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Codice civile
Libro quarto
Delle obbligazioni
TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI
IN GENERALE
CAPO I
Disposizioni
preliminari
Art.
1173 Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni
derivano da contratto (1321 e seguenti), da fatto illecito (2043 e seguenti), o
da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (433 e seguenti, 651, 2028 e seguenti,
2033 e seguenti, 2041 e seguenti) in conformità dell'ordinamento giuridico.
Art.
1174 Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione
che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica
e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (1256
e seguente, 1411 e seguenti).
Art.
1175 Comportamento secondo correttezza
Il debitore
e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (1337, 1358).
CAPO II
Dell'adempimento
delle obbligazioni
SEZIONE
I
Dell'adempimento
in generale
Art.
1176 Diligenza nell'adempimento
Nell'adempiere
l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (703,
1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).
Nell'adempimento
delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza
deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (1838 e seguente,
2104-1, 2174-2, 2236).
Art.
1177 Obbligazione di custodire
L'obbligazione
di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Art.
1178 Obbligazione generica
Quando l'obbligazione
ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore
deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (664).
Art.
1179 Obbligo di garanzia
Chi è tenuto
a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare
a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale (1943-1), ovvero altra sufficiente
cautela (Cod. Proc. Civ. 1 19).
Art.
1180 Adempimento del terzo
L'obbligazione
può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi
non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia
il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli
ha manifestato la sua opposizione.
Art.
1181 Adempimento parziale
Il creditore
può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e divisibile (1314
e seguenti, 1384), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
(vedere
anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art.
1182 Luogo dell'adempimento
Se il luogo
nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione
o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione (1774) o da altre
circostanze, si osservano le norme che seguono (att. 159).
L'obbligazione
di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui
si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta (1510).
L'obbligazione
avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio (43) che
il creditore ha al tempo della scadenza (1209, 1219, 1498). Se tale domicilio è
diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione è ciò rende
più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto
di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri
casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo
della scadenza (att. 159).
Art.
1183 Tempo dell'adempimento
Se non è
determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può
esigerla immediatamente (1219-2). Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la
natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario
un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice
(1331, 1817).
Se il termine
per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice
di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il
termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Art.
1184 Termine
Se per l'adempimento
è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti
stabilito a favore del creditore o di entrambi (1563, 1771, 1816).
(vedere
anche eggi Speciali, Titoli di credito).
Art.
1185 Pendenza del termine
Il creditore
non può esigere la prestazione prima della scadenza (1206), salvo che il termine
sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia
il debitore non può ripetere (2034) ciò che ha pagato anticipatamente, anche se
ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti
della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento
anticipato (2041).
Art.
1186 Decadenza dal termine
Quantunque
il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente
la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio,
le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (1274, 1299,
1313, 1844, 1850, 1867 e seguente, 1877, 2743).
Art.
1187 Computo del termine
Il termine
fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni
dell'art. 2963.
La disposizione
relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non
vi sono usi diversi.
E' salva
in ogni caso una diversa pattuizione.
Art.
1188 Destinatario del pagamento
Il pagamento
deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata
dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento
fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore
lo ratifica o se ne ha approfittato (1444).
Art.
1189 Pagamento al creditore apparente
Il debitore
che esegue il pagamento (2726) a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze
univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto
il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole
stabilite per la ripetizione dell'indebito (2033 e seguenti).
Art.
1190 Pagamento al creditore incapace
Il pagamento
fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357, 374, 394, 424) non libera
il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio
dell'incapace (1443, 2726).
Art.
1191 Pagamento eseguito da un incapace
Il debitore
che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della
propria incapacità (193-3, 1950, 2034).
Art.
1192 Pagamento eseguito con cose altrui
Il debitore
non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo
che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.
Il creditore
che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento
del danno (1218).
Art.
1193 Imputazione del pagamento
Chi ha più
debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga,
quale debito intende soddisfare.
In mancanza
di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra
più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti,
al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari
debiti (1194 e seguente, 1249, 2726).
Art.
1194 Imputazione del pagamento agli interessi
Il debitore
non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi (1282) e
alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento
fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.
Art.
1195 Quietanza con imputazione
Chi, avendo
più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare
il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi
è stato dolo (1439) o sorpresa da parte del creditore (2726).
Art.
1196 Spese del pagamento
Le spese
del pagamento sono a carico del debitore (204, 672, 1215, 1245, 1475).
Art.
1197 Prestazione in luogo dell'adempimento
Il debitore
non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di
valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (1320). In questo caso
l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione
consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è
tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della
vendita (1483 e seguenti, 1490 e seguenti), salvo che il creditore preferisca esigere
la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni
caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Art.
1198 Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
Quando in
luogo dell'adempimento è ceduto un credito (1260), l'obbligazione si estingue con
la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti (2928).
E' salvo
quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
Art.
1199 Diritto del debitore alla quietanza
Il creditore
che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza
(2704) e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio
di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Art.
1200 Liberazione dalle garanzie
Il creditore
che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie
reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
SEZIONE
II
Del pagamento
con surrogazione
Art.
1201 Surrogazione per volontà del creditore
Il creditore,
ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti (2843). La
surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
Art.
1202 Surrogazione per volontà del debitore
Il debitore,
che prende a mutuo (1813) una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di
pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza
il consenso di questo.
La surrogazione
ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il
mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa (2704);
2) che nell'atto
di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella
quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma
impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi
di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
Art.
