FORZE ARMATE (PERSONALE)
Legge 31 luglio 1954, n. 599 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 10 agosto, n.                             181). - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Preambolo                
Articolo                1
Lo                  stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e                  dei diritti inerenti al grado.
Lo                  stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado                  e cessa con la perdita del grado.
 
Articolo                2
Il                  sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare                  giuramento secondo le vigenti disposizioni.
Per                  il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca                  della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina                  stessa.
 
Articolo                3
I                  sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e                  del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:
sottufficiali                  in ferma volontaria o rafferma;
sottufficiali                  in servizio permanente;
sottufficiali                  in congedo;
sottufficiali                  in congedo assoluto.
I                  sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie:
sottufficiali                  dell'ausiliaria;
sottufficiali                  di complemento;
sottufficiali                  della riserva (1).
(1)                    Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 10 maggio 1983, n.                    212.
 
 
Articolo                4
Il                  grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento                  e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con determinazione                  ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale                  per gli altri gradi.
 
Articolo                5
L'anzianità                  di grado è assoluta e relativa.
Per                  anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale                  nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati                  a termini di legge.
Per                  anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale                  fra i pari grado dello stesso ruolo.
 
Articolo                6
L'anzianità                  assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina                  o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento                  stesso.
Nei                  trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta                  prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle                  leggi.
A                  parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma                  precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo                  il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i                  quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo                  di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità                  assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in                  cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri                  parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato                  più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.
 
Articolo                7
Il                  sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione                  di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva                  della libertà personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso                  dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi                  privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale                  in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità                  non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in                  una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso                  non meno di un anno in detta posizione.
La                  detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle                  anzidette situazioni (1).
(1)                    Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 39, d.lg. 12 maggio                    1995, n. 196.
 
 
Articolo                8
Il                  sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna                  a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore                  ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari                  subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata                  della detenzione o della sospensione.
 
Articolo                9
L'anzianità                  assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato di essere iscritto                  nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari                  alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni di legge                  non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte, l'anzianità                  posseduta.
 
Articolo                10
Nessuna                  rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo                  può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data                  di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento                  in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso                  straordinario al Presidente della Repubblica.
 
Articolo                11
I                  sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono                  iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti                  secondo le leggi di ordinamento.
Per                  i sottufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti                  da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati                  dalle leggi.
 
TITOLO                  II
SOTTUFFICIALI                    IN SERVIZIO PERMANENTE
 
Capo                  I
DEL                    SERVIZIO PERMANENTE IN GENERALE
 
 
Articolo                12
Il                  sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di                  impiego di carattere stabile e continuativo.
Il                  sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna                  professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere                  ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento                  dei suoi doveri.
 
Articolo                13
Il                  sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle                  seguenti posizioni:
servizio                  effettivo;
aspettativa;
sospensione                    dall'impiego.
 
 
 
Capo                  II
SERVIZIO                      EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO
 
 
 
 
Articolo                14
Il                  sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal                  quarto comma dell'art. 24, deve possedere l'idoneità fisica al                  servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso                  reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della                  Marina.
Per                  il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la                  temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce                  impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.
 
Articolo                15
Il                  sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle                  seguenti cause:
a)                  prigionia di guerra;
b)                  infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
c)                  infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;
d)                  motivi privati.
La                  prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.
L'aspettativa                  per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta                  a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti                  dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale                  sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti                  e non ancora fruiti.
L'aspettativa                  per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere                  giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa                  è subordinata alle esigenze del servizio.
L'aspettativa                  è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata                  nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data                  corrisponde a quella della cattura.
 
Articolo                16
L'aspettativa                  non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia                  di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata,                  salvo i casi previsti dalla legge.
Verificandosi                  una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale                  può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa,                  ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due                  anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia                  di guerra.
Fermo                  il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati                  non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale                  che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi                  ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro                  in servizio.
 
Articolo                17
Il                  sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di                  eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo,                  purché idoneo a servizio incondizionato.
Il                  sottufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote                  di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere                  esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda,                  è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo                  è richiamato in servizio.
Il                  sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi                  nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia                  domanda, è richiamato in servizio.
 
Articolo                18
Al                  sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da                  causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio                  e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale                  in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né                  altro assegno.
Agli                  effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in                  aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente                  da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso                  in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio                  è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi                  privati non è computato.
 
Articolo                19
La                  sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare,                  o penale.
La                  sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale                  in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.
La                  sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale nel                  quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando                  si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.
 
