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L’impossibilità sopravvenuta della prestazione può sussistere anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione può sussistere anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte per fatto non imputabile al creditore ed il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi, in tal caso, la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione. La “presupposizione” è configurabile quando, da un lato, una obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi che sia stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso – pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali – come presupposto condizionante la validità e l’efficacia del negozio (cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa), e, dall’altro, il venir meno o il verificarsi della situazione stessa sia del tutto indipendente dall’attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all’oggetto di una specifica obbligazione dell’uno o dell’altro. (Fonte: Lex24, Il sole 24ore)

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 4 maggio 2015, n. 8867



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25300/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 203/2012 del TRIBUNALE di FERRARA del 31/01/2012, depositata il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: "Preso atto che La societa' (OMISSIS) srl., con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello avverso la sentenza n. 50156 del 2009 con la quale il Giudice di Pace di Ferrara rigettava la domanda della stessa volta ad ottenere la corresponsione dell'importo di euro 2.250,00 in relazione al contratto sottoscritto dalle parti. Rilevava la societa' (OMISSIS) di svolgere attivita' di insegnamento della lingua inglese presso il centro (OMISSIS), di avere stipulato con (OMISSIS) un contratto avente ad oggetto la frequentazione di un corso di inglese da parte dello stesso per la durata di sedici mesi al costo di euro 2.620,00 di cui euro 370,00 versati al momento della sottoscrizione del contratto.

Si costituiva (OMISSIS), eccependo di non aver fruito del corso di inglese a causa delle gravi condizioni di salute della propria figlia minore (OMISSIS) che si ammalo' di leucemia acuta nel mese di settembre 2005. Il convenuto chiedeva quindi il rigetto della domanda dell'attrice.

Con l'appello la societa' (OMISSIS) srl, lamentava l'erronea applicazione ed interpretazione degli articoli 1256 e 1463 c.c..

Si costituiva (OMISSIS) contestando il gravame e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 203 del 2012 accoglieva l'appello e condannava (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 1.750,00 oltre interessi legali e compensava le spese processuali. Secondo il Tribunale di Ferrara, nel caso di specie il Giudice di Pace avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell'impossibilita' sopravvenuta, come causa di estinzione dell'obbligazione e di risoluzione del contratto, dato che nonostante la gravita' dell'evento (la malattia grave della figlia sfociata poi nell'esito letale), il (OMISSIS) non fosse, comunque, nell'impossibilita' di fruire della prestazione. A sua volta l'evento che ha colpito la figlia, sempre secondo il Tribunale, non avrebbe alcuna correlazione con il corso di lingue che doveva intraprendere il genitore e, comunque, non sussisterebbe il presupposto per l'applicazione dell'istituto della presupposizione.

La cassazione di questa sentenza e' stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi. La societa' (OMISSIS), regolarmente intimata in questa fase, non ha svolto alcuna attivita' giudiziale.

Considerato che:

In via preliminare, il relatore, ritiene opportuno evidenziare che il ricorso, cosi' come e' stato detto dallo stesso ricorrente, e' stato proposto tempestivamente, nonostante dopo 18 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Va qui chiarito che la sentenza impugnata e' stata depositata il 13 febbraio 2012 e, cosi' come ha evidenziato lo stesso ricorrente, l'articolo 6 della legge 122 del 2012 integrato dalla Legge n. 213 del 2012, articolo 13 quater, ha sospeso i termini processuali per tutti i soggetti residenti o aventi sede nel territorio del Comune di (OMISSIS) (a seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012) dal 20 maggio fino al 30 giugno 2013. Pertanto, dovendo considerare che il 13 maggio 2012 erano gia' trascorsi i primi tre mesi utili per l'impugnazione e al 20 maggio 2012 erano maturati ulteriori 6 giorni:

Considerata la sospensione dei termini feriali, nonche' il mese di luglio 2013, gli ulteriori tre mesi utili per l'impugnazione sono venuti a scadere il sabato 9 novembre 2013 (luglio, 15 settembre - 15 ottobre, 15 ottobre - 15 novembre meno i sei giorni gia' maturati il 20 maggio 2012). Il ricorso risulta notificato il 5 novembre 2013 e, pertanto, tempestivamente.

1.- Con il primo motivo del ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1463 c.c., difetto di motivazione sulla ritenuta inammissibilita' della risoluzione contrattuale.

