Aspetti di carattere generale della fusione

Quando si parla di OPERAZIONI STRAORDINARIE si fa riferimento ad una serie eterogenea di operazioni che le imprese pongono in essere al di fuori della gestione ordinaria allo scopo di : - modificare la struttura o la forma giuridica dell'impresa; - trasferire la titolarità dell'azienda o il controllo dell'impresa; - liquidare l'azienda per poi estinguere l'impresa.

Quando si parla di OPERAZIONI STRAORDINARIE si fa riferimento ad una serie eterogenea di operazioni che le imprese pongono in essere al di fuori della gestione ordinaria allo scopo di :

?- modificare la struttura o la forma giuridica dell’impresa;

- ?trasferire la titolarità dell’azienda o il controllo dell’impresa;

- ?liquidare l’azienda per poi estinguere l’impresa.

Le operazioni “straordinarie” sono assai variegate: ??alcune possono riguardare la generalità delle imprese (cessione e conferimento d’azienda; liquidazione ordinaria o coatta), altre solo le Società (trasformazioni, fusioni, scissioni, scambio di partecipazioni), vuoi in ambito nazionale che comunitario; ??la maggior parte è volontaria, talune (come il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa) sono obbligatorie; alcune sono “dirette” (ad es., la cessione d’azienda, bene “di primo grado”) altre “mediate” (nel senso che si realizzano attraverso la cessione delle partecipazioni, beni di “secondo grado”).

Il legislatore non ha introdotto una definizione di fusione ma ha specificato le forme e le fasi del procedimento.

La fusione può eseguirsi mediante costituzione di una nuova società (fusione propria) o mediante incorporazione di una o più società (fusione per incorporazione).

Gli articoli del codice civile che regolano l’operazione di fusione sono gli art.2501-2505 quater.

Fusioni proprie: le società coinvolte nell’operazione si estinguono dando vita ad un soggetto economico e giuridico di nuova costituzione

Si tratta di operazioni mediante le quali due o più società (soc. Fuse) trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo in capo ad una nuova società (soc. Risultante).

Fusioni per incorporazione: una o società (soc. incorporate) trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo in capo ad una societá preesistente (soc. Incorporante).

A sua volta le operazioni di fusione per incorporazione si suddividono in:

Fusioni per incorporazione Dirette, se la partecipante incorpora la partecipata

Fusioni per incorporazioni Inverse, se la partecipata incorpora la partecipante

Fusioni per incorporazioni Anomale, nel caso di partecipazione totalitaria (nel patrimonio dell’incorporante si sostituiscono alle azioni o quote dell’incorporata le attività e le passività di quest’ultima)

Una ulteriore suddivisione delle operazioni di fusione può essere effettuata in base al tipo di società che partecipano alla fusione:

Fusione omogenea se avviene tra società dello stesso tipo (es. tra società di capitali)

Fusione eterogenea (es. tra società di capitali e società di persone)

Fusioni che implicano trasformazione del soggetto incorporato o fuso (fusioni tra società lucrative e soc. Consortili, tra soc. Lucrative e coop, tra soc. Ed enti diversi dalle soc.). A tal riguardo si rappresenta che ai sensi degli articoli 2500 septies e ss. c.c. è, secondo la massima n. 52 Consiglio Notarile Milano del 19-11-2004,  “legittima la combinazione del procedimento di fusione (o scissione) con quello di trasformazione eterogenea a condizione che, nell’ambito del procedimento complesso che in tal modo si pone in essere, sia verificata la ricorrenza dei presupposti e sia data puntuale esecuzione agli adempimenti pubblicitari stabiliti tanto per la trasformazione quanto per la fusione (o scissione)”.

A tal riguardo si mette in evidenza che gli adempimenti pubblicitari costituiscono un aspetto fondamentale del procedimento di fusione/scissione, atteso che sono disposti nell’interesse sia dei soci sia dei terzi, pertanto il rispetto di tali adempimenti rappresenta condizione essenziale per conferire legittimità alla fusione/scissione eterogenea. Il mancato rispetto degli adempimenti pubblicitari che, come noto, si realizza mediante il registro delle imprese, comporta una lesione del diritto di informazione dei soci e dei terzi che, ovviamente, inficia l’intera procedura. A maggior ragione se l’operazione di fusione comporta una operazione di trasformazione appare indubitabile la necessità del rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti pubblicitari previsti anche per l’operazione di trasformazione eterogenea.

Inoltre per quanto concerne gli adempimenti pubblicitari si rileva che:

a) nessun problema si pone per tutti i soggetti che, ancorché diversi dalle società, sono comunque tenuti all’iscrizione nel registro (per esempio i consorzi con attività esterna: art. 2612 c.c.);

b) la pubblicità nel registro delle imprese non può essere preclusa a quei soggetti (per esempio associazioni e fondazioni) che, sebbene non tenuti di per sé all’iscrizione, vi sono obbligati in quanto esercenti attività commerciale;
c) poiché, in ogni caso di fusione/scissione eterogenea, non può essere omesso l’obbligo di eseguire, ai sensi dell’art. 2500, 3° comma, c.c., la pubblicità propria della trasformazione che essa implica, tale adempimento costituisce mezzo ineludibile per eseguire, nello stesso tempo, la pubblicità richiesta per la deliberazione di fusione/scissione.  Ciò consente di fare collimare la stipulazione dell’atto di fusione/scissione con l’efficacia della trasformazione eterogenea che, come più volte detto, nella fusione (o scissione) eterogenea è implicata.

