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E' esclusa la provvigione in capo al primo mediatore se non ha fornito alcun apporto alla conclusione dell'affare

Non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di quest'ultimo non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute e' indipendente da l'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, sicche' possa escludersi la rilevanza dell'originario intervento del mediatore. La disposizione di cui all'articolo 1758 del Cc (secondo cui qualora l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione) riguarda sia l'ipotesi in cui l'intermediario si serva congiuntamente di più mediatori, sia quella in cui vi sia l'intervento distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, di più mediatori in base allo stesso incarico o a più incarichi. Sempre che ciascuno mediatore si sia giovato dell'apporto utile degli altri, limitandosi a integrarlo in modo da non potersi negare un nesso di con-causalità tra i vari, separati interventi e la conclusione dell'affare e sempre che si sia trattato in ogni caso dello stesso affare sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 gennaio 2015, n. 1120



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 30385-2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

- ricorrente -

contro

AGENZIA (OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del Legale Rappresentante ed Amministratore Unico Sig. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 270/2007 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 29/10/2007, R.G.N. 43/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilita' in subordine per il rigetto del ricorso.

I FATTI

Nel febbraio del 1997 (OMISSIS) impugno' la sentenza con la quale il Tribunale di Trento l'aveva condannata al pagamento della somma di circa 5000 euro in favore dell'agenzia immobiliare (OMISSIS) - alla quale essa appellante aveva conferito l'incarico, cessato il 15 settembre 2001, di reperire un acquirente del suo immobile -, ritenendo sufficiente, al fine di riconoscere il diritto al compenso della societa' mediatrice, la sola attivita' svolta il 2 settembre del 2003 e consistita nell'avere occasionalmente e casualmente accompagnato presso la sua abitazione tale signora (OMISSIS), genericamente interessata all'acquisto di un immobile.

Espose l'appellante che la visita, preannunciata da una semplice telefonata, era durata solo pochi minuti, e che la (OMISSIS) aveva dato soltanto una fugace occhiata all'appartamento, non essendo all'epoca interessata al suo specifico acquisto.

Solo a distanza di circa un anno, e in modo del tutto casuale e indipendente da quell'incontro, la stessa (OMISSIS) era venuta a conoscenza (sia per il tramite della figlia (OMISSIS), sia leggendo dell'offerta di vendita nella bacheca di un'altra agenzia immobiliare, cui era stato conferito il nuovo incarico) del fatto che quell'appartamento era ancora in vendita, e solo dopo tale comunicazione erano iniziate le trattative con essa appellante.

La Corte di appello di Trento rigetto' il gravame.

La sentenza del giudice territoriale e' stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi di censura.

Resiste l'agenzia (OMISSIS) con controricorso illustrato da memoria.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' fondato e merita integrale accoglimento. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1754 e 1755 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3; insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5.

La censura e' corredata, quanto alla denunciata violazione di legge, dal seguente quesito di diritto (formulato ex articolo 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza d'appello depositata nel vigore del Decreto Legislativo n. 40 del 2006): Affermi la Corte se nella mediazione immobiliare, al fine del sorgere del diritto alla provvigione, puo' ritenersi sufficiente una unica, occasionale e fugace visita dell'immobile, non seguita da alcuna trattativa, e se tale fugace visita debba ritenersi l'occasione dell'incontro delle parti utile a far nascere il suddetto diritto;

Affermi la Corte se sorge il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare nel caso in cui le trattative siano state avviate dalle parti solo a distanza di tempo e per l'effetto di iniziative nuove e da loro portate avanti direttamente senza l'intervento del mediatore che solo le aveva poste originariamente in contatto.

Il difetto di motivazione viene fatto oggetto del seguente momento di sintesi:

La Corte di appello ha eccessivamente valorizzato l'attivita' posta in essere dall'agenzia (OMISSIS) riconoscendole il diritto alla provvigione pur in assenza di qualsiasi attivita' svolta in favore delle parti.

Il motivo risulta ammissibile in rito e fondato nel merito. Ammissibile in rito, nonostante la formulazione di un quesito cd. plurimo, rientrando tale quesito nella categoria dei quesiti omogenei. Questa Corte, difatti, sul tema del cd. "quesito multiplo", quale quello di specie, ha si' evidenziato come debba ritenersi inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attivita' interpretativa della Corte, come accade nell'ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate (Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906; 29 febbraio 2008, n. 5471; 23 giugno 2008, n. 17064), ma, con altra (e condivisa) giurisprudenza (Cass. 31 agosto 2011, n. 17886) ha pure affermato che il motivo di ricorso deve ritenersi ammissibile volta che il ricorrente, pur avendo formulato distinti e plurimi quesiti di diritto corrispondenti alle diverse articolazioni di cui si compone la censura mossa alla sentenza di merito, abbia pur tuttavia denunciato la violazione di diverse norme di legge con riferimento ad un'unica, eventualmente fondamentale questione di diritto oggetto della richiesta decisione.

Fondato nel merito, poiche' con esso e' postulata l'affermazione di un principio di diritto del tutto conforme a quanto piu' volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (ex aliis, Cass. n. 5952 del 2005), a mente del quale non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di quest'ultimo non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute e' indipendente da 1l'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, sicche' possa escludersi la rilevanza dell'originario intervento del mediatore. Che e' quanto, incontestatamente in punto di fatto, risulta essere accaduto nel caso di specie.

All'accoglimento del motivo in esame consegue l'assorbimento della seconda censura (che fondatamente lamenta una ulteriore violazione di legge, ex articolo 2729 c.c., per essere stata la decisione fondata su meri indizi erroneamente ritenuti essere circostanze probatorie gravi precise e concordanti).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al la Corte di appello di Trento in altra composizione.
 

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