Articolo                20
Il                  sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione                  da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto                  a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può                  essere sospeso precauzionalmente dall'impiego, a tempo indeterminato,                  fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.
Tale                  provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale                  a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura                  o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
Se                  il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che                  dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha                  commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni                  altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto                  a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata                  a tutti gli effetti.
Oltre                  che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni                  effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce                  senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando                  sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere                  disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato                  il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi                  l'eventuale eccedenza (1).
(1)                    La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991,                    n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato                    disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della presente legge.
 
 
Articolo                21
La                  sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta                  formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né                  superiore a dodici.
 
Articolo                22
Salvo                  i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria                  della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare,                  la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha                  per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della                  pena.
 
Articolo                23
Al                  sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello                  stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli                    effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale                    in sospensione dall'impiego è computato per metà.
 
 
 
Capo                  III
RUOLO                      SPECIALE PER MANSIONI DI UFFICIO
 
 
 
 
Articolo                24
(Omissis)                  (1).
(1)                    Articolo abrogato dall'art. 77, l. 10 maggio 1983, n. 212.
 
 
Articolo                25
(Omissis)                  (1).
(1)                    Articolo abrogato dall'art. 77, l. 10 maggio 1983, n. 212.
 
 
Capo                  IV
CESSAZIONE                    DAL SERVIZIO PERMANENTE
 
 
Articolo                26
Il                  sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti                  cause:
a)                  età;
b)                  infermità;
c)                  non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
d)                  domanda;
e)                  [inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali]                  (1);
f)                  nomina all'impiego civile;
g)                  perdita del grado.
Il                  provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato                  con decreto ministeriale.
(1)                    Lettera abrogata dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215,                    come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
 
 
Articolo                27
Il                  sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento                  del limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente                  legge, salvo che, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni                  di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 24 (1).
(Omissis)                  (2).
Il                  sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato                  nella riserva.
(1)                    Comma così modificato dall'art. 8, l. 10 giugno 1964, n. 447.
(2)                    Comma abrogato dall'art. 77, l. 10 maggio 1983, n. 212.
 
 
Articolo                28
Il                  sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo                  precedente:
a)                  se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione                  a norma delle vigenti disposizioni;
b)                  se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o                  più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di                  servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se                  avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c)                  se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione,                  ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici                  anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta                  tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono                  gli anni di servizio utile per la pensione (1).
(1)                    La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557,                    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,                    nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri,                    collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire                    la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
 
 
Articolo                29
Il                  sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio                  o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del                  periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato                  giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo                  massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente                  spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella                  riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
Se                  trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate                  o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra,                  il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra                  o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.
Se                  trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio al                  sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b)                  e c) dell'art. 28, a seconda della durata del servizio (1).
Dalla                  data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di                  tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni                  spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non                  sono cumulabili con quelli di quiescenza.
(1)                    La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557,                    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,                    nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri,                    collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire                    la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
 
 
Articolo                30
Al                  sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessata                  da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate                  a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia                  o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie                  previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.                  648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo                  della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento                  ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta                  al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo                  di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità                  per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza                  sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
Al                  sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio                  permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al                  comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento                  ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi                  o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia                  o l'assegno rinnovabile di guerra nonché un assegno integratore                  del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro,                  corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria                  calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni                  di servizio utile aumentati di sei anni.
Il                  beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale                  che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno                  rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente;                  in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.
 
Articolo                31
Il                  sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite,                  lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio                  di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione                  vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle                  otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10                  agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto                  del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità,                  nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa                  la pensione o l'assegno.
Il                  sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio                  permanente qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato,                  o, se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneità                  ai servizi del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata                  entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno                  rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.
Il                  sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi                  del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito                  soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno,                  sarà riammesso in servizio, permanente se, alla data del relativo                  accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano                  trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente                  o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal                  servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal                  limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio                  permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti                  della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità,                  in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.
Al                  sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente                  comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda                  della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b)                  e c) dell'art. 28 della presente legge, a decorrere dal giorno                  successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza                  dell'assegno rinnovabile.
 
Articolo                32
Al                  sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto                  il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente                  legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché,                  se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per                  aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione                  del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento                  di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non                  riversibile:
aiutante                  di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti: L.                  120.000;
maresciallo                  capo e gradi corrispondenti: L. 100.000;
maresciallo                  ordinario e gradi corrispondenti: L. 85.000;
sergente                  maggiore e gradi corrispondenti: L. 60.000 (1).
L'indennità                  è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale                  all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino                  al compimento degli anni sessantacinque (1).
L'indennità                  stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli                  anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni                  di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla                  pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario                  di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti.                  Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo                  comma dell'art. 30 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi                  della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo                  quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di                  sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.
(1)                    Comma così sostituito dall'art. 1, l. 29 maggio 1973, n. 302.
 
