Nei rapporti bancari in conto corrente la banca deve imostrare l’entità del proprio credito con gli estratti del conto corrente

Nei rapporti bancari in conto corrente la banca deve – quale attore in senso sostanziale – dimostrare l’entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall’apertura del conto stesso onde consentire, attraverso l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere con applicazione del tasso di interesse, di determinare il credito stesso, ove sussistente; dall’altro, è principio pacifico quello secondo cui l’approvazione dell’estratto conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l’efficacia e la validità dei rapporti sostanziali tra le parti.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 8 ottobre 2015, n. 20221



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 25651-2013 proposto da:

(OMISSIS) Societa' Cooperativa per Azioni, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio (OMISSIS) del 9/4/2013 in Licata - Rep. 105351;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso il Dott. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS) a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1383/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che (OMISSIS) Soc.Coop.az. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato l'8 novembre 2013, della sentenza, depositata il 05 ottobre 2012, con la quale la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato il ricorso, proposto dall'odierna ricorrente, avverso 1) la sentenza non definitiva (5 luglio 2005) con la quale il Giudice Unico del Tribunale di Sciacca ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo (con il quale l'odierna ricorrente aveva ingiunto alla Soc. Coop. (OMISSIS) e ai suoi fideiussori il pagamento di lire 270.131.268 -quale saldo negativo di conto corrente tenuto dalla Cooperativa - piu' interessi e spese), sia 2) la sentenza definitiva resa dallo stesso giudice il 15 marzo 2008, con la quale il Tribunale ha dichiarato che gli opponenti nulla dovevano alla banca e ha condannato la predetta al pagamento delle spese legali; che (OMISSIS), (OMISSIS) (in qualita' di fideiussori) e la Societa' (OMISSIS) a r.l. in liquidazione coatta amministrativa resistono con controricorso;

che l'intimata (OMISSIS) chiede che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva in quanto la stessa avrebbe rinunciato all'eredita' di (OMISSIS) (fideiussore della cooperativa); che gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) non hanno svolto difese;

considerato che con il primo motivo la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c.) e sotto il profilo della nullita' della sentenza (articolo 360 c.p.c., n. 4) la statuizione con la quale la Corte Territoriale ha ritenuto non sussistente il giudicato interno sull'esistenza del diritto di credito vantato dalla Banca;

che con il secondo motivo l'odierna ricorrente censura per violazione di norma di diritto (articolo 2697 c.c.) le statuizioni con le quali la Corte d'Appello ha ritenuto che non integrasse la necessaria prova del credito della banca la produzione in giudizio di alcuni soltanto degli estratti conto relativi al periodo di vigenza del rapporto (mancando la parte relativa al periodo precedente al 1.1.1984), che la controparte non aveva peraltro contestato;

che con il terzo motivo l'odierna ricorrente censura per contraddittorieta' ed illogicita' la statuizione con la quale la Corte distrettuale ha ritenuto superfluo procedere ad un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio (perche', anche qualora venisse considerato l'interesse convenzionale in luogo di quello legale nella determinazione del saldo, si sarebbe comunque pervenuti ad un risultato attivo per i correntisti);

ritenuto che il primo motivo di ricorso sembra essere infondato, atteso che, alla luce dell'esame diretto degli atti richiesto nella specie dalla natura del vizio denunciato (cfr. Sez. U. n. 226/2001; Cass. n. 1099/2006), non sembra potersi individuare nella sentenza non definitiva del Tribunale di Sciacca del 5 luglio 2005 alcun accertamento dell'esistenza del credito vantato dalla Banca;

che anche il secondo motivo non sembra meritevole di accoglimento, atteso che, da un lato, la Corte distrettuale non pare essersi discostata da consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimita' (cfr. ex multis Cass. n. 21597/2013; 1842/2011; 23974/10) nel ritenere che nei rapporti bancari in conto corrente la banca deve - quale attore in senso sostanziale - dimostrare l'entita' del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso di interesse, di determinare il credito stesso, ove sussistente; dall'altro, e' principio pacifico quello secondo cui l'approvazione dell'estratto-conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realta' contabile, ma non anche l'efficacia e la validita' dei rapporti sostanziali tra le parti; che il terzo motivo sembra essere inammissibile, sia perche', secondo il disposto dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo introdotto con Decreto Legge n. 83 del 2012 conv. in Legge n. 134 del 2012, applicabile alla impugnazione di una sentenza depositata nell'ottobre 2012) la mera illogicita' o contraddittorieta' della motivazione non integra piu' vizio denunciabile per cassazione; sia perche' la scelta sul disporre o non un supplemento di consulenza d'ufficio rientra nell'ambito della valutazione discrezionale riservata al giudice di merito ed e' quindi sottratta al controllo di legittimita' di questa Corte ove, come appare nella specie, efficacemente sostenuta da motivazione;

per questi motivi ritiene che il ricorso puo' essere trattato in camera di consiglio a norma dell'articolo 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato".

2. All'esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e la memoria dei resistenti (OMISSIS) e (OMISSIS), rileva che il ricorso risulta sottoscritto da avvocato non munito di procura speciale per il giudizio di cassazione, bensi' di procura generale alle liti per Notar (OMISSIS) del 9.4.2013; che dunque risulta violato il disposto dell'articolo 365 c.p.c.. Ritiene pertanto che il ricorso stesso - prima ancora che infondato per le ragioni indicate nella relazione - deve dichiararsi inammissibile per l'assorbente motivo di rito, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche' della Societa' (OMISSIS) a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, sussistendo giustificati motivi per compensarle tra la ricorrente e (OMISSIS). Per gli altri intimati, che non hanno svolto difese in questo giudizio, non vi e' luogo al regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche' della Societa' (OMISSIS) a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida per il (OMISSIS) e la (OMISSIS) in euro 6.100,00 (di cui euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge, e nella stessa misura per la (OMISSIS) a r.l. in l.c.a. Compensa le spese tra la ricorrente e (OMISSIS). Da inoltre atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13.

 

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