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Nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all’acquirente l'azione contrattuale e quella extracontrattuale

Nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all’acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 5 febbraio 2015, n. 2115



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente

Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7758/2009 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) srl, gia' (OMISSIS) SAS p.iva (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 699/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore della Societa' controricorrente, che ha chiesto l'inammissibilita' o, in subordine, il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS), con delega dell'Avvocato (OMISSIS) difensore dei controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha chiesto l'inammissibilita' o, in subordine, il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del terzo motivo del ricorso e per l'accoglimento del primo e del secondo motivo, nonche', in subordine, del quarto motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) e (OMISSIS), con atto di citazione del 19 aprile 2002 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la societa' (OMISSIS) sas, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita del servizio di piatti e cafe' "(OMISSIS)" che presentava vizi e difetti tali da non risultare conforme al campione, vizi riconosciuti dalla venditrice che aveva ritirato il servizio impegnandosi a fornirne uno nuovo.

Fornito un nuovo servizio di piatti, anche questo presentava difetti e, per altro, non era, neppure, completo, chiedevano, pertanto, la restituzione del prezzo versato di lire 4.985.000 con interessi e il risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa.

Si costituiva la societa' (OMISSIS) contestando la domanda e ritenendo che la responsabilita' fosse della societa' (OMISSIS) spa., chiedeva che fosse autorizzata a chiamare in causa detta societa' per essere tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto agli attori. In via riconvenzionale, chiedeva, altresi', che la (OMISSIS) fosse condannata a risarcirle i danni subiti per la perdita di immagine, sviamento commerciale e per aver subito la lite, quantificato equitativamente in lire 10.000.000.

Si costituiva la societa' (OMISSIS) ed eccepiva l'inammissibilita' della domanda nei suoi confronti, trattandosi di vendita a catena, l'inopponibilita' a se' del riconoscimento dei vizi operato dalla societa' (OMISSIS) e deduceva che era stata questa a non dare riscontro alla sua richiesta di restituzione della merce.

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n. 243 del 2004 condannava la societa' (OMISSIS) al pagamento in favore degli attori della somma di euro 2.710,00, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, nonche' alla somma di euro 4.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, condannava la (OMISSIS) spa a tenere indenne la societa' (OMISSIS) da quanto pagato in esecuzione della sentenza agli attori e per l'effetto la condannava al pagamento della somma di euro. 6.710,00, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, rigettava le domande proposte dalla societa' (OMISSIS) nei confronti dell' (OMISSIS).

Avverso questa sentenza proponeva appello la societa' (OMISSIS) chiedendo la riforma totale della sentenza ed, in particolare, che venissero rigettate le domande tutte proposte dalla societa' (OMISSIS) in quanto infondate in fatto ed in diritto, dato atto che in esecuzione della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva corrisposto la somma di euro. 6.710,00 condannarsi la suddetta societa' alla restituzione di tale importo, oltre interessi e rivalutazione dai pagamenti al soddisfo, che venisse accolta la propria domanda riconvenzionale e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione e in subordine, accertati i vizi della merce, che la stessa fosse restituita, dichiarandosi disponibile, previa consegna della merce, alla restituzione del prezzo incassata da (OMISSIS), oltre il risarcimento del danno pari al lucro cessante corrispondente alla differenza fra il prezzo di vendita al pubblico dei pezzi di cui si dice risultati difettosi ed il prezzo pagato alla (OMISSIS).

Si costituiva la societa' (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell'appello.

Si costituivano anche gli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo che venisse rigettata ogni domanda formulata in loro danno, in quanto inammissibile ed infondata e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 699 del 2008, rigettava l'appello e condannava l'appellante, la societa' (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. La Corte partenopea aveva, intanto, chiarito che era ormai coperta da giudicato il capo della sentenza del Tribunale di Capua Vetere che aveva dichiarato risolto per vizi della merce intercorso tra la societa' (OMISSIS) e gli originari attori e che la controversia riguardava esclusivamente la domanda di regresso formulata dalla societa' (OMISSIS) nei confronti della chiamata in causa societa' (OMISSIS). In ordine al merito della questione la Corte di Napoli, osservava che il comportamento complessivo della (OMISSIS) denotava come essa medesima fosse stata informata dei vizi ed avesse accettato le doglianze implicitamente riconosciute nei confronti della societa' (OMISSIS). Correttamente, poi, il Tribunale aveva ritenuta provata l'esistenza del danno subito dagli acquirenti. Osservava, in conclusione, la Corte di Napoli che correttamente era stata accolta la domanda di rivalsa della (OMISSIS) nei confronti della societa' (OMISSIS), essendo emerso che la (OMISSIS) continuo' ad inviare un prodotto che presentava i medesimi vizi. Per altro, la vendita a catena non escludeva l'autonomia dei singoli contratti e nel caso concreto non escludeva che vi era stata da parte della (OMISSIS) la violazione degli obblighi contrattuali da essa assunti nei confronti della (OMISSIS) obblighi consistenti nell'invio di un prodotto completo senza difetti e di qualita' consona all'importanza del servizio e al relativo costo.

