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Il coniuge non è preferito ad altri nella nomina di amministratore di sostegno, l'elenco contenuto nella norma non ha carattere preferenziale

Pubblicato il: 21/10/2011



L'articolo 408 c.c. recita espressamente che "la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (...). Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata". Dall'articolo in questione si evince con tutta evidenza che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell'amministratore di sostegno e' esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata. Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facolta' di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria. Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facolta' di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19596

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