Se Il datore di lavoro licenzia l'extracomunitari è giusto negare la regolarizzazione

E' improcedibile il ricorso esperito avverso il diniego del titolo di soggiorno ove le parti non sia siano presentate in Prefettura per la stipula del contratto di soggiorno. La disciplina normativa di cui all'art. 1, comma 5°della legge n. 195 del 2002, riconnette infatti l'automatica dichiarazione di improcedibilità del ricorso e l'archiviazione della domanda alla mancata presentazione delle parti per la formalizzazione del contratto. Peraltro, nel caso in cui sia lo stesso cittadino extracomunitario ad ammettere che l'assenza del datore di lavoro al tavolo del Prefetto sia determinata dalla risoluzione del rapporto di lavoro già in epoca precedente e dalla volontà da questi manifestata, di non rinnovare il rapporto di lavoro, rappresenta una circostanza dalla quale non si può prescindere ed in quanto tale determinante ai fini del diniego. In tal caso, infatti, viene meno il presupposto fondamentale in forza del quale si può procedere alla regolarizzazione, ossia l'esistenza di un regolare contratto di lavoro.
(Consiglio di Stato Sezione 6, Sentenza del 17 aprile 2009, n. 2323)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Ou.Ra., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Ma.Fa. ed elettivamente domiciliato unitamente a quest'ultimo difensore in Roma nella Segreteria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato in Roma;

contro

il Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma;

la Prefettura di Modena, in persona del Prefetto, non costituita;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna Sez. II, n. 1148 del 14 giugno 2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 3 marzo 2009 relatore il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg.

Udito l'avv. dello Stato Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario, assume di aver prodotto domanda di regolarizzazione presso la Prefettura di Modena in data 26.9.2002, ai sensi dell'art. 1 del DL 195/02, e di aver ottenuto il diniego del titolo di soggiorno a causa della mancata presentazione delle parti per la formalizzazione del contratto. Deduce il ricorrente che illegittimamente il decreto di rigetto sulla istanza di emersione del lavoro irregolare sarebbe stato comunicato soltanto al suo originario datore di lavoro, e non anche a se medesimo, e che solo per caso egli sarebbe venuto a conoscenza del fatto che l'Ufficio territoriale del governo aveva addotto, a motivo del rigetto, la mancata presentazione delle parti a seguito di una convocazione presso gli uffici di Prefettura, convocazione che in ogni caso il ricorrente assume mai intervenuta in suo confronto.

2. Di qui i motivi di ricorso articolati dinanzi al Tar per l'Emilia Romagna per violazione di legge ed eccesso di potere. Con sentenza n.1148 del 14 giugno 2004 il Tar ha superato i rilievi censori articolati nell'atto introduttivo ed ha rigettato il ricorso rilevando sostanzialmente che la legge (DL 195/02 art. 1 comma 5) riconnette l'automatica declaratoria di improcedibilità ed archiviazione della domanda alla mancata presentazione delle parti in Prefettura per la stipula del contratto di soggiorno; e che lo stesso ricorrente aveva d'altronde dichiarato che alla data della suddetta convocazione presso gli Uffici della Prefettura era cessato il rapporto di lavoro oggetto di regolarizzazione, sicchè nessun spazio poteva sussistere, quantomeno rispetto al lavoro oggetto di denuncia di regolarizzazione, per il proficuo e utile perfezionamento della pratica.

Insorge avverso detta sentenza in appello il ricorrente, riproponendo sostanzialmente i motivi già fatti valere dinanzi al giudice di primo grado, ed incentrati sulla pretesa violazione del procedimento di regolarizzazione del lavoro, soprattutto con riguardo alla obliterazione degli incombenti partecipativi in suo confronto.

All'udienza pubblica del 3 marzo 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Le proposte censure sono infondate e pertanto il ricorso in appello va rigettato.

Come correttamente rilevato dal Tar nella impugnata sentenza, la legge (art.1 comma 5 del DL 195/02 convertito nella L. 222/02) correla alla mancata comparizione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno l'improcedibilità dell'istanza e l'archiviazione della pratica di regolarizzazione. Ciò si è verificato nel caso all'esame, per stessa ammissione di parte ricorrente, il quale adduce una dirimente circostanza: e cioè che alla convocazione del 24 luglio del 2003 il proprio datore di lavoro (sig. Ra.Ol.), avendo licenziato esso ricorrente il precedente 20 luglio, non si è presentato, in tal modo dimostrando per fatti concludenti di non aver intenzione di regolarizzare la posizione lavorativa del ricorrente.

A fronte di tali emergenze fattuali, l'Amministrazione non poteva far altro che denegare al ricorrente il titolo di soggiorno per lavoro subordinato, difettando appunto il contratto di lavoro quale presupposto ineludibile per la finalizzazione del procedimento di regolarizzazione.

Né giova al ricorrente, tenuto conto del carattere dirimente della suemarginata circostanza di fatto acquisita al procedimento, lamentare pretese violazioni degli oneri partecipativi procedimentali in suo confronto o addirittura violazioni del diritto costituzionale (art. 24 Cost.) di difesa; a parte il fatto che il ricorrente si è comunque presentato di persona alla convocazione del 24.7.2003 e che il suo diritto di difesa in giudizio non risulta essere stato nella specie pregiudicato, resta il dato insuperabile della assenza del datore di lavoro al tavolo predisposto presso gli Uffici territoriali del Governo per la firma del contratto di soggiorno; assenza, peraltro, motivata come non si è mancato di osservare, dalla risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente la firma del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con conseguenziale conferma della gravata sentenza.

Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso a Roma, in palazzo Spada, oggi 3 marzo 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo - Presidente

Luciano Barra Caracciolo - Consigliere

Roberto Garofoli - Consigliere

Claudio Contessa - Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg - Consigliere est

Depositata in Segreteria il 17 aprile 2009.

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