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Deve escludersi che allo stato della legislazione vigente soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983, il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero

Pubblicato il: 29/03/2011



Deve escludersi che allo stato della legislazione vigente soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983, il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con gli effetti legittimanti, anziché ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 44 della stessa legge n. 184 del 1983 (adozione in casi particolari). Il legislatore nazionale, peraltro bene potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, a un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'azione di minori da parte di persona singola anche con gli effetti dell'adozione legittimante. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 febbraio 2011, n. 3572

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