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Il vettore è responsabile della merce dal momento dello scarico fino alla consegna al destinatario

In tema di trasporto marittimo, dalla complessiva ricognizione delle definizioni poste nell'articolo I e delle norme previste negli articoli II e III della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 (complesso normativo denominato comunemente Regole dell'Aja-Visby), si evince che l'oggetto di disciplina di tale Convenzione e' il trasporto per mare, per tale intendendosi un rapporto contrattuale che comprende come momento iniziale le attivita' preliminari al carico delle merci per come regolate nell'articolo III (cosiddetta operazione di "caricazione") e come momento finale quelle che si concretano nella cosiddetta "scaricazione", cioe' nello scarico nel porto di arrivo e nella consegna ivi della merce senza soluzione di continuita', ovvero con una soluzione temporale di continuita' fra scarico e consegna. Ne consegue che non e' regolata dalla predetta Convenzione (bensi' dalle comuni regole del codice civile) l'ipotesi in cui il destinatario della merce non si presenti per la consegna al momento della "scaricazione" ed il vettore depositi in magazzino di terzi la merce stessa, in attesa della sua consegna.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 19 marzo 2015, n. 5488



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 15131/2011 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

Nonche' da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

e contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 15/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/01/2011 R.G.N. 945/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) cito' in giudizio risarcitorio la (OMISSIS), spiegando che la merce affidata per il trasporto alla convenuta era stata scaricata nel porto di (OMISSIS) e li' venduta dalla locale Dogana siccome abbandonata. Il Tribunale di Genova respinse la domanda, ritenendo che fosse sopravvenuta la decadenza di cui all'articolo 3 par. 6 della Convenzione di Bruxelles. La Corte d'appello, riformando la prima sentenza, ha invece accolto la domanda e condannato la (OMISSIS) al risarcimento del danno, ritenendo che alla fattispecie non si applichi la Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, posto che le merci rimasero nei magazzini di (OMISSIS) per molti mesi senza essere ritirate dal destinatario, con conseguente costituzione di un contratto di deposito autonomo rispetto a quello di trasporto, disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli 1686 e 1690 c.c..

Propone ricorso per cassazione la soccombente attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso la (OMISSIS), la quale propone ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi denunziano tutti violazione di legge e vizi della motivazione.

Il primo motivo riproduce ampi brani della sentenza di questa S.C. n. 13253/06 (citata anche dalla sentenza impugnata per giungere ad opposte conclusioni) dai quali sostiene si debba dedurre che la Convenzione trova applicazione anche alle attivita' di deposito poste in essere successivamente allo sbarco della merce della nave e sino alla riconsegna all'avente diritto; con l'ulteriore conseguenza che l'azione proposta dalla controparte sarebbe stata colpita dalla decadenza di cui all'articolo 3 par. 6.

Il secondo motivo invoca l'applicazione dell'articolo 2 par. 4 della Convenzione e sostiene che la perdita della merce, venduta dalla Dogana dopo prolungata giacenza in porto, sarebbe stata determinata da colui il quale avrebbe dovuto ricevere la merce (tal (OMISSIS)) ed omise di ritirarla.

Il terzo motivo sostiene, in subordine, che alla fattispecie sarebbero applicabili le disposizione del codice della navigazione che specificamente disciplinano il contratto di trasporto merci via mare; in particolare, l'articolo 454, il quale prevede che, in caso di mancato ritiro delle merci, il vettore le puo' consegnare ad un'impresa di sbarco che diviene responsabile della loro custodia. Nella specie, il precetto sarebbe stato rispettato dal vettore, affidando la merce al terminal di (OMISSIS) e dandone avviso al soggetto indicato quale parte da avvisare dell'arrivo della nave.

Il quarto motivo lamenta la violazione degli articoli 422, 423 e 424 cod. nav., per sostenere che queste disposizioni trovano applicazione non solo alla fase vera e propria del trasporto, ma anche alla successiva scaricazione della merce dalla nave ed alla riconsegna al ricevitore, con limitazione della responsabilita' del vettore.

Il quinto motivo invoca il factum principis di cui alle disposizioni di cui agli articoli 99 e 277 del Testo Unico Legge Doganale (Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973), sostenendo che la dichiarazione di abbandono della merce e la sua successiva vendita sono conseguenza di quelle stesse disposizioni, senza che il vettore responsabile del trasporto possa in alcun modo opporvisi.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove difettano del requisito di specificita' rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata. Sono infondati laddove denunziano violazione di legge e vizi della motivazione.

