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Il concetto giuridico di creativita' non coincide con quelli di creazione, originalita' e novita' assoluta

Il concetto giuridico di creativita' non coincide con quelli di creazione, originalita' e novita' assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettivita' appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nella Legge n. 633 del 1941, articolo 1, di modo che, affinche' un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, e' sufficiente la sussistenza di un "atto creativo", seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore. Da cio' discende che la creativita' non puo' essere esclusa soltanto perche' l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In particolare, le opere espresse con il mezzo della parola "appartengono alla letteratura" - a norma dell'articolo 1 legge citata - non solo se "letterarie" in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc), ma anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore. (Cass 11953/93-Cass 20925/05-Cass 9854/12).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 15 giugno 2015, n. 12314



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Presidente

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 551-2014 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di (OMISSIS) - Rep.n. 16518 del 20.11.2013 e procura speciale per Notaio dott.ssa (OMISSIS) di (OMISSIS) - Rep.n. 30685 del 21.11.2013;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) S.C.AR.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 3239/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel settembre del 2008, la (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli (OMISSIS), autore del libro "(OMISSIS)", e la (OMISSIS) s.p.a. al fine di sentir dichiarare l'avvenuta violazione da parte dei convenuti dei diritti morali e patrimoniali tutelati in materia di diritto d'autore per illegittima riproduzione nel testo della sopra citata opera di alcuni articoli pubblicati sui quotidiani editi da essa attrice ((OMISSIS)), e, conseguentemente, sentirli condannare, previa rimozione dello stato di fatto, con indicazione del nome dell'autore e del giornale da cui le notizie riportate nei romanzo erano state tratte, al risarcimento dei danni patrimoniali e non ai sensi della Legge n. 633 del 1941, articolo 158, nonche' dell'articolo 2041 c.c. quantificati in euro 300.000,00 (o nella maggiore o minor somma) per l'illegittimita' del comportamento tenuto ed in euro 300.000,00 per lo sfruttamento economico dell'opera altrui.

La societa' attrice esponeva,in particolare, che nel corso degli anni 2004 e 2005 lo scrittore (OMISSIS), manifestando l'intenzione di raccogliere del materiale sul fenomeno camorristico in Campania onde valutare la possibilita' di farne l'oggetto di un saggio, si era recato presso le redazioni dei quotidiani (OMISSIS), chiedendo copia delle fonti giornalistiche scritte (ordinanze di custodia cautelare della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, verbali di udienza etc). nonche' copia dei numeri in cui i relativi documenti erano stati fatti oggetto di specifici articoli. L'editore aveva chiarito al (OMISSIS) che l'aiuto delle redazioni sarebbe stato offerto solo a patto che, nei rispetto della normativa vigente, nel successivo saggio fossero stati espressamente indicati il nome della testata ed il numero del giornale da cui lo scritto era stato tratto. Tuttavia, circa un anno dopo, (OMISSIS) aveva pubblicato il romanzo "(OMISSIS)" del (OMISSIS), da questi realizzato mediante un accurato collage degli articoli editi dalla (OMISSIS), senza che in esso vi fosse alcuna citazione delle testate giornalistiche e degli autori degli articoli utilizzati. Lamentava l'attrice che il (OMISSIS). se in alcuni passi si era preoccupato di "rimodellare" l'articolo in modo da conferire al proprio scritto una parvenza di personalita', in altre numerose ipotesi aveva testualmente e fedelmente riprodotto lo scritto giornalistico, senza alcun riferimento al nome della testata o alla casa editrice. A seguito delle rimostranze di (OMISSIS), a partire dall'undicesima edizione del libro era stata introdotta una citazione dei nome della testata e della casa editrice limitatamente ad un brano del romanzo contenuto a pag. 41, mentre nulla era stato aggiunto alle numerose altri parti oggetto delle contestazioni espresse dalla (OMISSIS) nella corrispondenza intercorsa tra le parti.

