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La scuola deve risarcire il danno, se non dimostra che l'infortunio riportato dalla bambina durante una lezione di sci sia scaturito da un fatto ad essa non imputabile

Pubblicato il: 25/03/2011



Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumita' dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l'insegnante assume quindi uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass., 3.3.2010, n. 5067; Cass., 18.11.2005, n. 24456). Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 3 febbraio 2011, n. 2559

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