In primo luogo, la sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dal precedente di cui a Cass. n. 13253/06, soprattutto laddove questo afferma che: a) oggetto di disciplina dalla Convenzione e' il trasporto per mare, per tale intendendosi un rapporto contrattuale che comprende come momento iniziale le attivita' preliminari al carico delle merci per come regolate nell'articolo 3 (c.d. operazione di caricazione) e come momento finale quelle che si concretano, o nello scarico nel porto di arrivo e nella consegna ivi della merce senza soluzione di continuita', o, con una soluzione temporale di continuita' fra scarico e consegna, ma senza che abbia luogo, dopo lo scarico, lo svolgimento di un'attivita' ulteriore rispetto al trasporto per mare, che non sia quella esclusivamente funzionale ad una consegna, sempre nel porto di scarico, differita nel tempo rispetto allo scarico dalla nave e concretatesi solo nella custodia (a cura diretta o a cura indiretta del vettore) nello stesso porto di scarico; b) occorre applicare il criterio della combinazione di diversi tipi contrattuali, di modo che il rapporto resta soggetto alla disciplina della Convenzione a partire dall'operazione di caricazione e fino a quelle di scaricazione della merce dalla nave. In altri termini, la giurisprudenza evidenzia che la Convenzione della quale si discute riguarda il trasporto di merci via mare e che, siccome la sua disciplina e' derogatoria di quella del Codice della Navigazione e dello stesso Codice Civile, l'estensione di una deroga non sarebbe legittima nemmeno sul piano del solo diritto interno, trattandosi di normativa di natura eccezionale (articolo 14 preleggi). Sicche', il momento della "scaricazione" non puo' essere impropriamente dilatato fino a comprendere attivita' che non attengono strettamente allo scarico ed alla consegna della merce, soprattutto in ipotesi in cui la consegna non s'e' neppure verificata per mesi dopo lo scarico stesso.

Nella specie, il giudice ha accertato che il destinatario non s'e' presentato tempestivamente a ritirare la merce, sicche' il vettore ha stipulato un contratto di deposito che esula, appunto, dal regime della Convenzione e rimane soggetto all'ordinaria disciplina civilistica. Di qui l'esclusione della decadenza invocata dall'attuale ricorrente.

Poi, sono state documentalmente accertate una serie di altre circostanze (accertamento che, come si diceva in precedenza, non e' stato neppure censurato nei limiti in cui avrebbe potuto esserlo nel giudizio di cassazione) dalle quali il giudice ha logicamente dedotto l'inadempimento e la responsabilita' del vettore: a) la (OMISSIS), comunicatale il mancato ritiro della merce da parte della destinataria, diede disposizioni alla societa' della quale la (OMISSIS) s'avvale in (OMISSIS) di trasportare i containers a (OMISSIS) per la consegna ad altro acquirente ed, a tale fine pago' una somma di danaro per le spese di stazionamento nel porto di (OMISSIS) e di trasporto a (OMISSIS); b) la (OMISSIS) non ha contestato che quella ditta in (OMISSIS) agiva per suo conto; c) alle attivita' della Dogana di Napoli (ricognizione e vendita delle merci) partecipo' un incaricato dell'agenzia della (OMISSIS) operante in (OMISSIS); d) di tali attivita' la (OMISSIS) (che aveva curato il deposito della merce nei magazzini napoletani) non diede alcun avviso alla (OMISSIS), si' che questa potesse evitare la vendita o controllare, almeno, il relativo prezzo.

In conclusione, puo' essere enunciato il principio in ragione del quale:

In tema di trasporto marittimo, dalla complessiva ricognizione delle definizioni poste nell'articolo I e delle norme previste negli articoli II e III della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 (complesso normativo denominato comunemente Regole dell'Aja-Visby), si evince che l'oggetto di disciplina di tale Convenzione e' il trasporto per mare, per tale intendendosi un rapporto contrattuale che comprende come momento iniziale le attivita' preliminari al carico delle merci per come regolate nell'articolo III (cosiddetta operazione di "caricazione") e come momento finale quelle che si concretano nella cosiddetta "scaricazione", cioe' nello scarico nel porto di arrivo e nella consegna ivi della merce senza soluzione di continuita', ovvero con una soluzione temporale di continuita' fra scarico e consegna. Ne consegue che non e' regolata dalla predetta Convenzione (bensi' dalle comuni regole del codice civile) l'ipotesi in cui il destinatario della merce non si presenti per la consegna al momento della "scaricazione" ed il vettore depositi in magazzino di terzi la merce stessa, in attesa della sua consegna.

Il ricorso deve essere dunque respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. Consegue l'assorbimento del ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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