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La responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito

Pubblicato il: 22/09/2011



La responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 2010). In diritto, è erronea l'individuazione come caso fortuito il fatto che un cane venga lasciato libero in un giardino con un cancello che non abbia un'idonea chiusura, tanto da essere facilmente aperto da una bambina di tre anni, e che di conseguenza il custode non ha adottato cautele idonee in concreto ad evitare l'ingresso di estranei. In tale fattispecie l'introduzione di una bambina in un giardino privato, come del resto di qualunque altra persona estranea, non presenta il carattere della eccezionalità e della imprevedibilità che connotano il caso fortuito ex art. 2052 c.c. (Amb.Dir.) Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 luglio 2011, n. 15895

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