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Il contratto concluso da un professionista per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana si qualifica come contratto del consumatore

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4208 del 23 febbraio 2007, si è nuovamente pronunciata in materia di contratti del consumatore ed ha statuito che ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli articoli 1469 bis e seguenti del c.c. relativa ai contratti del “consumatore” la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. La Corte ha, altresì, precisato che affinché ricorra la figura del professionista non è necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.

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