I convenuti resistevano alla domanda, deducendo che "(OMISSIS)" era frutto di autonoma attivita' creativa dell'autore e che le pretese similitudini ravvisate nei passaggi contestati, oltre ad essere qualitativamente e quantitativamente irrilevanti rispetto alle 330 pagine che componevano il volume, riguardavano fatti di cronaca ed erano quindi dovute alla comunanza delle fonti, di pubblico dominio, consultate dall'autore. Negavano che l'omessa citazione delle fonti nei due passaggi contestati, per uno dei quali peraltro era stata operata la menzione della fonte a partire dall'undicesima edizione del libro, avesse alcun carattere illecito.

I convenuti proponevano, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della violazione dei diritti morali e patrimoniali d'autore, realizzata dalla (OMISSIS) mediante l'illegittima riproduzione e pubblicazione sui suoi quotidiani di alcuni articoli scritti dai (OMISSIS) e pubblicati in data anteriore sulle testate giornalistiche de "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", e chiedeva pronunciarsi condanna al risarcimento dei danni.

Con sentenza pubblicata il 7.7.2010,il Tribunale di Napoli respingeva la domanda dell'attrice ed accoglieva la riconvenzionale del (OMISSIS).

Osservavano i primi giudici che l'opera "(OMISSIS)" non poteva essere considerata un "saggio" ma "neppure... un'opera di fantasia"; essa doveva essere ricondotta al genere "romanzo no fiction, dedicato al fenomeno camorristico, contenente ampi riferimenti alla realta' campana"; in particolare, "(OMISSIS)" costituiva "un accostamento di generi diversi: il romanzo, il saggio, la cronaca giornalistica, il pamphlet": il suo carattere creativo emergeva dall'originale combinazione delle vicende criminali del fenomeno camorristico, peraltro non esaminate in maniera organica ne' secondo i criteri che avrebbero invece caratterizzato un'opera saggistica, con "le vicende e sensazioni personali dell'autore, dal che derivava la nettissima distanza dell'opera "dalla mera cronaca giornalistica degli avvenimenti, da cui pure muove l'autore, e che trova puntuale riscontro nello stesso testo dell'opera".

Aggiungeva inoltre il Tribunale che il dedotto plagio di alcuni ed individuati articoli dei giornali (OMISSIS), secondo l'attrice attuato dal (OMISSIS) in alcuni specifici passi dell'opera, non ricorreva, ne' come plagio in senso stretto ne' come "elaborazione creativa". Escludeva altresi' la violazione degli articoli 65, 70 e 101 1 dir. autore, osservando per quest'ultima che il (OMISSIS) aveva utilizzato fonti di pubblico dominio e che il richiamo dell'articolo 70 L.F. era del tutto scorretto perche' l'attrice lamentava proprio l'omessa citazione di articoli dei propri quotidiani", mentre, quanto all'articolo 65, questo presupponeva un ambito di riferimento omogeneo" che, nel caso di specie, non ricorreva poiche' gli articoli delle due testate giornalistiche erano stati utilizzati "parecchi mesi dopo gli articoli di (OMISSIS)" e soprattutto erano stati impiegati "in un ambito del tutto diverso, quello dei romanzo-verita', di approfondimento e di riflessione, di lunga durata, non certo di informazione contingente". Il richiamo delle norme sulle citazioni era, secondo il Tribunale, del tutto incongruo", poiche' esse "attengono alla circolazione delle informazioni o almeno alla critica sul contenuto delle opere", laddove l'opera di (OMISSIS) aveva diversamente ricostruito "un certo fenomeno editoriale, fornendo degli esempi del suo assunto, per mezzo di una scrittura tesa e volutamente poco attento ai dettagli".

Il tribunale, accertava infine che gli articoli "La brillante carriera del giovane di sistema" e "Le mani della camorra sul centro di Milano", scritti dal (OMISSIS) e pubblicati rispettivamente nel Manifesto del 24.10.2004 e in Repubblica dei 6.7.2007, erano stati quasi integralmente copiati negli articoli "Scampia, quando il pusher diventa un lavoro stagionale", pubblicato su "(OMISSIS)" del (OMISSIS), e " (OMISSIS) resta uccel di bosco dal 1995", uscito su "(OMISSIS)" del 21.5.2000. e condannava (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 5.000,00 a favore del (OMISSIS), escludendo ogni diritto di (OMISSIS), che non era l'editore dei giornali sui quali gli articoli oggetto di plagio erano stati pubblicati, "a titolo di risarcimento dei danni morali", e delle spese di lite in favore di entrambi i convenuti. Avverso questa sentenza (OMISSIS) preponeva appello, concludendo per la riforma della decisione dei tribunale, e per l'accoglimento dell'originaria domanda, ridotta, nella quantificazione dei danni, alla misura di euro 100.000,00.

