Il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è il possesso di un reddito sufficiente

Ai sensi dell'art 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998 lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, quindi, è il possesso di un reddito sufficiente, senza alcuna ulteriore specificazione.

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 2 quater



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE SECONDA QUATER

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6177 del 2009, proposto da:

Ro. Jr, rappresentato e difeso dagli avv. Do.D'A. e Gi.Fe., con domicilio eletto presso Gianluca Fera in Roma, via (...);

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via (...);

per l'annullamento

del provvedimento notificato il 4 maggio 2009 di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2014 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino statunitense, professore presso la Pontificia università della Santa Croce, titolare di permesso di soggiorno dal 1996, successivamente rinnovato, presentava, il 4 luglio 2006, domanda di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Tale domanda è stata respinta in quanto l'Amministrazione ha ritenuto i redditi da lavoro del ricorrente, erogati dalla Pontificia università della Santa Croce, non sufficienti, in quanto non soggetti al pagamento delle imposte sui redditi in Italia.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione dell'art 9 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; dell'art 16 del d.p.r. 394 del 1999; erroneo presupposto in diritto; illogicità ed eccesso di potere per irrazionalità e irragionevolezza; difetto di motivazione e difetto di istruttoria; violazione della legge n. 241 del 1990.

Si è costituita l'Amministrazione, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con atto di forma.

All'udienza pubblica del 24 aprile 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Tale disposizione prevede, quale presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il possesso di un reddito sufficiente, senza alcuna ulteriore specificazione. E' evidente, però, che, poiché "tutti" sono soggetti all'obbligo del pagamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art 53 della Costituzione, di cui è attuazione l'art 2 del d.p.r. n. 917 del 1986, per cui soggetti passivi dell'irpef sono le persone fisiche residenti e non residenti nello Stato (ai sensi del comma 2 della medesima disposizione "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile"), il reddito rilevante anche in relazione alla disciplina dell'art 9 del D.Lgs. 286 del 1998 deve essere considerato, nella generalità dei casi, quello dichiarato ai fini dell'Irpef.

Peraltro, nella fattispecie per cui è causa, è applicabile una norma eccezionale, che prevede un particolare regime fiscale di esenzione per i redditi erogati dagli Enti centrali della Chiesa, l'art 3 del d.p.r. 601 del 1973, per cui "le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".

Tale norma eccezionale è diretta attuazione dell'art 17 del Trattato del Laterano (di cui è nota le rilevanza costituzionale ai sensi dell'art7 della Costituzione), a cui è stata data esecuzione in Italia con la legge n. 810 del 1929, che prevedeva tale esenzione da imposta per le retribuzioni degli Enti centrali della Chiesa.

La disposizione dell'art 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, letta insieme alla norma eccezionale dell'art 3 del d.p.r. 601 del 1973, comporta necessariamente che nel, caso di specie, il reddito sufficiente sia quello erogato dalla Pontificia università della Santa Croce, in quanto Ente centrale della Chiesa Cattolica.

La ratio della norma dell'art 9 del D.Lgs. 286 del 1998 è, infatti, quella di evitare ulteriori oneri per lo Stato dovuti ai diritti che acquisiscono i possessori della carta di soggiorno, come assegni sociali o altri benefici. I redditi esenti dalle imposte sui redditi, in base alle norme eccezionali citate, non possono condurre ad ulteriori benefici fiscali, che spettano in caso di mancanza di redditi sufficienti, trattandosi comunque di redditi idonei al mantenimento dello straniero residente in Italia, anche se soggetti ad una particolare normativa di favore in forza delle disposizioni del Trattato del Laterano e della sua relativa copertura costituzionale.

Una diversa interpretazione, in relazione all'art9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, sarebbe, inoltre, illogica ed irragionevole, in quanto comporterebbe una discriminazione per gli stranieri che percepiscono redditi dagli Enti centrali della Chiesa, per i quali vige, in particolare, un regime fiscale di favore.

Sotto tali profili il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo dell'Amministrazione di riprovvedere sulla istanza presentata dal ricorrente.

In considerazione della particolarità della fattispecie sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater -

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese - Presidente

Pietro Morabito - Consigliere

Cecilia Altavista - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 2 luglio 2014.

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