In più si rileva che non possono rientrare nell’ambito delle operazioni di fusione eterogenea trasformativa tutte quelle operazioni con le quali si produrrebbero i medesimi effetti di una trasformazione vietata, come, ad esempio, l’incorporazione in una società lucrativa di una cooperativa a mutualità prevalente (art. 2545 decies, 1° comma, c.c.) o l’apporto, a favore di una società, di parte del patrimonio di una associazione che abbia ricevuto contributi pubblici (art. 2500 octies, 3° comma, c.c.).

Le principali motivazioni economico aziendali che inducono i soggetti economici a porre in essere una operazione di fusione sono le seguenti:

- accrescimento delle dimensioni aziendali: accrescimento orizzontale, verticale, a monte, ed a valle

- aumento della produttività: fenomeno delle economie di scala, maggiore efficienza tecnico-economica

- riduzione dei costi di amministrazione, produzione e vendita, maggiore efficienza nell’accesso ai mercati finanziari ed al credito in generale

- commerciali: ottenimento di posizioni monopolistiche o oligopolistiche

- tecnologiche: acquisizione di know how, brevetti, licenze

- finanziarie: aumento della capacità di credito sul mercato

Infine si rileva che l’operazione di fusione presenta alcune analogie con altre operazioni straordinarie.


trasferimento del patrimonio o di parte dello stesso da una società (conferente) ad altra società (conferitaria), dietro assegnazione alla prima di quote o azioni della seconda.

SCISSIONI: trasferimento del patrimonio o di parte dello stesso da una società (scissa) ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione (beneficiarie), dietro assegnazione di quote o azioni ai soci della prima.

CONFERIMENTO:

ACQUISIZIONE SOCIETARIA

Una particolare tecnica di acquisizione societaria definita leveraged buyout o LBO  che prevede la creazione di una società-veicolo (costituita ad hoc e detta NewCo).

Nella NewCo affluiscono le risorse finanziarie attraverso capitale o equity, debito nelle varie forme di Senior, Junior, mezzanino, convertibile etc

In una serie di fasi successivo avviene la fusione diretta od inversa a seconda della convenienza fiscale e dalla tipologia di azienda e normativa. Sono identificabili due schemi generali:

  1. Fusione diretta: Si procede ad una fusione per incorporazione tra società target (la incorporante) e la NewCo (incorporata)
  1. Reverse Takover: La NewCo conferisce gli asset nella società target e quindi riceve partecipazioni della stessa.

Tale operazione può avere come investitori:

e permette di entrare nella compagine sociale non solo attraverso Capitale sociale, ma anche tramite indebitamento finanziario.

Il debito contratto viene generalmente poi ripagato o con i flussi di cassa generati dall'impresa acquisita o vendendo rami dell'azienda (o business unit non strategiche). In questo secondo caso si parla anche di break-up.

Non vi è dubbio che la nuova società avrà un indebitamento finanziario maggiore, quindi tale strumento si dovrebbe applicare con società target caratterizzate da un basso grado di leva finanziaria, e con un'alta capacità di produrre flusso di cassa, proprio perché la nuova società dovrà essere in grado di ripagare gli oneri finanziari aggiuntivi.

Il leveraged buyout è stato espressamente reso lecito nell'ordinamento giuridico italiano a seguito della riforma del diritto societario del 2003, la quale ha permesso di superare i dubbi di legittimità che venivano sollevati sulla base del divieto, contenuto nel primo comma dell'art. 2358 c.c. che inibisce alle società di accordare prestiti o concedere finanziamenti per l'acquisto di proprie azioni.

La riforma ha però subordinato la liceità della operazione all'adempimento di alcuni oneri. In particolare, gli amministratori delle società interessate all'operazione dovranno predisporre un piano economico e finanziario, confortato da una relazione di esperti che ne attesti la ragionevolezza, nel quale devono essere indicate le fonti delle risorse finanziarie e devono essere descritti gli obiettivi che si intendono raggiungere.

Importante infine è la distinzione tra debito senior (ossia con garanzie e covenant positive e negative) e debito junior. Quest'ultimo viene remunerato dopo il debito senior. In una operazione corretta di levereged buyout la concessione del debito senior è subordinata ad una serie di condizioni, quali:

- L'obbligo di pagare interessi e capitale nel caso in cui vi sia un esubero di liquidità

- Il mantenimento del rapporto Debt/Equity entro un certo valore (in genere 1,75).

INDICE
DELLA GUIDA IN Fusione e scissione

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