1203 Surrogazione legale
La surrogazione
ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio
di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha
diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle
sue ipoteche;
2) a vantaggio
dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto,
paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato (2866);
3) a vantaggio
di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito (754
e seguenti), aveva interesse di soddisfarlo (1299, 2871);
4) a vantaggio
dell'erede con beneficio d'inventario (484 e seguenti), che paga con danaro proprio
i debiti (490) ereditari;
5) negli
altri casi stabiliti dalla legge (756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1949).
Art.
1204 Terzi garanti
La surrogazione
contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato
garanzia per il debitore.
Se il credito
è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
Art.
1205 Surrogazione parziale
Se il pagamento
è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore
in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.
SEZIONE
III
Della mora
del creditore
Art.
1206 Condizioni
Il creditore
è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei
modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché
il debitore possa adempiere l'obbligazione (att. 160).
Art.
1207 Effetti
Quando il
creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta
per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono più dovuti
gli interessi né i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore
è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le
spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti
della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata
valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata
dal creditore.
Art.
1208 Requisiti per la validità dell'offerta
Affinché
l'offerta sia valida è necessario:
l) che sia
fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui
(1188 e seguenti);
2) che sia
fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda
la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle
spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento,
se è necessario;
4) che il
termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184);
5) che si
sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione (1353 e seguenti)
6) che l'offerta
sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio (1182);
7) che l'offerta
sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato (att. 73 e seguenti).
Il debitore
può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni
dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilità
(1200; Cod. Proc. Civ. 678).
Art.
1209 Offerta reale e offerta per intimazione
Se l'obbligazione
ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio
del creditore, l'offerta deve essere reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ.
126).
Se si tratta
invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione
al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte
per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137 e seguenti).
Art.
1210 Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
Se il creditore
rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli
mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito (att. 77, 78).
Eseguito
il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza
passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua
obbligazione.
Art.
1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia
Se le cose
non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro
custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle,
può farsi autorizzare dal pretore a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate
e a depositarne il prezzo (2797; Cod. Proc. Civ. 529 e seguenti).
Art.
1212 Requisiti del deposito
Per la validità
del deposito è necessario:
1) che sia
stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata (att. 744);
2) che il
debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno
dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia
redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle
cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione,
e infine il fatto del deposito (att. 78; Cod. Proc. Civ. 126);
4) che,
in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia
notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata (att. 73).
Il deposito
che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito
(att. 73, 76, 251).
Art.
1213 Ritiro del deposito
Il deposito
non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore
o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato (Cod.
Proc. Civ. 324).
Se, dopo
l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara
valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più
rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno
e delle ipoteche che garantivano il credito (2878).
Art.
1214 Offerta secondo gli usi e deposito
Se il debitore
ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli artt.
1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue
il deposito a norma dell'art. 1212 (att. 73-1, 77), se questo è accettato
dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.
Art.
1215 Spese
Quando l'offerta
reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
Art.
1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
Se deve
essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella intimazione al creditore
di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal
secondo comma dell'art. 1209 (att. 73, 75).
Il debitore,
dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario.
In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario
la cosa dovuta (att. 79).
Art.
1217 Obbligazioni di fare
Se la prestazione
consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di
ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per
renderla possibile (att. 80).
L'intimazione
può essere fatta nelle forme d'uso (2931).
CAPO III
Dell'inadempimento
delle obbligazioni
Art.
1218 Responsabilità del debitore
Il debitore
che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).
Art.
1219 Costituzione in mora
Il debitore
è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308;
att. 160).
Non è necessaria
la costituzione in mora:
1) quando
il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
2) quando
il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando
è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore
(1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti
in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto
giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Art.
1220 Offerta non formale
Il debitore
non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione
dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente
capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Art.
1221 Effetti della mora sul rischio
Il debitore
che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione
sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque
modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa
non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.
Art.
1222 Inadempimento di obbligazioni negative
Le disposizioni
sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in
violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
Art.
1223 Risarcimento del danno
Il risarcimento
del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita
subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata
e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).
Art.
1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Nelle obbligazioni
che hanno per oggetto una somma di danaro (1277 e seguenti), sono dovuti dal giorno
della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche
se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano
dovuti interessi in misura superiore a quella legale (1284), gli interessi moratori
sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore
che dimostra (2697) di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento
Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
Art.
1225 Prevedibilità del danno
Se l'inadempimento
o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno
che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.
Art.
1226 Valutazione equitativa del danno
Se il danno
non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione
equitativa (2056 e seguenti).
Art.
1227 Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto
colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito
secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento
non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
diligenza (2056 e seguenti).
Art.
1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa
volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale
dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Art.
1229 Clausole di esonero da responsabilità
E' nullo
qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore
per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).
E' nullo
(1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione
di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580)
costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel.
31).
CAPO IV
Dei modi
di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE
I
Della novazione
Art.
1230 Novazione oggettiva
L'obbligazione
si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova
obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volontà
di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Art.
1231 Modalità che non importano novazione
Il rilascio
di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine
è ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.
Art.
1232 Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi,
il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono
espressamente di mantenerli per il nuovo credito (2878).
Art.
1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali
Se la novazione
si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio
per tutti (1300), i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono
essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.
Art.
1234 Inefficacia della novazione
La novazione
è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria (2881).
Qualora
l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425 e seguenti), la
novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo
il vizio del titolo originario (1444).
Art.
1235 Novazione soggettiva
Quando un
nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano
le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 e seguenti).
SEZIONE
II
Della remissione
Art.
