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Il diritto alla riservatezza appare strettamente collegato alle profonde trasformazioni operate dalla societa' industriale:

Il diritto alla riservatezza (all'intimita' della sfera privata dell'individuo) appare, ben piu' di altri aspetti di tutela della personalita', strettamente collegato alle profonde trasformazioni operate dalla societa' industriale: accresciuto contatto e ad un tempo maggiore estraneita' tra gli individui, piu' ampio dinamismo e circolazione dei soggetti, che possono inserirsi in ambienti e situazioni tra loro del tutto indipendenti, talora rivestendo ruoli differenziati e mostrando cosi' profili diversi della propria personalita'. Ma e' soprattutto l'incessante progresso tecnologico perfezionamento (e la pericolosita') dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti di raccolta di dati e notizie che, attraverso inedite, per il passato del tutto impensabili, e talora gravissime aggressioni agli aspetti più intimi della personalità, chiedono necessariamente l'individuazione di piu' efficaci ed adeguate difese.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 maggio 2015, n. 9785



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14246-2011 proposto da:

COMUNE DI COMISO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

GARANTE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI;

- Intimato -

avverso la sentenza n. 18/2011 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 07/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 152 (OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Ragusa, che il Comune di Comiso fosse condannato al risarcimento dei danni determinati da illegittima divulgazione di dati attinenti al mutamento dell'identita' sessuale.

Lamentava la ricorrente che l'ufficio elettorale del Comune convenuto aveva trasmesso a quello di destinazione, Comune di (OMISSIS), tutto il suo fascicolo personale contenente i dati anagrafici e la annotazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, con la specificazione che il soggetto aveva mutato sesso, assumendo il nome di (OMISSIS); determinava cosi' un indebita diffusione di dati supersensibili dei quali, nel Comune ricevente, erano venuti a conoscenza terzi che avevano variamente attentato alla riservatezza della ricorrente stessa, la quale pure affermava di aver subito gravi pregiudizi alla salute psichica, alla vita coniugale e alle relazioni in ambiente lavorativo.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Comune di Comiso chiedeva il rigetto della domanda, precisando che si era limitato a trasmettere il fascicolo personale della ricorrente, a seguito di emigrazione di quest'ultima nel Comune di (OMISSIS), in conformita' alle previsioni di legge e alle relative circolari ministeriali, affinche' il nominativo del soggetto venisse iscritto nelle liste elettorali del Comune di destinazione.

Il Garante per la tutela dei dati personali non si costituiva in giudizio, nonostante notifica.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza in data 7 febbraio 2011, dichiarava tenuto e condannava il Comune di Comiso a corrispondere all' (OMISSIS), a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 75.000,00.

Ricorre per cassazione il Comune di Comiso, che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso l' (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della Legge n. 675 del 1996, articolo 33; articolo 17 Regolamento del Garante per la protezione dei dati personali, 26/06/2000; Regio Decreto n. 16011 del 1933, articolo 1143; Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 152; articolo 144, 153 e 160 c.p.c., sostenendo nullita' della notifica al Garante effettuata presso la sua sede e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con il secondo, violazione della Legge n. 675 del 1996, articolo 22; Legge n. 695 del 1996, articolo 27; Regio Decreto n. 1238 del 1939, articolo 66, 88, 172 e 184; Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, articolo 32 e ss.; articolo 73 e 74 Circolare Ministero degli Interni n. 2600 del 1986, escludendo ogni responsabilita'(al riguardo,per quanto e' accaduto.

Con il terzo, violazione della Legge n. 675 del 1996, articolo 18 articolo 2050 c.c., articoli 40 e 41 c.p., articolo 116 c.p.c., nonche' vizio di motivazione circa il nesso eziologico tra il comportamento del Comune e il danno verificatosi.

Con il quarto, violazione dell'articolo 116 c.p.c. e articolo 2050 c.c., in ordine alla quantificazione del danno.

Con il quinto, violazione dell'articolo 1227 c.c., non essendosi tenuto conto del concorso della danneggiata nella produzione dell'evento.

Va innanzi tutto osservato, che, per giurisprudenza ormai consolidata (tra le altre, Cass. N. 738 del 2002; 14390 del 20051 non sussiste litis-consortio necessario con il Garante della privacy, a meno che venga contestato il suo provvedimento, fattispecie estranea a quella in esame: dunque non rileva l'eventuale nullita' della notifica.

Va precisato che il diritto alla riservatezza (all'intimita' della sfera privata dell'individuo) appare, ben piu' di altri aspetti di tutela della personalita', strettamente collegato alle profonde trasformazioni operate dalla societa' industriale: accresciuto contatto e ad un tempo maggiore estraneita' tra gli individui, piu' ampio dinamismo e circolazione dei soggetti, che possono inserirsi in ambienti e situazioni tra loro del tutto indipendenti, talora rivestendo ruoli differenziati e mostrando cosi' profili diversi della propria personalita'. Ma e' soprattutto l'incessante progresso tecnologico perfezionamento (e la pericolosita') dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti di raccolta di dati e notizie che, attraverso inedite, per il passato del tutto impensabili, e talora gravissime aggressioni agli aspetti piu' intimi della personalita', chiedono necessariamente l'individuazione di piu' efficaci ed adeguate difese.

