Al giudice amministrativo gli oneri di urbanizzazione

Con sentenza del 20 ottobre 2006 n.22514, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine all'opposizione proposta avverso una cartella esattoriale con la quale un Comune ha chiesto al titolare di una concessione edilizia il pagamento degli oneri di urbanizzazione e delle conseguenti sanzioni per il ritardato pagamento. Secondo il ragionamento della Corte, l'art.16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine all'intera area delle concessioni edilizie, nella quale rientrano gli oneri di urbanizzazione posti a carico del destinatario del provvedimento amministrativo. Sia l'art.34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 che il successivo art.7 della legge n. 205/2000), ribadiscono detta giurisdizione, prevedendo che la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle Amministrazioni Pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, ricomprende la totalit? degli aspetti dell'uso del territorio. Ne consegue che deve intendersi inclusa in tale previsione la devoluzione al giudice amministrativo della materia relativa alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione.

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