1236 Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione
del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata
al debitore (1334), salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne
profittare.
Art.
1237 Restituzione volontaria del titolo
La restituzione
volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce
prova della liberazione (2726) anche rispetto ai condebitori in solido (1301).
Se il titolo
del credito è in forma pubblica (2699), la consegna volontaria della copia spedita
in forma esecutiva (2714; Cod. Proc. Civ. 475) fa presumere la liberazione, salva
la prova contraria (2697).
Art.
1238 Rinunzia alle garanzie
La rinunzia
alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Art.
1239 Fideiussori
La remissione
accordata al debitore principale libera i fideiussori (1936, 1945).
La remissione
accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore
liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi
rimangono obbligati per l'intero.
Art.
1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore
che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve
imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di
coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
SEZIONE
III
Della compensazione
Art.
1241 Estinzione per compensazione
Quando due
persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità
corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono (2917).
Art.
1242 Effetti della compensazione
La compensazione
estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla
d'ufficio.
La prescrizione
(2934 e seguenti) non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si
è verificata la coesistenza dei due debiti.
Art.
1243 Compensazione legale e giudiziale
La compensazione
si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una
quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed
esigibili.
Se il debito
opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il
giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente,
e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento
del credito opposto in compensazione.
Art.
1244 Dilazione
La dilazione
concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.
Art.
1245 Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i
due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del
trasporto al luogo del pagamento (1182, 1196).
Art.
1246 Casi in cui la compensazione non si verifica
La compensazione
si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito
per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato
(1168);
2) di credito
per la restituzione di cose depositate (1766 e seguenti) o date in comodato (1803
e seguenti);
3) di credito
dichiarato impignorabile (1881, 1923-l; Cod. Proc. Civ. 545);
4) di rinunzia
alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto
stabilito dalla legge (447, 248; 1272, 2271).
Art.
1247 Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore
può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale
(1945).
Lo stesso
diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno (2859, 2870).
Art.
1248 Inopponibilità della compensazione
Il debitore,
se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto
delle sue ragioni a un terzo (1263 e seguente), non può opporre al cessionario la
compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (1272, 2805).
La cessione
non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei
crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Art.
1249 Compensazione di più debiti
Quando una
persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione
le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.
Art.
1250 Compensazione rispetto ai terzi
La compensazione
non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto
o di pegno su uno dei crediti (2917).
Art.
1251 Garanzie annesse al credito
Chi ha pagato
un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio
dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia
ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.
Art.
1252 Compensazione volontaria
Per volontà
delle parti può avere luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste
dagli articoli precedenti.
Le parti
possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
SEZIONE
IV
Della confusione
Art.
1253 Effetti della confusione
Quando le
qualità di creditore e di debitore si riuniscono (470, 490) nella stessa persona,
l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore
sono liberati.
Art.
1254 Confusione rispetto ai terzi
La confusione
non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di
pegno sul credito (2917).
Art.
1255 Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore
Se nella
medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore (1936) e di debitore principale,
la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.
SEZIONE
V
Dell'impossibilità
sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
Art.
1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L'obbligazione
si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa
impossibile (1218, 1463 e seguenti).
Se l'impossibilità
è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo
nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura
fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto,
il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero
il creditore non ha più interesse a conseguirla (1174).
Art.
1257 Smarrimento di cosa determinata
La prestazione
che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche
quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso
di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo
comma dell'articolo precedente.
Art.
1258 Impossibilità parziale
Se la prestazione
è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo
la prestazione per la parte che è rimasta possibile (1464, 2175).
La stessa
disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subìto
un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa (994
e seguenti).
Art.
1259 Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione
che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte,
il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto
che ha causato l'impossibilità (1203), e può esigere dal debitore la prestazione
di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento (1780).
CAPO V
Della cessione
dei crediti
(vedere
anche Legge 21 febbraio 1991, n. 52, Leggi Speciali, Factoring.
Art.
1260 Cedibilità dei crediti
Il creditore
può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (1198) anche senza il
consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale
o il trasferimento non sia vietato dalla legge (323, 447, 1823).
Le parti
possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario,
se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Art.
1261 Divieti di cessione
I magistrati
dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai
non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui
quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o
nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei
danni (1421 e seguenti, 2043).
La disposizione
del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi,
ne a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Art.
1262 Documenti probatori del credito
Il cedente
deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo
possesso.
Se è stata
ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una
copia autentica (2703) dei documenti.
Art.
1263 Accessori del credito
Per effetto
della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie
personali e reali (2843) e con gli altri accessori.
Il cedente
non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso
della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del
pegno (1204).
Salvo patto
contrario, la cessione non comprende. i frutti scaduti (820 e seguente).
Art.
1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione
ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando
gli è stata notificata (967-2, 1248, 1407-1, 2914).
Tuttavia,
anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato,
se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta
cessione (1978, 2559).
Art.
1265 Efficacia della cessione riguardo ai terzi
Se il medesimo
credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione
notificata (Cod. Proc. Civ. 137) per prima al debitore, o quella che è stata prima
accettata dal debitore con atto di data certa (2704), ancorché essa sia di data
posteriore (2559).
La stessa
norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto
o di pegno (1978, 2914).
Art.
1266 Obbligo di garanzia del cedente
Quando la
cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito
al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente
resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione
è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge
pone a carico del donante la garanzia per l'evizione (797).
Art.
1267 Garanzia della solvenza del debitore
Il cedente
non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia
(2255). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre
corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il
cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, è risarcire il danno. Ogni
patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto (1421 e
seguente).