Mondadori ed il (OMISSIS) resistevano all'appello, concludendo per il rigetto del gravarne ed in subordine per l'accoglimento delle istanze istruttorie.

Libra rimproverava ai primi giudici: 1) di aver trascurato che sin dall'atto introduttivo la condotta dei convenuti era stata prospettata come illecita sotto i due distinti profili della riproduzione di notizie attinte dalle testate edite da (OMISSIS) senza le indicazioni dovute per legge, ma utilizzando genericamente l'espressione "un giornale locale" e della testuale riproduzione degli articoli pubblicati sui quotidiani (OMISSIS) usurpandone il contenuto e la paternita' e cosi' commettendo un vero e proprio plagio; 2) di non essersi pronunciati su tutte le specifiche doglianze proposte con la domanda introduttiva; 3) di aver valutato in maniera errata gli elementi di fatto che dimostravano il dedotto plagio da parte del (OMISSIS) degli articoli pubblicati sulle testate di (OMISSIS); 4) di aver contraddittoriamente,da un lato, dato atto che i convenuti avevano modificato, dall'undicesima edizione in poi, la parte del libro nella quale il (OMISSIS) riferiva, riprendendo un articolo pubblicato su "(OMISSIS)" senza citarlo, introducendo la citazione che era mancata nelle prime dieci edizioni, e, dall'altro, escluso sia che questa modifica fosse stata dettata dall'originaria illiceita' dell'omessa citazione sia che fosse stata data da (OMISSIS) prova alcuna dei danni eventualmente derivanti dall'omessa citazione: 5) di aver violato la disciplina, dettata dagli articoli 65, 70 e 101 legge dir. autore, in tema di "utilizzazioni libere", ignorando che la ratio ad esse sottesa era "ravvisatile nella necessita' di tutelare altrettanti diritti, sia quelli della casa editrice del giornale, nonche' dell'autore dell'articolo, costituzionalmente garantiti e quindi del pari meritevoli di tutela", ed erroneamente ritenendo che le predette norme non fossero applicabili nel rapporto concreto instauratosi, tra gli articoli editi da (OMISSIS) e l'opera del (OMISSIS); 6) di non aver desunto dalla vicenda relativa alla scritta "Rione Terzo mondo, non entrate", dal (OMISSIS) erroneamente attribuita al quartiere di Secondigliano sulla base di un'errata didascalia pubblicata su "(OMISSIS)" ma successivamente corretta, la dimostrazione che il (OMISSIS) non aveva verificato personalmente la notizia riferita ma l'aveva tratta dal fotogramma scattato dai fotografi della (OMISSIS); 7) di aver accolto la domanda riconvenzionale, nonostante gli articoli del (OMISSIS) fossero stati pubblicati molto tempo prima di quelli di (OMISSIS), e sebbene vi fosse una limitata sovrapponibilita' degli uni agli altri, ed essi avessero titoli differenti.

Con sentenza 3239/13,la Corte d'appello di Napoli in parziale riforma della sentenza impugnata, ed in parziale accoglimento dell'appello di (OMISSIS), dichiarava: a) che gli articoli "Il multilevel applicato al narcotraffico" e Ore 9; il padrino lascia la "sua Secondigliano", entrambi pubblicati dal quotidiano "(OMISSIS)" del 17.9.2005, erano stati illecitamente riprodotti nei brani del libro "(OMISSIS)", e che l'articolo "Boss playboy, (OMISSIS) e' il numero uno", pubblicato dal quotidiano (OMISSIS), era stato illecitamente riprodotto senza l'indicazione della fonte: b) ordinava ad (OMISSIS) spa e a (OMISSIS) la rimozione dello stato di fatto mediante indicazione in riferimento ad ognuno dei predetti brani del libro "(OMISSIS)" del nome dell'autore degli articoli, dell'editore e della testata da cui essi erano tratti; c) condannava (OMISSIS) spa e (OMISSIS) in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non nei confronti di (OMISSIS) liquidandoli in euro 60,000.00; d) rigettava l'appello nel resto; e) provvedeva sulle spese.

