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Non può essere liquidato a favore dei figli legittimi un assegno di mantenimento che incida negativamente sul sul mantenimento dei figli naturali avuti dall'uomo con la nuova compagna

Pubblicato il: 21/04/2011



In tema di trattamento di figli legittimi e naturali, con l'art. 261 c.c. il legislatore ha affermato il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, di parità di trattamento anche per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento. Il giudice, pertanto, non può liquidare alla mamma affidataria un assegno per il mantenimento del figlio legittimo che, tenuto conto del reddito complessivo dell'ex coniuge, incida sul mantenimento dei figli naturali avuti dall'uomo con la nuova compagna. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 11 aprile 2011, n. 8227

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