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Sono illegittimi i pedaggi sulle strade che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta all'Anas

Pubblicato il: 02/05/2011



E' illegittimo e va, pertanto, annullato il D.P.C.M. del 25 giugno 2010, nella parte in cui individua le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade, ed i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS, presso le quali a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui all'art. 15, comma primo, D.L. n. 78 del 2010, e comunque non oltre il 31.12.2011, si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria prevista dall'art. 15, comma secondo, citato D.L. n. 78 del 2010. In tal senso, deve, invero, rilevarsi che il pedaggio ha funzione di corrispettivo per l'uso dell'autostrada, mentre il provvedimento individua stazioni di esazione in luoghi non interconnessi con le tratte autostradali in gestione diretta ANAS soggette al nuovo pedaggio, mentre la tariffa, al pari della tassa (a differenza della quale costituisce corrispettivo di diritto privato e, quindi, non ha natura tributaria), è dovuta per la fruizione di un servizio a domanda individuale, secondo il principio del beneficio, in ragione del quale il pagamento è dovuto da chi riceve l'utilità, che si contrappone al criterio della capacità contributiva alla base del sistema delle imposte. Nel caso di specie, la tariffa ha natura di corrispettivo per la fruizione di un servizio divisibile, sicché la stessa deve essere ontologicamente posta a carico del soggetto che fruisce del servizio, vale a dire dell'infrastruttura in gestione diretta ANAS, determinando la insussistenza della necessaria ed imprescindibile corrispondenza tra chi è tenuto al pagamento del pedaggio e quanti utilizzano la tratta di strada interessata dal provvedimento. Stante il venir meno del carattere di necessaria corrispettività della tariffa, non potendosi escludere che possa essere soggetto al pagamento della stessa anche chi non debba poi accedere all'infrastruttura da sottoporre a pedaggio, deve concludersi per la fondatezza della censura promossa dal ricorrente avverso il menzionato D.P.C.M. per intervenuta individuazione di stazioni di esazione non interconnesse con tratte autostradali in gestione diretta ANAS. Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma Sezione 1, Sentenza del 21 febbraio 2011, n. 1576

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