Avverso la detta decisione ricorrono per cassazione il (OMISSIS) e la (OMISSIS) sulla base di otto motivi cui resiste con controricorso la (OMISSIS).

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti eccepiscono con il primo motivo di ricorso che alla (OMISSIS) potrebbe esser semmai riconosciuto solo il diritto sull'opera collettiva, consistente nel giornale di cui e' editrice, e non sui singoli articoli in esso pubblicati, non essendo stato provato ne' che gli autori fossero suoi dipendenti ne' che, in caso contrario, le avessero ceduto per contratto i loro diritti.

Il motivo appare inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e' onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita' per novita' della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. (Cass 23675/13-Cass 324/07-Cass 3664/06- Cass 230/06- Cass 6542/04-vedi anche Cass 8544/1987, Cass 9941/1996, Cass 12393/1997, Cass 986171998, Cass 7194/2000, Cass 12025/2000, Cass 16303/2002, Cass 1273/2003).

Nel caso di specie nessun accenno viene fatto in sentenza alla questione relativa al diritto di sfruttamento economico dell'opera collettiva in relazione al diritto d'autore dei giornalisti redattori dei singoli articoli e al connesso onere probatorio.

Era pertanto onere dei ricorrenti riportare, in ossequio dei principi dianzi rammentati, i brani dell'atto di appello ove la questione predetta veniva posta. In assenza dell'assolvimento di detto incombente il motivo non risulta scrutinabile in questa sede di legittimita'.

Con il secondo motivo incorrenti censurano l'impugnata sentenza per non avere espresso alcuna motivata valutazione in ordine al carattere creativo che gli articoli giornalistici di cui si discute avrebbero dovuto avere per assurgere al livello di opera protetta ed in ordine al quale l'attrice nulla avrebbe provato. Il motivo e' infondato.

L'onere probatorio da parte dell'autore e' adempiuto con la produzione in giudizio dell'opera, circostanza che nel caso di specie e' avvenuta. La Corte d'appello ha inoltre effettuato una valutazione del carattere creativo degli articoli giornalistici di cui si discute laddove ha affermato che "non condivisibili sono, invece, le ulteriori affermazioni compiute dal tribunale sia sulla dubbia riconducibilita' degli articoli di (OMISSIS) tra le opere protette ex articolo 1 e 2 l.dir. autore......(omissis). Questi in sintesi i principi che secondo la Corte devono trovare applicazione nella vicenda in esame: a) gli articoli di giornali e riviste rientrano a pieno titolo tra le opere protette dal diritto d'autore...(omissis) (v. pag 10 e 11 della sentenza).

Da tali affermazioni si deduce con tutta evidenza che il giudice di seconde cure ha esplicitamente rilevato il carattere creativo degli articoli giornalistici basando la propria valutazione non solo su principi giuridici astratti ma anche in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, come si evince, del resto, dall'intero contesto della sentenza le cui argomentazioni sono fondate sul presupposto implicito della natura creativa degli articoli.

Peraltro, una espressa valutazione del carattere creativo di un opera non risulta neppure necessario in assenza di una esplicita contestazione sul punto da parte della controparte; circostanza quest'ultima che, tra l'altro, nel caso di specie non e' neppure dedotta che sia avvenuta nella fase di merito.

Va ulteriormente rammentato il principio piu' volte affermato da questa Corte secondo cui il concetto giuridico di creativita' non coincide con quelli di creazione, originalita' e novita' assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettivita' appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nella Legge n. 633 del 1941, articolo 1, di modo che, affinche' un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, e' sufficiente la sussistenza di un "atto creativo", seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore. Da cio' discende che la creativita' non puo' essere esclusa soltanto perche' l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In particolare, le opere espresse con il mezzo della parola "appartengono alla letteratura" - a norma dell'articolo 1 legge citata - non solo se "letterarie" in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc), ma anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore. (Cass 11953/93-Cass 20925/05-Cass 9854/12).