Quando il
cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata
realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del
cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso
(1198).
CAPO VI
Della delegazione,
dell'espromissione e dell'accollo
Art.
1268 Delegazione cumulativa
Se il debitore
assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore,
il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore
dichiari espressamente di liberarlo (1274 e seguenti).
Tuttavia
il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante,
se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
Art.
1269 Delegazione di pagamento
Se il debitore
per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore,
salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo
delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché
sia debitore del delegante. Sono salvi. gli usi diversi.
Art.
1270 Estinzione della delegazione
Il delegante
può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione
in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato
può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche
dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.
Art.
1271 Eccezioni opponibili dal delegato
Il delegato
può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.
Se le parti
non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché
questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante,
salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato
non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il
delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
Art.
1272 Espromissione
Il terzo
che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso il creditore il debito,
è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente
di liberare quest'ultimo.
Se non si
è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative
ai suoi rapporti col debitore originario.
Può opporgli
invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario,
se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione.
Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario,
quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
Art.
1273 Accollo
Se il debitore
e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire
alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411).
L'adesione
del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce
condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente
di liberarlo.
Se non vi
è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni
caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei
limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate
sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta (1413).
Art.
1274 Insolvenza del nuovo debitore
Il creditore
che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione
contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa
riserva.
Tuttavia,
se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del
creditore, il debitore originario non è liberato.
Le medesime
disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a
suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della
stipulazione.
Art.
1275 Estinzione delle garanzie
In tutti
i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie
annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle
(1232, 2878).
Art.
1276 Invalidità della nuova obbligazione
Se l'obbligazione
assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e
il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive,
ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi (2881).
CAPO VII
Di alcune
specie di obbligazioni
SEZIONE
I
Delle obbligazioni
pecuniarie
Art.
1277 Debito di somma di danaro
I debiti
pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del
pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma
dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento,
questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
Art.
1278 Debito di somma di monete non aventi corso legale
Se la somma
dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore
ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza
e nel luogo stabilito per il pagamento (1182).
Art.
1279 Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
La disposizione
dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello
Stato è indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente, salvo che alla
scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Art.
1280 Debito di specie monetaria avente valore intrinseco
Il pagamento
deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito
dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo
in cui l'obbligazione fu assunta.
Se però
la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco,
il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco
che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Art.
1281 Leggi speciali
Le norme
che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i princìpi derivanti
da leggi speciali.
Sono salve
le disposizioni particolari concernenti pagamenti da farsi fuori del territorio
dello Stato.
Art.
1282 Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
I crediti
liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo
che la legge o il titolo stabiliscano diversamente (2948 n. 4; Cod. Proc. Civ.161).
Salvo patto
contrario, i crediti per fitti e pigioni (1639, 1587) non producono interessi se
non dalla costituzione in mora (1219).
Se il credito
ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi
per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza
corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.
Art.
1283 Anatocismo
In mancanza
di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno
della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza,
e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).
Art.
1284 Saggio degli interessi
Il saggio
degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno (att. 161).
Allo stesso
saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato
la misura.
Gli interessi
superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti
sono dovuti nella misura legale (1815, 1950, 2725).
NOTA Articolo
così modificato dall'art. 1, Legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 16 dicembre
1990. Gli interessi legali, precedentemente, erano del 5%.
SEZIONE
II
Delle obbligazioni
alternative
Art.
1285 Obbligazione alternativa
Il debitore
di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte
in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e
parte dell'altra (1181).
Art.
1286 Facoltà di scelta
La scelta
spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo (665).
La scelta
diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la
dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta
è fatta da un terzo (666).
Se la scelta
deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la
scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice (att. 81).
Art.
1287 Decadenza dalla facoltà di scelta
Quando il
debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel
termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
Se la facoltà
di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in
quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
Se la scelta
è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal
giudice (631, 664; att. 81).
Art.
1288 Impossibilità di una delle prestazioni
L'obbligazione
alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare
oggetto di obbligazione (1346 e seguenti) o se è divenuta impossibile per causa
non imputabile ad alcuna delle parti (1256 e seguenti).
Art.
1289 Impossibilità colposa di una delle prestazioni
Quando la
scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle
due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle
due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato
dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere
il risarcimento dei danni.
Quando la
scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle
due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca
esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere
il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento
del danno (1223).
Art.
1290 Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Qualora
entrambe le prestazioni siano divenute impossibili (1257) e il debitore debba rispondere
riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta
impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al
creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
Art.
1291 Obbligazione con alternativa multipla
Le regole
stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in
obbligazione sono più di due.
Art.
1292 Nozione della solidarietà
L'obbligazione
e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione,
in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento
da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto
di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da
uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Art.
1293 Modalità varie dei singoli rapporti
La solidarietà
non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità
diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli
creditori.
Art.
1294 Solidarietà tra condebitori
I condebitori
sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (441,
443, 752, 754, 961, 1314, 1408, 1682, 1944, 1948, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670).
Art.
1295 Divisibilità tra gli eredi
Salvo patto
contrario, l'obbligazione si divide (1261, 1318) tra gli eredi di uno dei condebitori
o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote (752, 754).
Art.
1296 Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore
ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è
stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale (Cod. Proc. Civ. 163).
Art.
1297 Eccezioni personali
Uno dei
debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri
debitori.
A uno dei
creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri
creditori.
Art.
1298 Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Nei rapporti
interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi
creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti
di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Art.