La cassazione di questa sentenza e' stata chiesta dalla societa' (OMISSIS) con ricorso affidato a sei motivi, tuttavia non correttamente numerati. (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche' la societa' (OMISSIS) hanno resistito con separato controricorso, illustrato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la societa' (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in particolare dei principi di cui agli articoli 1470, 1490 c.c. e ss., relativamente alle cc. dd. vendite a catena. Secondo la ricorrente, la Corte di Napoli avrebbe errato, nell'aver traslato tout cour sulla terza chiamata ( (OMISSIS)) il risarcimento del danno liquidato a favore degli attori, senza tener conto dei criteri di autonomia dei due contratti ( (OMISSIS)/coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS)/ (OMISSIS)) e dell'impossibilita' di trasferire l'azione risarcitoria del compratore danneggiato nei confronti del precedente venditore. Piuttosto, come emergerebbe dagli atti di causa (OMISSIS) si e' adoperata al contrario di (OMISSIS) con la massima sollecitudine ed in buona fede per risolvere il problema tanto da offrire il ritiro della merce, a dire della (OMISSIS), difettata, pur di evitare il contenzioso, che la causa si sarebbe evitata se la societa' (OMISSIS) tenendo il dovuto comportamento avesse restituito il prezzo incassata riservandosi semmai di agire nei confronti della (OMISSIS). Pertanto, le conseguenze dannose accertate dal Tribunale (e dopo dalla Corte di appello) derivante dalla dichiarata risoluzione del rapporto (OMISSIS)/ (OMISSIS) per fatto di quest'ultima non potevano e non possono essere traslate sic et simpliciter nel rapporto (OMISSIS)/ (OMISSIS).

In conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: Dica la Suprema Corte di cassazione se il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la Corte di Appello di Napoli siano incorsi nella violazione del principio di cui agli articoli 1470, 1479, 1490 c.c. e segg., in materia di vendite a catena, per essere stata confermata, con il rigetto dell'appello, la sentenza di primo grado con cui (OMISSIS) veniva condannata a tenere indenne (OMISSIS) di quanto da quest'ultima corrisposto ai (OMISSIS), trasferendo e traslando direttamente su (OMISSIS) a titolo di danno tutta la somma che (OMISSIS) e' stata condannata a versare ai coniugi (OMISSIS) (sub acquirenti) a titolo di restituzione del prezzo incassato e risarcimento del danno a seguito della risoluzione del contratto fra (OMISSIS) ed i (OMISSIS), in spregio al principio di autonomia dei due rapporti venditore/ sub acquirente e venditore/fornitore che non consente di trasferire nei confronti del precedente venditore l'azione del compratore.

1.1.- Il motivo e' infondato.

E' orientamento pacifico in dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. n. 11612 del 31/05/2005) che nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio);

quella extracontrattuale, che e' esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica. Ed e', altresi', pacifico anche nella giurisprudenza di questa Corte che nelle cosiddette vendite a catena l'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potra' essere costretto a versare a sua volta al sub acquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore.

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha chiarito che "(...) vi era stata da parte della (OMISSIS) la violazione degli obblighi contrattuali da essa assunti nei confronti della (OMISSIS) obblighi consistenti nell'invio di un prodotto completo, scevro di difetti e di qualita' consona all'importanza del servizio in relazione al suo costo. Sicche', correttamente, la rivalsa e' stata pronunciata per l'intero importo che la (OMISSIS) e' stata condannata a versare ai coniugi (OMISSIS), ivi compresa la restituzione del prezzo del servizio pagato dai suddetti essendo il tutto parte integrante del danno risentito dall' (OMISSIS), conseguente al fatto del reiterato invio da parte della (OMISSIS) di un prodotto difettoso non idoneo a soddisfare le aspettative degli acquirenti".

