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La normativa comunitaria attribuisce agli acquirenti la facoltà, non più l'obbligo, di effettuare le trattenute sul prezzo dei conferimenti di latte che risultino eccedenti rispetto alle quote assegnate ai produttori

Pubblicato il: 22/05/2011



Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee del 29-4-1999, che l'articolo 2, n. 2, del Regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facolta' di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi; e che, pertanto, la Legge 26 novembre 1992, n. 468, articoli 5 e 11, ove traducono detta facolta' in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con l'applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nell'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia, e devono quindi essere disapplicati. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 28 aprile 2011, n. 9476

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