Secondo il ricorrente il Tribunale di Ferrara non avrebbe tenuto conto che l'automatica estinzione dell'obbligazione e la risoluzione del contratto possa derivare anche dalla impossibilita' di utilizzazione della prestazione da parte del creditore. Nel caso specifico, era venuto oggettivamente meno l'interesse creditorio del (OMISSIS) (nella specie per la malattia della figlia minore e la sua successiva morte), all'apprendimento di una lingua straniera ed al superamento di un test obiettivo di apprendimento, e cio' non poteva che determinare l'estinzione del rapporto obbligatorio in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale che si risolveva in una sopravvenuta irrealizzabilita' della causa concreta del contratto stesso assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione.

D'altra parte il venir meno dell'interesse creditorio (e della causa del contratto che ne costituisce al fonte) puo' essere legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilita' di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore, nonche' oggettivamente incidente sull'interesse che risulta anche implicitamente obiettivato nel contratto.

In conclusione, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: e' corretta l'applicazione della norma di cui all'articolo 1463 c.c., ed, in particolare, se il caso di specie rientra tra i casi di impossibilita' sopravvenuta?

1.1.- Il motivo e' infondato.

A parere del relatore, il Tribunale di Ferrara, non ha escluso che l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione si potesse avere, anche nel caso in cui, sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte per fatto non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilita' della finalita' essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione. Piuttosto, il Tribunale di Ferrara, pur confermando questo principio, che anche in questa sede va ribadito, ha, correttamente, escluso che, nel caso concreto, la malattia della figlia, sfociata, per altro, nell'evento letale, predicasse l'impossibilita' del (OMISSIS) a fruire della prestazione. Ovviamente, diversa sarebbe stata l'ipotesi, ma non e' stata eccepita, in cui la malattia della figlia avesse determinato uno squilibrio fisio psichico del (OMISSIS) tale da impedire l'utilizzabilita' della prestazione della societa' (OMISSIS). Come correttamente ha affermato il Tribunale di Ferrara nella specie, nonostante la gravita' dell'evento che ha colpito il signor (OMISSIS), non puo' predicarsi l'impossibilita' di fruire della prestazione, ma solo il sopravvenuto disinteresse, il disagio psicologico e la difficolta' verosimilmente di apprendimento conseguente ad un evento cosi' sconvolgente come quello che ha colpito la figlia e che e' sfociato poi nell'esito letale.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'istituto della presupposizione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Ferrara avrebbe errato nell'aver escluso che la malattia della figlia integrasse gli estremi di una presupposizione, determinando la stessa una incapacita' del (OMISSIS), intesa come forma mentis, tranquillita' emotiva e capacita' di apprendimento. La presupposizione assolverebbe al compito di conservare l'equilibrio sinallagmatico del contratto, nel caso in cui siano intervenuti eventi imprevedibili che abbiano alterato il rapporto tra le reciproche prestazioni, cosi' come stabilito dalle parti.

Il ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: la figura della presupposizione e' da considerarsi quale specifico presupposto oggettivo, da tenersi distinto sia dai cosiddetti presupposti causali, sia dai risultati dovuti la cui mancanza legittima l'esercizio del recesso.

2.1.- Anche questo motivo e' infondato. Come ha correttamente chiarito il Tribunale di Ferrara, l'istituto della presupposizione non era correttamente invocato perche' l'evento che ha colpito la figlia non aveva nessuna correlazione con il corso di lingue che doveva intraprendere il genitore e, comunque, il presupposto per l'applicazione dell'istituto della presupposizione e' rappresentato dall'inerenza specifica dell'interesse, o condizione, sotteso al contratto, alla causa del contratto stipulato che nel caso di specie difettava. Come e' affermazione pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19144 del 23/09/2004), la "presupposizione" e' configurabile quando, da un lato, un'obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi che sia stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante la validita' e l'efficacia del negozio e, dall'altro, il venir meno o il verificarsi della situazione stessa sia del tutto indipendente dall'attivita' e volonta' dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno o dell'altro.

In definitiva, Si propone il rigetto del ricorso".

Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti costituite.

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex articolo 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

In definitiva, il ricorso va rigettato: Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione dato che la societa' (OMISSIS) regolarmente intimata, in questa fase non ha svolto attivita' giudiziale.

Il Collegio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
 

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