Nel caso di specie la Corte d'appello ha adeguatamente riconosciuto che gli articoli giornalistici oggetto del presente giudizio, in quanto elaborazione di dati ed informazioni espressi in modo personale, rientrassero nella protezione del diritto d'autore dovendo oltretutto osservarsi che cio' corrisponde ad un espresso dato normativo. Gli articoli dei giornali sono infatti espressamente riconosciuti come opere creative dalla stessa legge sul diritto d'autore (articoli da 38 a 43) che in relazione ad essi prevede altresi' specifiche eccezioni per il libero utilizzo degli stessi (articoli 65, 70 e 101). Cio' comporta che l'esclusione di essi dalla protezione autorale puo' avvenire in presenza di uno specifico accertamento della insussistenza di un livello minimo di creativita' dovendo in caso contrario presumersi la sussistenza di quest'ultimo. Con il terzo motivo di ricorso si sostiene che "(OMISSIS)" e' un'opera originale e autonoma che, in quanto tale, a differenza delle opere derivate ex articolo 4 l.d.a., potrebbe riprendere il contenuto di opere altrui senza necessita' di consenso, rientrando cio' nell'ambito delle citazioni. Il motivo e' infondato.

Va premesso che l'articolo 70 l.d.a non risulta applicabile al caso di specie. Su tale punto la Corte d'appello si e' correttamente riportata ai principi stabiliti da questa Corte, espressamente riferiti in sentenza, secondo cui la libera utilizzazione, mediante citazione, riassunto o riproduzione, di brani o parti di un opera protetta, nei limiti giustificati dalle finalita' di critica, di discussione o di insegnamento, consentita dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, articolo 70 (con norma di stretta interpretazione perche' derogatrice alla regola generale che attribuisce all'autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera) trova fondamento nelle particolari finalita' sopraindicate, le quali, siccome del tutto autonome rispetto a quelle dell'opera utilizzata, escludono la possibile concorrenza con il diritto di sfruttamento economico spettante all'autore di questa. Pertanto l'uso di brani di opere protette, per finalita' meramente illustrative di altra opera, e senza scopi didattici, di critica o di discussione, deve ritenersi estraneo all'ambito del cit. articolo 70 e quindi illegittimo (senza che al riguardo possa darsi rilievo, pena un'inammissibile interpretazione estensiva dello stesso articolo, alla inevitabile selettivita' nella scelta dei brani ancorche' rispondente ad uno specifico orientamento critico di chi la compie) e non puo' ritenersi neppure giustificato alla stregua dell'articolo 10 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata con Legge 20 giugno 1978, n. 399, che, mentre rinvia, nel comma 2, alle legislazioni nazionali per la disciplina dell'utilizzazione a titolo illustrativo (peraltro a fini di insegnamento) dichiara lecita la citazione dell'opera se contenuta "nella misura giustificata dallo scopo", e richiede quindi che la riproduzione parziale di un'opera per poter esser considerata quale lecita citazione della stessa, si inserisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di convalida o di critica delle tesi ivi sostenute. (Cass 2089/97).

Nel caso di specie la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'articolo 70 lda ed in conseguenza di cio' ha ritenuto che "la (correttamente rilevata dai primi giudici) assenza di omologia tra le opere in lite, lungi dal determinare una liberalizzazione senza limiti delle opere originarie (gli articoli), ha come ben piu' radicale conseguenza la piena riespansione dei diritti degli attori degli articoli e dell'editore. Ai quali non puo' pertanto negarsi il diritto di agire a salvaguardia dei rispettivi diritti, ogni volta che nell'opera da altri successivamente realizzata sia stata compiuta una non autorizzata riproduzione, integrale o parziale, degli articoli, e quindi non una mera evocazione di fatti che, se nella loro diacronica attualita' risultino essere stati riferiti da piu' organi di stampa, possono reputarsi nella loro storicita' di pubblico dominio".

