Libro quarto Delle obbligazioni

Codice civile

Libro quarto
Delle obbligazioni

TITOLO I

DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

 

CAPO I

Disposizioni preliminari

 

Art. 1173 Fonti delle obbligazioni

Le obbligazioni derivano da contratto (1321 e seguenti), da fatto illecito (2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti, 2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità dell'ordinamento giuridico.

Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (1256 e seguente, 1411 e seguenti).

Art. 1175 Comportamento secondo correttezza

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (1337, 1358).

 

CAPO II

Dell'adempimento delle obbligazioni

 

SEZIONE I

Dell'adempimento in generale

 

Art. 1176 Diligenza nell'adempimento

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).

Art. 1177 Obbligazione di custodire

L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

Art. 1178 Obbligazione generica

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (664).

Art. 1179 Obbligo di garanzia

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale (1943-1), ovvero altra sufficiente cautela (Cod. Proc. Civ. 1 19).

Art. 1180 Adempimento del terzo

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Art. 1181 Adempimento parziale

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e divisibile (1314 e seguenti, 1384), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.

(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).

Art. 1182 Luogo dell'adempimento

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione (1774) o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono (att. 159).

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta (1510).

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio (43) che il creditore ha al tempo della scadenza (1209, 1219, 1498). Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione è ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (att. 159).

Art. 1183 Tempo dell'adempimento

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (1219-2). Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice (1331, 1817).

Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.

Art. 1184 Termine

Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi (1563, 1771, 1816).

(vedere anche eggi Speciali, Titoli di credito).

Art. 1185 Pendenza del termine

Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza (1206), salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.

Tuttavia il debitore non può ripetere (2034) ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato (2041).

Art. 1186 Decadenza dal termine

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (1274, 1299, 1313, 1844, 1850, 1867 e seguente, 1877, 2743).

Art. 1187 Computo del termine

Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.

E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.

Art. 1188 Destinatario del pagamento

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (1444).

Art. 1189 Pagamento al creditore apparente

Il debitore che esegue il pagamento (2726) a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).

Art. 1190 Pagamento al creditore incapace

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357, 374, 394, 424) non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (1443, 2726).

Art. 1191 Pagamento eseguito da un incapace

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità (193-3, 1950, 2034).

Art. 1192 Pagamento eseguito con cose altrui

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno (1218).

Art. 1193 Imputazione del pagamento

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti (1194 e seguente, 1249, 2726).

Art. 1194 Imputazione del pagamento agli interessi

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi (1282) e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Art. 1195 Quietanza con imputazione

Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo (1439) o sorpresa da parte del creditore (2726).

Art. 1196 Spese del pagamento

Le spese del pagamento sono a carico del debitore (204, 672, 1215, 1245, 1475).

Art. 1197 Prestazione in luogo dell'adempimento

Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (1320). In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita (1483 e seguenti, 1490 e seguenti), salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

Art. 1198 Cessione di un credito in luogo dell'adempimento

Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito (1260), l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti (2928).

E' salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.

Art. 1199 Diritto del debitore alla quietanza

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (2704) e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Art. 1200 Liberazione dalle garanzie

Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.

 

SEZIONE II

Del pagamento con surrogazione

 

Art. 1201 Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti (2843). La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1202 Surrogazione per volontà del debitore

Il debitore, che prende a mutuo (1813) una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.

La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa (2704);

2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

Art. 1203 Surrogazione legale

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato (2866);

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito (754 e seguenti), aveva interesse di soddisfarlo (1299, 2871);

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario (484 e seguenti), che paga con danaro proprio i debiti (490) ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1949).

Art. 1204 Terzi garanti

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.

Art. 1205 Surrogazione parziale

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.

 

SEZIONE III

Della mora del creditore

 

Art. 1206 Condizioni

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (att. 160).

Art. 1207 Effetti

Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata dal creditore.

Art. 1208 Requisiti per la validità dell'offerta

Affinché l'offerta sia valida è necessario:

l) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui (1188 e seguenti);

2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;

3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;

4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184);

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione (1353 e seguenti)

6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio (1182);

7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato (att. 73 e seguenti).

Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilità (1200; Cod. Proc. Civ. 678).

Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 126).

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137 e seguenti).

Art. 1210 Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito (att. 77, 78).

Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.

Art. 1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal pretore a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo (2797; Cod. Proc. Civ. 529 e seguenti).

Art. 1212 Requisiti del deposito

Per la validità del deposito è necessario:

1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata (att. 744);

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito (att. 78; Cod. Proc. Civ. 126);

4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata (att. 73).

Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito (att. 73, 76, 251).

Art. 1213 Ritiro del deposito

Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito (2878).

Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212 (att. 73-1, 77), se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Art. 1215 Spese

Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

Art. 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209 (att. 73, 75).

Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta (att. 79).

Art. 1217 Obbligazioni di fare

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile (att. 80).

L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso (2931).

 

CAPO III

Dell'inadempimento delle obbligazioni

 

Art. 1218 Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).

Art. 1219 Costituzione in mora

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

Art. 1220 Offerta non formale

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.

Art. 1221 Effetti della mora sul rischio

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

Art. 1222 Inadempimento di obbligazioni negative

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.

Art. 1223 Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).

Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (1277 e seguenti), sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale (1284), gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra (2697) di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Art. 1225 Prevedibilità del danno

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Art. 1226 Valutazione equitativa del danno

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).

Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (2056 e seguenti).

Art. 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità

E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).

E' nullo (1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).

 

CAPO IV

Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento

 

SEZIONE I

Della novazione

 

Art. 1230 Novazione oggettiva

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Art. 1231 Modalità che non importano novazione

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine è ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.

Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche

I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito (2878).

Art. 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

Art. 1234 Inefficacia della novazione

La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria (2881).

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425 e seguenti), la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (1444).

Art. 1235 Novazione soggettiva

Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 e seguenti).

         

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3797 UTENTI