1299 Regresso tra condebitori
Il debitore
in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la
parte di ciascuno di essi (2871).
Se uno di
questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori,
compreso quello che ha fatto il pagamento (754, 755).
La stessa
norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse
l'obbligazione era stata assunta (1203 n. 3).
Art.
1300 Novazione
La novazione
tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora
però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non
sono liberati che per la parte di quest'ultimo.
Se convenuta
tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli
altri creditori solo per la parte del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti).
Art.
1301 Remissione
La remissione
(1236 e seguenti) a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri
debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri,
nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta
la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.
Se la remissione
è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri
creditori solo per la parte spettante al primo.
Art.
1302 Compensazione
Ciascuno
dei debitori in solido può opporre in compensazione (1241 e seguenti) il credito
di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
A uno dei
creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto
da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
Art.
1303 Confusione
Se nella
medesima persona si riuniscono (1253) le qualità di creditore e di debitore in solido,
l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.
Se nella
medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido,
l'obbligazione si estingue per la parte di questo.
Art.
1304 Transazione
La transazione
(1965 e seguenti) fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce
effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Parimenti,
se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non
ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne
profittare.
Art.
1305 Giuramento
Il giuramento
(2736 e seguenti) sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori
in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal
creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore o uno dei creditori in solido,
produce gli effetti seguenti:
il giuramento
ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore
in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;
il giuramento
prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore in solido,
nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.
Art.
1306 Sentenza
La sentenza
(2900) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore
e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro
gli altri creditori.
Gli altri
debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali
al condebitore, gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve
le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.
Art.
1307 Inadempimento
Se l'adempimento
dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori
(1218), gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere
il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del
danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Art.
1308 Costituzione in mora
La costituzione
in mora (1219) di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri,
salvo il disposto dell'art. 1310.
La costituzione
in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
Art.
1309 Riconoscimento del debito
Il riconoscimento
del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri;
se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli
altri.
Art.
1310 Prescrizione
Gli atti
con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido,
oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione (2943 e seguenti)
contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri
creditori.
La sospensione
della prescrizione (2941 e seguente) nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei
creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che
sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza
della prescrizione.
La rinunzia
alla prescrizione (2937) fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo
agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri
debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
Art.
1311 Rinunzia alla solidarietà
Il creditore
che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in
solido contro gli altri.
Rinunzia
alla solidarietà:
1) il creditore
che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore
che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui se questi
ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna (Cod.
Proc. Civ. 324).
Art.
1312 Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Il creditore
che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi
che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i
frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
Art.
1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
Nel caso
di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli
altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti
i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.
SEZIONE
IV
Delle obbligazioni
divisibili e indivisibili
Art.
1314 Obbligazioni divisibili
Se più sono
i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale
(1292), ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito
che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che
per la sua parte.
Art.
1315 Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore
Il beneficio
della divisione (752) non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore,
che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa
dovuta, se questa è certa e determinata.
Art.
1316 Obbligazioni indivisibili
L'obbligazione
è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non
è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato
dalle parti contraenti.
Art.
1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni
indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali (1292
e seguenti), in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
Art.
1318 Indivisibilità nei confronti degli eredi
L'indivisibilità
opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.
Art.
1319 Diritto di esigere l'intero
Ciascuno
dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile (1772).
Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito,
deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (1179).
Art.
1320 Estinzione parziale
Se uno dei
creditori ha fatto remissione del debito (1236 e seguenti) o ha consentito a ricevere
un'altra il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non
possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando
il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione
diversa.
La medesima
disposizione si applica in caso di transazione (1965), novazione (1230, 1300), compensazione
(1241, 1302) e confusione (1253, 1303).
TITOLO II
DEI CONTRATTI
IN GENERALE
CAPO I
Disposizioni
preliminari
Art.
1321 Nozione
Il contratto
è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale.
Art.
1322 Autonomia contrattuale
Le parti
possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla
legge (e dalle norme corporative).
Le parti
possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico.
Art.
1323 Norme regolatrici dei contratti
Tutti i
contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare,
sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
Art.
1324 Norme applicabili agli atti unilaterali
Salvo diverse
disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto
compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (1334,
1414).
CAPO II
Dei requisiti
del contratto
Art.
1325 Indicazione dei requisiti
I requisiti
del contratto sono:
1) l'accordo
delle parti (1326 e seguenti, 1427);
2) la causa
(1343 e seguenti);
3) l'oggetto
(1346 e seguenti);
4) la forma,
quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
SEZIONE
I
Dell'accordo
delle parti
Art.
1326 Conclusione del contratto
Il contratto
è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione
dell'altra parte (1335).
L'accettazione
deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente
può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso
all'altra parte.
Qualora
il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione
non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione
non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Art.
1327 Esecuzione prima della risposta dell'accettante
Qualora,
su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione
debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo
e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante
deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza,
è tenuto al risarcimento del danno.
Art.
1328 Revoca della proposta e dell'accettazione
La proposta
può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante
ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca,
il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata
esecuzione del contratto.
L'accettazione
può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Art.
1329 Proposta irrevocabile
Se il proponente
si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza
effetto.
Nell'ipotesi
prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità (414) del proponente
non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze
escludano tale efficacia.
Art.
1330 Morte o incapacità dell'imprenditore
La proposta
o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore (2082) nell'esercizio della sua
impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace (1425) prima
della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori (2082
e seguente) o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Art.
1331 Opzione
Quando le
parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e
l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera
quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.