Conseguentemente la Corte d'appello ha ritenuto che nel caso di specie doveva deve farsi riferimento "alle modalita' con cui nell'opera successiva sono stati riportati i fatti e le opinioni oggetto degli articoli si' da escludere l'illecito laddove l'autore accusato del plagio si sia limitato a riferire nella loro essenzialita' i meri fatti storici narrati negli articoli, senza appropriarsi d'altro che della notizia in se'".

E' poi passata ad un analitico ed approfondito esame dei brani riportati nel romanzo (OMISSIS) arrivando alla conclusione che riguardo a tre dei sette brani riportati vi era stata una illecita appropriazione plagiaria degli stessi in quanto in questi casi il romanzo riportava quasi integralmente gli articoli in questione. L'operato della Corte d'appello risulta corretto e conforme all'orientamento gia' espresso da questa Corte secondo cui si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera e' copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto), ma anche quando si ha contraffazione dell'opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c'e' o no contraffazione non e' determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio: cio' che conta e' che i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore siano riconoscibili nell'opera successiva (Cass 7077/90).

L'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo. (Cass 20925/05).

Appare corretto anche il criterio applicato dal giudice di seconde cure di valutare la contraffazione non da un raffronto dell'intero romanzo nei confronti dei singoli articoli, poiche' e' evidente che nel caso di specie non era in discussione l'originalita' e la creativita' del libro (OMISSIS), ma solo il plagio in alcune sue parti specifiche e limitate del libro degli articoli pubblicati della (OMISSIS), potendo l'attivita' plagiaria realizzarsi non solo in relazione all'intera opera ma anche a parti di essa, quando, come accertato nel caso di specie, si realizza la riproduzione quasi integrale dell'opera plagiata senza quindi che per quella parte del romanzo sia intervenuta l'attivita' creativa dell'autore dello stesso. Con il quarto motivo si sostiene che, contrariamente all'assunto generale dell'impugnata sentenza, le norme in tema di utilizzazione libera di opere altrui dettate dagli articoli 65, 70 e 101 l.d.a. non avrebbero carattere eccezionale. Si sostiene inoltre che il limite all'utilizzazione libera posto dal 3 comma del citato articolo 70, ossia l'obbligo di citare la fonte in caso di riproduzione a fini di critica o discussione, sarebbe posto a tutela dell'autore e non dell'editore, e che comunque la violazione di quell'obbligo non sarebbe stata invocata come causa petendi dell'azione. Il motivo appare inammissibile.

Invero la sentenza impugnata ha escluso in radice l'applicabilita' al caso di specie dell'articolo 70 l.d.a. e dunque le questioni poste dal ricorso in ordine alla interpretazione di tale articolo appaiono del tutto estranee alla ratio decidendi.

In ogni caso, anche a volere esaminare le singole doglianze, si rileva che, per quanto concerne il carattere eccezionale delle disposizioni dell'articolo 70 l.d.a., vale la giurisprudenza di questa Corte in precedenza esposta in relazione all'esame del secondo motivo.

Per quanto concerne, invece, la citazione del nome dell'editore, che i ricorrenti contestano, e' appena il caso di rilevare che detta citazione e' espressamente prevista dall'articolo 70, comma 3 l.d.a il che lascia comunque intendere che la norma ha inteso comunque tutelare l'editore e non l'autore come sostenuto nel motivo.

Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano: a) che sia stato imposto di inserire nel libro, oltre al nome dell'autore degli articoli riprodotti e del giornale in cui erano stati pubblicati, anche il nome dell'editore, cosa che la societa' attrice non aveva chiesto; b) che la (OMISSIS) non avrebbe interesse alla rettifica laddove ha richiesto l'inserimento del nome degli autori; c) che e' stato disposto l'inserimento del nome degli autori degli articoli, nonostante questi ultimi non siano stati parti in causa ed in ogni caso il nome di uno di questi non era noto.

La prima doglianza e' infondata.

Invero la societa' editrice aveva chiesto nelle proprie conclusioni che venisse inserito il nome del giornale.

Va premesso che nel caso di plagio non c'e' nessuna norma specifica che indichi con precisione se debba citarsi il nome dell'editore o del giornale.