Pertanto, nessuna violazione di norme di diritto e' stata posta in essere dal giudice d'appello laddove ha tenuto indenne l' (OMISSIS) da quanto dovuto agli attori a titolo di danno per fornitura di merce difettosa, e traslato a carico della (OMISSIS) il danno liquidato agli attori avendo accertato che l'inadempimento della (OMISSIS) era direttamente connesso e consequenziale all'inadempimento della (OMISSIS).

2- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa la qualificazione del danno. Secondo la ricorrente, i motivi indicati quale causa del danno equitativamente liquidato a favore dei coniugi (OMISSIS) sono fra loro in contradizione. Secondo la Corte il danno dei (OMISSIS) sarebbe derivato: a) dalla mancata disponibilita' per il (OMISSIS) del servizio dopo piu' dei tre anni: b) dalla mancata restituzione del prezzo versato. Eppero' la Corte non ha tenuto conto dell'invocato risoluzione ipso iure del contratto da parte del (OMISSIS) che ha comportato la definitiva ed espressa rinuncia degli stessi coniugi a ricevere ed ad utilizzare il servizio in questione talche' il mancato utilizzo del servizio per oltre tre anni non si e' verificato in fatto ne' puo' sussistere in diritto. Il danno causato ai (OMISSIS) e' stato causato semmai dalla mancata restituzione del prezzo trattenuto da (OMISSIS) nonostante la risoluzione del contratto e di tale danno l'unica responsabile sarebbe solo la societa' (OMISSIS).

Pertanto, conclude la ricorrente: dica la Corte di cassazione se il Tribunale di Capua Vetere e la Corte di Appello di Napoli siano incorsi in erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia laddove hanno indicato, come cause concorrenti del danno equitativamente liquidato ai (OMISSIS), il mancato utilizzo del servizio di piatti per oltre tre anni e la mancata restituzione del prezzo posto che, in conseguenza dell'accertata risoluzione del contratto (OMISSIS)/ (OMISSIS) fin dal 13.04.01 e nella rinuncia dei (OMISSIS) ad utilizzare tale servizio l'unica causa invocata dagli attori e' stata la mancata restituzione del prezzo esclusivamente imputabile al comportamento della (OMISSIS) e, non il mancato utilizzo del servizio che presuppone l'efficacia del contratto, oltre tale termine.

2.1.- Il motivo ancorche' inammissibile perche' la censura non contiene una precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione ma propone un preteso migliore e piu' appagante coordinamento dei dati acquisiti in giudizio e valutati dalla Corte distrettuale, e' infondato, essenzialmente, perche' i dati prospettati dalla ricorrente sono diversi da quelli posti a fondamento della decisione relativa alla quantificazione del danno liquidato ai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS). Come emerge dalla sentenza impugnata i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedevano la risoluzione del contratto di compravendita del servizio di piatti e cafe' "(OMISSIS)" perche' presentava vizi e difetti tale da non risultare conforme al campione, nonche' la restituzione del prezzo versato e il risarcimento del danno da liquidarsi anche in forma equitativa. Il Tribunale, cosi' come ha confermato la Corte distrettuale, dichiarava la risoluzione del contratto, disponeva la restituzione del prezzo e riconosceva ai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) il diritto al risarcimento del danno ritenendo provata l'esistenza del danno subito dagli acquirenti per il fatto di aver ordinato nel settembre 2000 il servizio per cui e' causa e di non aver ricevuto quanto acquistato con la conseguente mancata disponibilita' dello stesso a tre anni dall'acquisto e, nonostante, fosse stato pagato il prezzo.

Si tratta, come e' evidente, di una decisione non solo perfettamente corretta sotto il profilo logico e argomentativo, ma, pienamente, coerente con i principi in materia di risoluzione contrattuale, tenuto conto che l'azione di risarcimento danni proposta, ai sensi dell'articolo 1494 cod. civ., dall'acquirente, che presuppone di per se' la colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, puo' estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da cio' consegue, fra l'altro, che tale azione si rende ammissibile, in alternativa, ovvero cumulativamente, con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo.