Se per l'accettazione
non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice (1183).
Art.
1332 Adesione di altre parti al contratto
Se ad un
contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione,
questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione
del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali.
Art.
1333 Contratto con obbligazioni del solo proponente
La proposta
diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente
è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario
può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli
usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
Art.
1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti
unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza
della persona alla quale sono destinati.
Art.
1335 Presunzione di conoscenza
La proposta,
l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata
persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario,
se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne
notizia.
Art.
1336 Offerta al pubblico
L'offerta
al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione
è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze
o dagli usi.
La revoca
dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente,
è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Art.
1337 Trattative e responsabilità precontrattuale
Le parti,
nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi
secondo buona fede (1366,1375, 2208).
Art.
1338 Conoscenza delle cause d'invalidità
La parte
che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto
(1418 e seguenti), non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il
danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del
contratto (1308).
Art.
1339 Inserzione automatica di clausole
Le clausole,
i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono
di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti (1419, 1679, 1815, 1932).
Art.
1340 Clausole d'uso
Le clausole
d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute
dalle parti.
Art.
1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni
generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute
o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni
caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni
che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità,
(1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale
nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto,
clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla
competenza dell'autorità giudiziaria.
Art.
1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti
conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare
in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo
o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili
con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).
Si osserva
inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
SEZIONE
II
Della causa
del contratto
Art.
1343 Causa illecita
La causa
è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon
costume (prel. 1, 1418, 1972).
Art.
1344 Contratto in frode alla legge
Si reputa
altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione
di una norma imperativa.
Art.
1345 Motivo illecito
Il contratto
è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per
un motivo illecito comune ad entrambe (788, 14182).
SEZIONE
III
Dell'oggetto
del contratto
Art.
1346 Requisiti
L'oggetto
del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (1418).
Art.
1347 Possibilità sopravvenuta dell'oggetto
Il contratto
sottoposto a condizione sospensiva o a termine (1814) è valido, se la prestazione
inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione
o della scadenza del termine.
Art.
1348 Cose future
La prestazione
di cose future (820,1472, 2823) può essere dedotta in contratto, salvi i particolari
divieti della legge (179, 458, 771).
Art.
1349 Determinazione dell'oggetto
Se la determinazione
della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le
parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo
apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente
iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice (778,1287, 1473, 2264, 2603).
La determinazione
rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala
fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo,
il contratto è nullo (1421 e seguenti).
Nel determinare
la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione
a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.
SEZIONE
IV
Della forma
del contratto
Art.
1350 Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi
per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto
pena di nullità:
1) i contratti
che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643)
2) i contratti
che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti)
su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente
e dell'enfiteuta (957 e seguenti);
3) i contratti
che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai numeri
precedenti;
4) i contratti
che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e seguenti), il diritto
di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti
di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti
di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
7) i contratti
di anticresi (1960 e seguenti);
8) i contratti
di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 e seguenti);
9) i contratti
di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per
un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli
atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti),
salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871);
11) gli
atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646);
12) le transazioni
(1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici
menzionati nei numeri precedenti;
13) gli
altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209, 484, 519, 601
e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864,
1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807,
808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857).
Art.
1351 Contratto preliminare
Il contratto
preliminare è nullo (1421 e seguenti), se non è fatto nella stessa forma che la
legge prescrive per il contratto definitivo (2932).
Art.
1352 Forme convenzionali
Se le parti
hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione
di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo
(2725).
CAPO III
Della condizione
nel contratto
Art.
1353 Contratto condizionale
Le parti
possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto
a un avvenimento futuro e incerto.
Art.
1354 Condizioni illecite o impossibili
E nullo
il contratto (1421 e seguenti) al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva,
contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (prel. 31).
La condizione
impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come
non apposta (634).
Se la condizione
illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano,
riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto
è disposto dall'art. 1419.
Art.
1355 Condizione meramente potestativa
E' nulla
l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione
sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente,
da quella del debitore.
Art.
1356 Pendenza della condizione
In pendenza
della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può 2900 e seguenti; Cod.
Proc. Civ.670).
L'acquirente
di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo,
ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
Art.
1357 Atti di disposizione in pendenza della condizione
Chi ha un
diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza
di questa (2852); ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla
stessa condizione.
Art.
1358 Comportamento delle parti nello stato dipendenza
Colui che
si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero
lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione,
comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte
(1175, 1375).
Art.
1359 Avveramento della condizione
La condizione
si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva
interesse contrario all'avveramento di essa.
Art.
1360 Retroattività della condizione
Gli effetti
dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso
il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli
effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento
diverso (646).
Se però
la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica,
l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle
prestazioni già eseguite (1465, 2655).
Art.
1361 Atti di amministrazione
L'avveramento
della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti
dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del
diritto.
Salvo diverse
disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal
giorno in cui la condizione si è avverata (646).
CAPO IV
Dell'interpretazione
del contratto
Art.
1362 Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare
il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e
non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare
la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo
anche posteriore alla conclusione del contratto.
Art.
1363 Interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole
del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna
il senso che risulta dal complesso dell'atto (1419).
Art.
1364 Espressioni generali
Per quanto
generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli
oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Art.
1365 Indicazioni esemplificative
Quando in
un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono
esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso
patto.
Art.
1366 Interpretazione di buona fede
Il contratto
deve essere interpretato secondo buona fede (1337,1371,1375).
Art.
367 Conservazione del contratto
Nel dubbio,
il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono
avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1424).
Art.