Va ricordato che alcune norme di possibile riferimento (ancorche' non direttamente applicabili al caso di specie), in particolare gli articoli 42, 65 e 101 l.d.a, prevedono che, se gli articoli sono riprodotti in altro giornale o rivista,debba essere indicata la fonte o l'opera collettiva (articolo 42) da cui sono tratti, ovvero la fonte, la data ed il nome dell'autore se riportato (articolo 65 l.d.a) oppure ancora la sola fonte (articolo 101). Altra norma, invece, come l'articolo 70 l.d.a., prevede, al di fuori dell'informazione giornalistica, che, oltre al titolo dell'opera, debba esse indicato anche il nome dell'editore e dell'autore.

La Corte d'appello, in tale contesto normativo ha ritenuto di ingiungere ai ricorrenti l'aggiunta nel romanzo (OMISSIS), in riferimento agli articoli illecitamente riprodotti, anche del nome dell'editore oltre a quelli della testata e degli autori.

Nel caso di specie deve ritenersi che vi e' stata da parte della Corte d'appello una interpretazione della domanda alla luce della citata normativa, come tale non sindacabile in questa sede, basata sulla circostanza che la (OMISSIS), in quanto societa' editrice, aveva agito a tutela della propria dell'opera collettiva sotto il profilo che era necessario che gli articoli illecitamente riprodotti contenessero quanto meno tutti gli elementi necessari alla loro identificazione e che quindi il mero riferimento alla testata del giornale ed agli autori comprendesse anche il nome dell'editore.

La seconda e la terza doglianza sono anch'esse infondate alla luce di quanto in precedenza detto nonche' dei principi affermati da questa Corte. In particolare si e' ritenuto che "ai sensi della L.A., articolo 38... il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore, senza pregiudizio ai sensi dell'articolo 7 per i diritti di chi organizza e dirige. E' l'editore ovvero l'imprenditore delle editoria che assumendo naturalmente il rischio della pubblicazione ha diritto, salvo patto di cessione, alla percezione del risultato economico". (Cass 20410/06) Da cio' deve escludersi che "il diritto di autore di cui si tratta riguarderebbe l'opera tutta insieme e non le sue parti.

E ben vero infatti che il diritto dell'editore si estende a tutta l'opera, ma includendone le parti al fine di pervenire all'obbiettivo pratico della protezione di cui si tratta che e' di assicurare la esclusivita' dello sfruttamento" (Cass 20410/06) L'esclusivita' in questione sarebbe infatti svuotata dalla distinzione tra l'opera collettiva in quanto tale e le sue parti distinguibili.

Alla luce di detti principi,va osservato che la (OMISSIS) ha agito a tutela del proprio diritto di sfruttamento economico dell'opera e che, oltre al risarcimento danni per l'avvenuto plagio, ha chiesto la citazione dei riferimenti atti ad identificare le opere illecitamente riprodotte, senza peraltro chiedere che gli articoli in questione venissero stralciati dal romanzo (OMISSIS).

In altri termini la ricorrente ha agito a tutela degli aspetti economici in ragione della pubblicita' e della diffusione che potevano derivare alla propria attivita' editoriale della citazione dei propri articoli anche in relazione agli autori di essi.

Cio' sta a significare che l'editore ha agito a tutela dell'opera collettiva nel suo complesso, includente quindi i singoli articoli in relazione anche alla indicazione dei loro autori, risultando sotto tale profilo pienamente legittimata alla azione.

Ininfluente e' la circostanza che uno dei tre articoli oggetto della pronuncia non recasse il nome dell'autore poiche' e' evidente che in tal caso nessun obbligo di citazione incorre ai ricorrenti.

Anche tale motivo va quindi respinto.

Con il sesto motivo i ricorrenti censurano la liquidazione del danno.

Il motivo appare fondato.

La Corte d'appello ha effettuato una liquidazione equitativa del danno indicando i criteri di riferimento e, cioe', da un lato, il numero non esiguo delle riproduzioni abusive e delle omesse citazioni delle fonti e, dall'altro, il notevole successo del romanzo (OMISSIS), includendo nella somma complessivamente liquidata il danno morale.

