La procedura di scissione

In via generale si rinvia a quanto illustrato con riferimento all'operazione di fusione. Il primo documento: il Progetto di scissione Per quanto concerne il progetto di scissione si rimanda a quanto riportato con riferimento al progetto di fusione.

In via generale si rinvia a quanto illustrato con riferimento all’operazione di fusione.

Progetto di scissione

Per quanto concerne il progetto di scissione si rimanda a quanto riportato con riferimento al progetto di fusione.

Elemento fondamentale del progetto di scissione è rappresentato dalla modalità assegnazione azioni o quote delle società beneficiarie ai soci della scissa. Infatti la modalità di assegnazione delle azioni o quote è uno dei tratti caratteristici di tale operazione.

A tali soci occorre fornire chiara e precisa informativa in ordine alla proporzionalità o alla non proporzionalità con cui verranno loro assegnate le azioni o le quote della/e società beneficiaria/e.

L’art. 2506-bis  c.c., ha introdotto un ulteriore elemento di salvaguardia degli interessi dei soci dissenzienti, in caso di scissione non proporzionale, laddove, al comma 5, ha previsto che «… Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto …».

Come per la fusione, anche per la scissione il legislatore della riforma ha introdotto la possibilità della postdatazione e della retrodatazione per quanto concerne gli effetti contabili e di partecipazione agli utili dell’operazione. Peraltro:

- la post-datazione non può avvenire se la scissione comporta la costituzione di nuove società;

- la retro-datazione ai fini della partecipazione agli utili non è applicabile alle società di nuova costituzione.

Il progetto di scissione prevede l’indicazione dell’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire (art. 2506-bis c. 1 c.c.).

Si tratta di redigere un vero e proprio inventario delle voci attive e passive oggetto di trasferimento.

L'analiticità e la completezza di detto inventario è funzionale alla  valutazione ed alla  limitazione della possibilità di contestazioni in merito alla destinazione degli elementi patrimoniali che vengono trasferiti.

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Inoltre si rileva, ai sensi dell’articolo  2506 bis – comma 3, che per gli elementi del passivo della scissa la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido le società beneficiarie (nel caso di scissione totale), ovvero  la società scissa e le società beneficiarie (nel caso di scissione parziale). In ogni caso la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria, ovvero rimasto in capo alla scissa nell’ipotesi di scissione parziale.

Situazione patrimoniale

Anche per la scissione è prescritta, ai sensi dell’art. 2506-ter c. 1 c.c., la redazione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione.

Relazione amministratori

Si rinvio a quanto illustrato con riferimento alla fusione. Peraltro con riferimento esclusivo  alla scissione si precisa che la relazione:

- deve illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote,

- deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito e di quello che eventualmente rimane nella società scissa (nell'ipotesi di scissione parziale).

Relazione degli esperti sul rapporto di cambio

La relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501-sexies c.c.. Si precisa che la stessa non è richiesta nel caso di scissione con costituzione di nuove società ed in cui non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. Si rinvia a quanto specificato in tema di fusione.

Deposito documenti

Gli amministratori devono depositare presso sede sociale delle società partecipanti alla scissione durante i 30 giorni precedenti la decisione i seguenti documenti:

-          Progetto di scissione

-          Relazioni degli organi amministrativi

-          Relazioni degli esperti

-          Bilanci degli ultimi tre esercizi (completi di relazioni degli organi amministrativi e di controllo + eventuali relazioni di certificazione)

-          Situazioni patrimoniali delle società

Tale termine rinunciabile con il consenso unanime dei soci

La decisione di scissione

La decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt.2502 e 2506 ter Codice civile, deve essere decisa/deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l’approvazione del relativo progetto (oggetto unico della delibera) e deve contenere l'atto costitutivo della società da costituire e le modificazioni degli statuti delle società preesistenti.La decisione di scissione deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese unitamente a:

-          Progetto di scissione

-          Relazioni degli organi amministrativi

-          Relazioni degli esperti

-          Bilanci degli ultimi tre esercizi (completi di relazioni degli organi amministrativi e di controllo + eventuali relazioni di certificazione

-          Situazioni patrimoniali delle società

Per il resto si rinvia a quanto riferito per la fusione.

La tutela dei creditori e degli obbligazionisti

Si rinvia alla fusione.

Atto di scissione

Come per la fusione, anche per la scissione il momento conclusivo della complessa operazione è costituito dalla stipulazione dell’atto di scissione.

Secondo la dottrina prevalente, ha anch'esso natura contrattuale, anche se il suo contenuto è interamente predeterminato nelle delibere/decisioni delle varie società che partecipano alla scissione e la sua funzione è essenzialmente esecutiva.

Quanto alla forma, in base all'art. 2504 Codice civile, la scissione deve risultare da atto pubblico da depositare entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla scissione o di quella scissa, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è posta la sede di ciascuna delle società partecipanti, secondo la procedura prevista per l'atto di fusione.

La scissione ha effetto dal momento in cui è eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie

Può essere stabilita una data successiva, tranne nel caso di scissione mediante costituzione di società nuova, ove occorre che sia garantita la formazione del capitale sociale fin dal momento della costituzione della società beneficiaria del trasferimento.

Resta ferma la possibilità di stabilire, in caso di scissione per incorporazione, limitatamente ad alcuni aspetti, una retroattività di tipo convenzionale o contabile. Per gli effetti a cui si riferisce l‘art. 2501-ter n. 5-6 c.c., si possono stabilire date anche anteriori; si tratta segnatamente dei punti del progetto di scissione riguardanti:

a) la data dalla quale le azioni o quote assegnate partecipano agli utili;

b) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società incorporante.

Per quanto riguarda gli altri aspetti della scissione, quali determinazione del rapporto di con cambio, avanzo e disavanzo di scissione, ecc. si rinvia a quanto riferito per la fusione.

In conclusione appare importante rappresentare che nell’operazione di scissione, rispetto all’operazione di fusione, gli principali aspetti di differenziazione sono i seguenti:

- i criteri di assegnazione delle attività e delle passività che devono essere indicato nel progetto di scissione, come visto, non sono previsti del progetto di scissione (art. 2506-bis, II c.)

- la specifica responsabilità patrimoniale della scissa e delle beneficiarie (art. 2506-bis, III c.)

- il diritto dei soci che non approvano la scissione non proporzionale a fare acquistare le proprie quote o azioni

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