L’azione di disconoscimento della paternità del figlio fondata sull'impotenza di generare non richiede altresì la prova dell’adulterio della coniuge

L’azione di disconoscimento della paternità del figlio, nato entro i trecento giorni dalla morte del genitore anagrafico, può essere fondata sulla sola circostanza dell’impotenza di generare, assoluta e irreversibile del padre presunto e non richiede altresì la prova dell’adulterio della coniuge. La condizione di impotenza del genitore anagrafico deve ritenersi provata se non specificamente contestata nei termini processuali fissati per prendere posizione sui fatti dedotti con la domanda. La riconducibilità del concepimento a un intervento di inseminazione artificiale, effettuato con il consenso del padre anagrafico, deve essere specificamente dimostrato dalla parte che lo deduce.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 giugno 2014, n. 13271

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