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Per i consulenti fiscali e per i piccoli professionisti, far scattare l’Irap, basta semplicemente l’esistenza di un solo collaboratore.
Pubblicata il 27/12/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Fernando LUPI - Presidente
Dott. Aurelio CAPPABIANCA - Consigliere
Dott. Massimo SCUFFI - Consigliere
Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere
Dott. Biagio VIRGILIO - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Ro., via De.Po. (...), presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
(Omissis)
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 15/20/06, depositata il 22 febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2008 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Ritenuto in fatto
che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stato riconosciuto a (Omissis), consulente fiscale, il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998/2001;
che il contribuente non si è costituito.
Considerato in diritto
che il ricorso - con i cui due motivi si censura la sentenza impugnata per violazione della normativa istitutiva dell'IRAP sotto il profilo del presupposto; impositivo e per vizio di motivazione - è manifestamente fondato, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata (che ha negato la sussistenza di struttura organizzativa pur avendo accertato che il contribuente esercitava la professione "con l'ausilio di un solo collaboratore") non è conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, cfr. Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011 del 2007);
che, in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
che sussistono giusti motivi, in considerazione della circostanza che la giurisprudenza richiamata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell'intero giudizio.