Per molti anni manco' un riscontro normativo specifico alla tutela di tale diritto, anche se la giurisprudenza e la dottrina man mano ne riconoscevano la protezione, magari ancorandolo all'articolo 10 c.c. relativo all'immagine, ovvero successivamente agli articoli 2 e 3 Cost. e alla garanzia di sviluppo della personalita'. Solo in tempi relativamente recenti si e' pervenuti ad una disciplina organica della materia, con laLegge n. 675 del 1996, variamente modificato, e, successivamente, con l'ancor piu' incisivo Decreto Legislativo n. 196 del 2003.

E' pacifico che gli eventi si verificarono sotto l'impero della Legge n. 675 e ad essa quindi si deve fare riferimento, peraltro con le modifiche apportate successivamente.

Come si diceva, gia' la Legge n. 675 del 1996 dettava una regolamentazione assai ampia e significativa. Essa si apre con alcune enunciazioni di principio: il trattamento dei dati personali deve svolgersi, nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali nonche' della dignita' della persona, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identita' personale, quali profili di tutela della personalita'. Si distingue (articolo 22 ss) tra dati personali e dati sensibili (personalissimi e delicati) che sono tassativamente indicati (idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, lo stato di salute, la vita sessuale, ecc.); per questi e' previsto il consenso scritto dell'interessato e l'autorizzazione delirante, salvo obbligo di legge. In caso di trattamento illegittimo, gia' la Legge n. 675 prevede (articolo 18) il diritto al risarcimento dei danni per l'interessato, richiamandosi l'articolo 2050 c.c.: l'attivita' di trattamento e' dunque equiparata all'attivita' pericolosa e il titolare dovra' provare di avere adottato tutte le misure per evitare il danno; e' risarcibile anche il danno non patrimoniale (articolo 29).

Soccorrono altresi' le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 135 del 1999, nel senso di una maggior tutela del soggetto interessato, anche con riferimento alle finalita' di rilevante interesse pubblico. Si precisa, all'articolo 22, comma 3 bis, che nei casi in cui e' indicata la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari alle finalita' perseguite nei singoli casi (e i soggetti pubblici dovevano avviare l'adeguamento dei loro ordinamenti, in tal senso, entro il 31/12/1999).

Ancor piu' significativa la previsione introdotta dal predetto Decreto Legislativo n. 135, per cui i dati personali " sensibili ", i quali godono di particolare tutela, devono essere trattati con tecniche di cifratura o con codici identificativi che permettano l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessita'; cio' con particolare riferimento ai dati attinenti alla vita sessuale e alla salute, anche se non contenuti in banche dati o non trattati con mezzi elettronici o comunque automatizzati; tali dati devono essere conservati separatamente da ogni altro dato (queste disposizioni saranno poi confermate dal successivo Decreto Legislativo n. 196 del 2003).

E' pacifico che l'aggiornamento delle liste elettorali si configurasse come una attivita' di rilevante interesse pubblico, ma e' altrettanto evidente, come chiarisce, con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo; che il Comune di Comiso avrebbe dovuto rispettare scrupolosamente le prescrizioni della predetta disciplina normativa: l'inadeguatezza nel trattamento dei dati, al momento del trasferimento al Comune di (OMISSIS) e le modalita' stesse del trasferimento costituiscono sicuramente comportamento illegittimo che, al di la' del successivo comportamento sicuramente comportamento del Comune ricevente, ha contribuito alla determinazione del danno, occorso all'odierna resistente secondo le regole inerenti al rapporto di causalita' di cui all'articoli 40, 41 c.p..

Va per di piu' osservato che, operando l'articolo 2050 c.c. spettava al Comune provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. E - continua il giudice a quo - manca la prova che a determinare l'evento, quale fattore sopravvenuto da solo sufficiente ad escludere o ad interrompere il nesso eziologico, sia stata una causa efficiente estranea e del tutto autonoma rispetto al comportamento del Comune di Comiso.

Con motivazione altrettanto adeguata e non illogica, il giudice a quo richiama le risultanze della CTU, la documentazione in atti e l'attivita' istruttoria espletata (sull'inattendibilita' della deposizione del marito dell'odierna resistente, il ricorso e' del tutto generico e lacunoso, e presenta dunque, al riguardo, profili di inammissibilita'; del resto non e' l'unico elemento cui la sentenza impugnata fa riferimento per evidenziare la sussistenza del nesso di causalita' e la consistenza del danno.

Sulla quantificazione, il giudice a quo richiama, ancora una volta, con adeguata motivazione, le risultanze della CTU e la documentazione in atti, riferendosi specificamente al danno biologico, cui si aggiunge un aumento personalizzato in misura pari al 20%, date le implicazioni negative della patologia e del fatto nella vita coniugale e sociale del soggetto.

Generico appare altresi' il ricorso nel riferirsi alla partecipazione dell'interessata alla produzione del danno. Si limita il ricorrente ad osservare che la resistente, operatrice sanitaria, non aveva affrontato le terapie necessarie per fronteggiare il suo stato morboso, e tale situazione risultava dalla CTU e dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS). Null'altro si aggiunge, e dunque anche sul punto il ricorso presenta profili di inammissibilita'.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 7200,00, comprensive di euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
 

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