3 - Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la qualificazione del danno, laddove la Corte ha ritenuto che il comportamento della (OMISSIS) fosse uniformato ad un criterio di ordinaria diligenza e correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio. Secondo la ricorrente, la Corte partenopea avrebbe omesso la valutazione complessiva del comportamento tenuto dalle parti che, come afferma la Corte di cassazione, "va fatta non isolatamente ma nel loro complesso per stabilire quale di esse con riferimento ai rispettivi interessi e all'oggettiva entita' degli inadempimenti si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti". In particolare, la Corte partenopea non avrebbe tenuto conto che, come aveva indicato il Tribunale, "era fuor di dubbio che il comportamento dell' (OMISSIS) che e' vero si e' attivata per la risoluzione del problema... tuttavia non ha mai manifestato l'intenzione di restituire il prezzo gia' versato dagli acquirenti, non informandosi ad un criterio di ordinaria diligenza e di correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale, ha senz'altro concorso in misura determinante, cosi' come previsto dall'articolo 1227 c.c., comma 2, alla produzione del danno da perdita di immagine commerciale da essa lamentato. Insomma, la Corte avrebbe dovuto valutare il comportamento dell' (OMISSIS) verso gli attori e quello della (OMISSIS) verso (OMISSIS), considerato che l'eziologia della presente causa risiede unicamente nel rifiuto dell' (OMISSIS) di restituire il prezzo incassato, nonostante, la risoluzione del suo contratto con il (OMISSIS).

Pertanto, conclude la ricorrente, dica la Corte di Cassazione se la Corte di merito sia incorsa nella violazione di omessa insufficiente, contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, nel ritenere che il comportamento di (OMISSIS) uniformato ad un criterio di ordinaria diligenza e correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale in difformita' alle risultanze processuali emerse nel corso del giudizio ed alle stesse motivazioni del Tribunale, per poi traslare su (OMISSIS) il risarcimento del danno esclusivamente o quanto meno prevalentemente attribuibile a colpa dell' (OMISSIS).

3.1.- Il motivo e' infondato.

Intanto, va qui confermato il costante insegnamento di questa Corte che il ricorso per cassazione con il quale si fanno valere vizi della motivazione della sentenza, non puo' risolversi nel denunciare un contrasto dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte ricorrente, poiche', diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5, finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimita' sulle valutazioni riservate al giudice di merito.

Ora, nel caso in esame, non senza considerare, sia pure solo per completezza argomentativa, che la motivazione fornita dalla Corte distrettuale dell'assunta decisione risulta logica e sufficiente, basata com'e' su considerazioni adeguate in ordine alla valenza oggettiva dei vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio operato, pertanto, nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito, tuttavia, e/o essenzialmente, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente in merito alla mancata valutazione del comportamento dell' (OMISSIS) verso gli attori, sarebbe, comunque, inidonea a determinare le conseguenze auspicate dalla ricorrente.

In particolare, la sentenza ha evidenziato che "ne' puo' essere condivisa l'affermazione dell'appellante circa il fatto che l' (OMISSIS) abbia aggravato il danno, trattenendo il prezzo ed omettendo di restituire ad essa (OMISSIS) il servizio difettoso, dal momento che comunque vi era la contestazione in corso non era stato inviato dalla (OMISSIS), neppure dopo le contestazioni un prodotto scevro da vizi, l' (OMISSIS) ebbe, comunque, a pagarne il costo alla (OMISSIS), come emerge dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio, con la conseguenza che, in realta', nessun comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede puo' addebitarsi all' (OMISSIS) medesima".

Pertanto, come e' evidente, la Corte partenopea si e' fatta carico delle diverse prospettazioni e consapevolmente ha ritenuto che nella dinamica della vicenda prospettata in giudizio la responsabilita' del danno prodotto ai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) era riconducibile alla societa' (OMISSIS) per non avere la stessa neppure dopo le contestazioni dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) fornito un servizio oggetto di causa scevro di vizi e avendo la stessa percepito il prezzo della fornitura (come si legge nella sentenza: l' (OMISSIS) ebbe, comunque, a pagarne il costo alla (OMISSIS)).

4.- Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, circa la risoluzione del contratto (OMISSIS)/ (OMISSIS). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe accolto l'azione di rivalsa della societa' (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) per l'intero importo liquidato agli attori come parte integrante del danno subito per accertato inadempimento di (OMISSIS) degli obblighi contrattuali da essa assunti verso (OMISSIS), tuttavia non avrebbe provveduto a dichiarare risolto il contratto intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS), con seguente ripristino delle reciproche posizioni.

Pertanto, conclude la ricorrente dica la Corte di cassazione se la Corte di merito sia incorsa in violazione dei principi di cui all'articolo 1493 ccin materia di vendita a catena per aver omesso di pronunciare la risoluzione del contratto fra (OMISSIS) (fornitore) ed (OMISSIS) (rivenditore) nonostante la condanna per rivalsa sia fondata sull'accertamento della violazione degli obblighi contrattuali assunti dal venditore ( (OMISSIS)) nei confronti del rivenditore ( (OMISSIS)).