1368 Pratiche generali interpretative
Le clausole
ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui
il contratto è stato concluso.
Nei contratti
in cui una delle parti è un imprenditore (2082), le clausole ambigue s'interpretano
secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
Art.
1369 Espressioni con più sensi
Le espressioni
che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente
alla natura e all'oggetto del contratto.
Art.
1370 Interpretazione contro l'autore della clausola
Le clausole
inserite nelle condizioni generali di contratto (1341) o in moduli o formulari (1342)
predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Art.
1371 Regole finali
Qualora,
nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo (1362 e seguenti),
il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per
l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento
degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
CAPO V
Degli effetti
del contratto
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
1372 Efficacia del contratto
Il contratto
ha forza di legge tra le parti.
Non può
essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227).
Il contratto
non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300
e seguente, 1411, 1678, 1737).
Art.
1373 Recesso unilaterale
Se a una
delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può
essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti
a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente,
ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione
(1569, 1612 e seguenti, 1671, 2227).
Qualora
sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha
effetto quando la prestazione è eseguita.
E' salvo
in ogni caso il patto contrario.
Art.
1374 Integrazione del contratto
Il contratto
obbliga le parti non solo a quanto e nel medesimo espresso, ma anche a tutte le
conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e
l'equità.
Art.
1375 Esecuzione di buona fede
Il contratto
deve essere eseguito secondo buona fede (1337,1358,1366, 1460).
Art.
1376 Contratto con effetti reali
Nei contratti
che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata,
la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di
un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto
del consenso delle parti legittimamente manifestato (1155, 1265, 1465, 1472, 1520
e seguenti, 2644, 2684, 2808-2).
Art.
1377 Trasferimento di una massa di cose
Quando oggetto
del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica
la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le
cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
Art.
1378 Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Nei contratti
che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà
si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse
stabiliti (1465). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo
a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore (1678
e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).
Art.
1379 Divieto di alienazione
Il divieto
di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido
se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo (965) e se non risponde a un
apprezzabile interesse di una delle parti (1260).
Art.
1380 Conflitto tra più diritti personali di godimento
Se, con
successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale
di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per
primo lo ha conseguito.
Se nessuno
dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di
data certa (2704) anteriore.
Sono salve
le norme relative agli effetti della trascrizione (2644 e seguenti).
Art.
1381 Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo
Colui che
ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro
contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
SEZIONE
II
Della clausola
penale e della caparra
Art.
1382 Effetti della clausola penale
La clausola,
con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento (1218),
uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare
il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità
del danno ulteriore (1223).
La penale
è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art.
1383 Divieto di cumulo
Il creditore
non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è
stata stipulata per il semplice ritardo.
Art.
1384 Riduzione della penale
La penale
può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata
eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo,
avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (1181,
1526-2, att. 163).
Art.
1385 Caparra confirmatoria
Se al momento
della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra,
una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso
di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte
che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto,
ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra
può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se però
la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione
(1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme
generali (1223 e seguenti; att. 164).
Art.
1386 Caparra penitenziale
Se nel contratto
è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha
la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo
caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che
ha ricevuta.
CAPO VI
Della Rappresentanza
Art.
1387 Fonti della rappresentanza
Il potere
di rappresentanza è conferito dalla legge (48, 320, 357, 360, 424, 643; Cod. Proc.
Civ.78) ovvero dall'interessato.
Art.
1388 Contratto concluso dal rappresentante
Il contratto
concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti
delle facoltà conferitegli (19), produce direttamente effetto nei confronti del
rappresentato.
Art.
1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato
Quando la
rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso
dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere (428,1425),
avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente
capace il rappresentato (1471).
In ogni
caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che
il Contratto non sia vietato al rappresentato.
Art.
1390 Vizi della volontà
Il contratto
è annullabile(1427 e seguenti,1441 e seguenti) se è viziata la volontà del rappresentante.
Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto
è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Art.
1391 Stati soggettivi rilevanti
Nei casi
in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di
determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che
si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
In nessun
caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o
di buona fede del rappresentante.
Art.
1392 Forma della procura
La procura
non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il
rappresentante deve concludere (1350 e seguenti, 1396 e seguenti).
Art.
1393 Giustificazione dei poteri del rappresentante
Il terzo
che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi
poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia
da lui firmata.
Art.
1394 Conflitto d'interessi
Il contratto
concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere
annullato (1441 e seguenti) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto
o riconoscibile dal terzo.
Art.
1395 Contratto con se stesso
E' annullabile
(1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in
proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo
abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato
in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (1735).
L'impugnazione
può essere proposta soltanto dal rappresentato (1471).
Art.
1396 Modificazione ed estinzione della procura
Le modificazioni
e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi
le conoscevano al momento della conclusione del contratto (19, 2266).
Le altre
cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato (1722
e seguenti) non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Art.
1397 Restituzione del documento della rappresentanza
Il rappresentante
e tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi
sono cessati.
Art.
1398 Rappresentanza senza potere
Colui che
ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle
facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto
per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (1338, 1890, 2822).
Art.
1399 Ratifica
Nell'ipotesi
prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato,
con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 2725).
La ratifica
ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo
è colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto
prima della ratifica.
Il terzo
contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli
un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata (1712).
La facoltà
di ratifica si trasmette agli eredi (588).
Art.
1400 Speciali forme di rappresentanza
Le speciali
forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro
V (2138, 2150, 2203 e seguenti).
CAPO VII
Del contratto
per persona da nominare
Art.
