La trasformazione del rapporto da full a part time è ammessa soltanto su accordo delle parti, risultante da atto scritto, e per di più convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente
                    Pubblicata il 22/12/2011
                    
                        
                            La trasformazione del rapporto da full a part time è ammessa soltanto su accordo delle parti, risultante da atto scritto, e per di più convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente. Pertanto, la scelta unilaterale dell'imprenditore di ridurre l'orario di lavoro dei propri dipendenti è nulla ed espone l'impresa a pagare la retribuzione piena ai prestatori. (Fonte: PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011)
                        
                        Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 21 aprile 2011, n. 24476
                                
                                    
                                    
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                                La trasformazione del rapporto da full a part time è ammessa soltanto su accordo delle parti, risultante da atto scritto, e per di più convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente. Pertanto, la scelta unilaterale dell'imprenditore di ridurre l'orario di lavoro dei propri dipendenti è nulla ed espone l'impresa a pagare la retribuzione piena ai prestatori.