4.1. Il motivo e' infondato.

Va qui ribadito che l'intervento giudiziale va coordinato perfettamente con il principio dispositivo e con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, delineandosi un quadro in cui ogni regola riceve la massima applicazione.

Ora, nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che agli atti del giudizio non risulta formulata una domanda di risoluzione del contratto intercorso tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) e/o comunque non sussistevano i presupposti per una pronuncia della indicata risoluzione contrattuale. Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Napoli "E, in considerazione dell'avvenuto pagamento da parte dell' (OMISSIS) alla (OMISSIS), non puo' condividersi neppure l'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare anche la risoluzione del contratto fra la societa' (OMISSIS) e la societa' (OMISSIS), che, percio', trattenendo il servizio in questione, non si e' indebitamente arricchita in danno della (OMISSIS), avendo la condanna per la rivalsa solo la funzione di risarcire il subvenditore dei danni subiti per effetto dell'inadempimento del proprio venditore ed essendo una mera illazione che tanto sia avvenuto per rivendere la merce".

5.- Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della normativa in tema di liquidazione equitativa del danno per essere la Corte di merito incorsa nella violazione dei principi di cui all'articolo 1226 c.c.. Secondo la ricorrente, la liquidazione del danno oltre che esagerata, essendo di circa il doppio del valore della vendita al pubblico dell'intero servizio, sarebbe totalmente indimostrato e tanto piu' errata ed ingiustificata se addossata a (OMISSIS) in quanto legata esclusivamente al comportamento scorretto dell' (OMISSIS) evidenziato dagli stessi attori.

Cio' premesso, la ricorrente conclude, formulando il seguente quesito di diritto: Dica la Suprema corte se la Corte di merito nel confermare la valutazione equitativa del danno liquidato dal Tribunale sia incorsa nella violazione dei principi di cui all'articolo 1226 c.c., in quanto esagerata ed ingiustificata e soprattutto indimostrata per avere escluso l'acquisizione degli elementi probatori richiesti dagli attori necessari a colmare quelle mancanze insuperabili per determinare in via equitativa l'equivalente pecuniario del danno sofferto.

5.1.- Il motivo e' fondato e va accolto.

Appare opportuno evidenziare che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno consente la valutazione discrezionale dell'ammontare di questo stesso. Per evitare pero', che la relativa decisione - pur discrezionale - sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, e' necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticita' propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l'entita' del danno. Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale nel confermare la valutazione equitativa del danno effettuata dal Tribunale si e' limitata ad affermare principi (anche richiamando principi di questa stessa Corte di Cassazione), ma ha omesso di valutare elementi concreti che avrebbero potuto giustificare l'entita' del danno liquidato. D'altra parte, tale omissione, nel caso specifico, appare significativa, anche perche' il danno ravvisato risultava notevolmente superiore rispetto allo stesso valore del servizio di piatti e caffe' oggetto della presente controversia.

La sentenza dev'essere cassata sul punto e il giudice di rinvio dovra' decidere nuovamente il punto attenendosi all'indicato principio.

6.- Con il sesto motivo la ricorrente lamenta l'erronea, carente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale. Secondo la ricorrente l'accoglimento dell'odierno ricorso dovra' comportare l'accoglimento del motivo di appello "per erronea, carente contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale, cui l'odierna ricorrente per brevita' si riportati alle argomentazioni volte in atto di appello (sub cap. 1 pag. 29-31).

6.1.- Il motivo e' inammissibile sia perche' fondato su un dato (l'accoglimento del presente ricorso) la cui esistenza e' soltanto auspicata, ma, soprattutto, perche', comunque, privo dei caratteri della specificita' dato che e' stato formulato per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello.

Come ha gia' affermato questa Corte in altre occasioni (cfr., ex plurimis, Cass. n. n. 1406 del 23/01/2007), l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilita' del ricorso per cassazione dall'articolo 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o in "iudicando") per cui e' proposto, non puo' essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto. Cio' in quanto, il ricorso per Cassazione, stante la previsione di cui all'articolo 366 c.p.c., n. 4, deve contenere in se tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresi' a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita' di far rinvio ed accedere ad elementi o atti concernenti il pregresso giudizio di merito.

In definitiva, va accolto il quinto motivo di ricorso e rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso e rigetta gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale provvedera' anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

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