 
Articolo                33
Il                  sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio                  grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato                  dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo                  assoluto.
È                  del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella                  riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.
Il                  provvedimento di dispensa dal servizio è adottato in seguito a                  proposta delle autorità gerarchiche da cui il sottufficiale dipende                  e previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere                  giudizi sull'avanzamento.
Al                  sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo                  si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art.                  28, a seconda della durata del servizio (1).
Dalla                  data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono                  corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari                  grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili                  con quelli di quiescenza (2).
(1)                    La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557,                    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,                    nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri,                    collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire                    la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
(2)                    La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1995, n. 126,                    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,                    nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto                    per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare,                    ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità                    di essere sentito personalmente.
 
 
Articolo                34
Il                  sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo                  può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità                  di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.
Il                  sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto                  può egualmente cessare, a domanda, dal servizio e consegue l'indennità                  per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili                  quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione (1).
Il                  Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali                  o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di                  servizio.
Il                  sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato                  nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle                  condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.
L'applicazione                  del presente articolo è sospesa in tempo di guerra (2).
(1)                    Comma così sostituito dall'art. 8, l. 27 gennaio 1968, n. 37.
(2)                    La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557,                    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,                    nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri,                    collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire                    la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
 
 
Articolo                35
[Il                  sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio                  dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.
Al                  sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente                  si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni                  delle lettere a) b) e c) dell'art. 28. Il sottufficiale è collocato                  nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti                  dalla lettera b) dello stesso art. 28; altrimenti è collocato                  nella categoria dei sottufficiali di complemento (1).
L'applicazione                  del presente articolo è sospesa in tempo di guerra] (2).
(1)                    La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557,                    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,                    nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri,                    collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire                    la pensione al compimento di quindici anni di servizio.
(2)                    Articolo abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215,                    come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
 
 
Articolo                36
Il                  sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi                  delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge,                  cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei                  sottufficiali di complemento.
 
Articolo                37
Il                  sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di                  cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo,                  cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento                  penale o disciplinare.
Qualora                    il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio                    di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado,                    la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera                    avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima                    decorrenza con la quale era stata disposta.
 
 
 
TITOLO                  III
SOTTUFFICIALI                      IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA
 
 
 
 
Articolo                38
Il                  sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per                  obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato.                  La durata delle ferme volontarie e delle rafferme è stabilita                  dalle leggi di reclutamento.
 
Articolo                39
Il                  sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso                  dal servizio per motivi precauzionali.
La                  sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse                  norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego,                  in quanto applicabili.
 
Articolo                40
Il                  sottufficiale può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma                  anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a)                  infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato.                  Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma                  o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia                  riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze                  eventualmente spettantigli;
b)                  inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso                  rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;
c)                  motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità                  da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale                  perdita del grado;
d)                  condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una                  pena restrittiva della libertà personale;
e)                  domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere                  accolta per ragioni di servizio;
f)                  [inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali]                  (1);
g)                  applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
h)                  nomina all'impiego civile;
i)                  perdita del grado.
La                  cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause                  di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Commissioni                  o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
La                  cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa                  di cui alla lettera c) è disposta previa inchiesta formale.
(1)                    Lettera abrogata dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215,                    come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
 
 
Articolo                41
Il                  sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria                  o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause                  previste dall'art. 40, eccettuata la perdita del grado, è collocato                  nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di                  cessazione dal servizio per infermità, se trattisi di non idoneità                  permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato                  in congedo assoluto.
 
Articolo                42
Il                  sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria                  o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella                  misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che                  non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità                  di servizio.
Se                  il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma                  volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle                  lettere a), b), e), f), g) dell'art. 40, il premio di congedamento                  è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti,                  calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei                  mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma                  volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle                  lettere c), d), h), i) del predetto art. 40.
Qualora                  la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente                  da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio                  di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la                  pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi                  delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o                  assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio                  di congedamento.
 
Articolo                43
Il                    sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della                    rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella                    misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge.
 
 
 
Articolo                44
I                  sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto                  di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti                  dalla presente legge.
 
Articolo                45
Il                  sottufficiale in congedo può trovarsi:
in                  servizio temporaneo;
in                  congedo illimitato;
sospeso                  dalle attribuzioni del grado.
 
Articolo                46
Il                  sottufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo                  è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali                  in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.
Il                  sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni                  di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della                  Forza in congedo.
 
Articolo                47
Il                  sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo                  d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale                  può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre                  i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.
I                  richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della