Si osserva preliminarmente che al caso di specie, essendo la pubblicazione del romanzo (OMISSIS) avvenuta nel maggio 2006, come accertato in sentenza, trova applicazione l'articolo 158 l.d.a come modificato dal Decreto Legislativo n. 140 del 2006, articolo 5 entrato in vigore il 22.4.06.

Ai sensi della detta norma,pertanto,il giudice di merito e' tenuto a liquidare il lucro cessante ai sensi dell'articolo 2056 c.c., comma 2, c.c. "anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto" oppure liquidando il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore avesse chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto. La Corte d'appello non ha fatto applicazione di detta norma al caso di specie, bensi' dell'articolo 158 l.d.a. nel testo anteriormente in vigore e non piu' applicabile, come risulta dalla parte della sentenza (pg 31) in cui occupandosi delle richieste risarcitorie e ripristinatorie, ha riportato il testo dell'articolo 158 ante riforma che faceva riferimento al diritto di richiedere la distruzione o la rimessa in pristino dello stato di fatto anteriore alla contraffazione. Cio' e' ulteriormente dimostrato dal fatto che la Corte territoriale ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'articolo 1226 c.c. (pag 32 sentenza).

E' ben vero che l'articolo 158 l.d.a. prevede anch'esso una liquidazione in via equitativa laddove consente la possibilita' di una liquidazione forfettaria del danno, ma la stessa va effettuata in conformita' a quanto disposto dalla norma predetta che pone la liquidazione forfettaria come alternativa alla liquidazione del lucro cessante sulla base dei criteri dell'articolo 2056 c.c., comma 2, integrati con la possibilita' di tenere conto dei profitti del contraffattore, e richiede che la liquidazione forfettaria non sia comunque inferiore al cosiddetto prezzo del consenso.

La valutazione da parte della Corte d'appello avrebbe dunque dovuto svolgersi in tale contesto normativo.

L'accertamento della predetta violazione di legge e' di per se' sufficiente per l'accoglimento del motivo.

Si aggiunge comunque che nel caso di valutazione equitativa del danno, il giudice di merito e' tenuto ad indicare il criterio prescelto, fornendo anche le ragioni per cui il criterio stesso deve ritenersi il piu' adeguato ad individuare l'ammontare del lucro cessante nel modo piu' approssimato possibile.

La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione apparente suscettibile di sindacato innanzi a questa corte anche ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1 convertito con Legge n. 134 del 2012, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma fornita dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass sez un 8053/14).

A tal fine, affinche' la motivazione non sia puramente apparente facendo un generico riferimento ad alcuni criteri avulsi dalla fattispecie concreta, occorre dar conto nella scelta del criterio in relazione alla caso di specie.

In particolare, nel presente giudizio, si sarebbe dovuto enucleare in che cosa poteva concretizzarsi il lucro cessante della controricorrente in relazione alla peculiarita' della fattispecie, in cui l'opera plagiata (articoli apparsi su giornali) e l'opera plagiaria (romanzo) non si ponevano in concorrenza tra loro, essendo distribuite su circuiti commerciali del tutto diversi ed avendo diverso tipo di pubblico nonche' esaurendo la prima la propria distribuzione nell'ambito di pochissimi giorni (se non del giorno stesso) mentre la seconda (che oltretutto era stata edita dopo piu' di un anno dalla uscita dei giornali) usufruiva di un periodo di distribuzione e di vendita molto piu' lungo.

Di tali criteri non si rinviene traccia nella sentenza impugnata.

Il motivo va quindi accolto.

Con il settimo i ricorrenti si dolgono della condanna alle spese con compensazione solo per un quarto.

Il motivo risulta assorbito per effetto dell'accoglimento del sesto motivo.

Con l'ottavo motivo richiamano tutti i precedenti motivi riprospettandoli sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il motivo, prima ancora che inammissibile sotto il profilo della genericita' poiche' non viene in relazione a ciascun motivo indicato quale sarebbe stato il vizio motivazionale nella specie, risulta inammissibile alla luce dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1 convertito con Legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, che prevede la possibilita' di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti; omesso esame che nel caso di specie non viene in alcun modo indicato.

In conclusione va accolto il sesto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, vanno rigettati gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata in parte qua con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

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