1401 Riserva di nomina del contraente
Nel momento
della conclusione del contratto (1326) una parte può riservarsi la facoltà di nominare
successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi
nascenti dal contratto stesso.
Art.
1402 Termine e modalità della dichiarazione di nomina
La dichiarazione
di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla
stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione
non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o
se non esiste una procura anteriore al contratto.
Art.
1403 Forme e pubblicità
La dichiarazione
di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto
(2725) se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto,
anche se non prescritta dalla legge.
Se per il
contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità (2643 e seguenti),
deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina,
con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.
Art.
1404 Effetti della dichiarazione di nomina
Quando la
dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista
i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento
in cui questo fu stipulato.
Art.
1405 Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Se la dichiarazione
di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti,
il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari (1762).
CAPO VIII
Della cessione
del contratto
Art.
1406 Nozione
Ciascuna
parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni
corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi
consenta.
Art.
1407 Forma
Se una parte
ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento
in cui le è stata notificata (Cod. Proc. Civ. 137) o in cui essa l'ha accettata
(1264).
Se tutti
gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola
"all'ordine" o altra equivalente, la girata (2009) del documento produce la sostituzione
del giratario nella posizione del girante.
Art.
1408 Rapporti fra contraente ceduto e cedente
Il cedente
è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui
la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia
il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro
di lui qualora il cessionario non adempia (1218) le obbligazioni assunte.
Nel caso
previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente
dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento
si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno (1223).
Art.
1409 Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
Il contraente
ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma
non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa
riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Art.
1410 Rapporti fra cedente e cessionario
Il cedente
è tenuto a garantire la validità del contratto (1325, 1266).
Se il cedente
assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore
per le obbligazioni del contraente ceduto (1936, 1942, 1944 e seguenti).
CAPO IX
Del contratto
a favore di terzi
Art.
1411 Contratto a favore di terzi
E' valida
la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920), qualora lo stipulante vi abbia
interesse (1174).
Salvo patto
contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della
stipulazione.
Questa però
può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato,
anche in confronto del promittente, di volerne profittare (1920 e seguenti).
In caso
di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione
rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà
delle parti o dalla natura del contratto.
Art.
1412 Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Se la prestazione
deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il
beneficio anche con una disposizione testamentaria (587) e quantunque il terzo abbia
dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante
abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca (1921).
La prestazione
deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante,
purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Art.
1413 Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il promittente
può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva
il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
CAPO X
Della simulazione
Art.
1414 Effetti della simulazione tra le parti
Il contratto
simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti
hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra
esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di
forma.
Le precedenti
disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata,
che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario (164).
Art.
1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La simulazione
(164) non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o
dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede (1147) hanno acquistato
diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda
di simulazione (2652).
I terzi
possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica
i loro diritti (1372, 1417).
Art.
1416 Rapporti con i creditori
La simulazione
non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in
buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto
simulato (2910 e seguenti).
I creditori
del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti,
e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti
a questi, se il loro credito è anteriore (2704) all'atto simulato.
Art.
1417 Prova della simulazione
La prova
per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione è ammissibile senza limiti (164),
se la domanda e proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valer
l'illiceità del contratto dissimulato (1343 e seguenti, 1354), anche se è proposta
dalle parti (164).
CAPO XI
Della nullità
del contratto
Art.
1418 Cause di nullità del contratto
Il contratto
è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono
nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325,
l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art.
1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto
è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente,
780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art.
1419 Nullità parziale
La nullità
parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero
contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte
del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
La nullità
di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle
sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679,
1815, 1932, 2066, 2077, 2115).
Art.
1420 Nullità nel contratto plurilaterale
Nei contratti
con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento
di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti
non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo
le circostanze, considerarsi essenziale.
Art.
1421 Legittimazione all'azione di nullità
Salvo diverse
disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse
e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Art.
1422 Imprescrittibilità dell'azione di nullità
L'azione
per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione
(1158 e seguenti) e della prescrizione delle azioni di ripetizione (2934 e seguenti).
Art.
1423 Inammissibilità della convalida
Il contratto
nullo non può essere convalidato (1444), se la legge non dispone diversamente (799).
Art.
1424 Conversione del contratto nullo
Il contratto
nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti
di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti,
debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (1367).
CAPO XII
Dell'annullabilità
del contratto
SEZIONE
I
Dell'incapacità
Art.
1425 Incapacità delle parti
Il contratto
è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1441 e
seguenti).
E' parimenti
annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto
stipulato da persona incapace d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).
Art.
1426 Raggiri usati dal minore
Il contratto
non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età (2);
ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo
all'impugnazione del contratto.
SEZIONE
II
Dei vizi
del consenso
Art.
1427 Errore, violenza e dolo
Il contraente,
il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto con violenza (1434
e seguenti) o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto (1439
e seguenti) secondo le disposizioni seguenti (122, 624).
Art.
1428 Rilevanza dell'errore
L'errore
è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro
contraente.
Art.
1429 Errore essenziale
L'errore
è essenziale:
1) quando
cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando
cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello
stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve
ritenersi determinante del consenso;
3) quando
cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che
l'una o le altre siano state determinanti del consenso (122);
4) quando,
trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto
(1969).
Art.
1430 Errore di calcolo
L'errore
di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne
che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.
Art.
1431 Errore riconoscibile
L'errore
si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del
contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza (1176)
avrebbe potuto rilevarlo.
Art.
1432 Mantenimento del contratto rettificato
La parte
in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa
derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto
e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.
Art.
1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
Le disposizioni
degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla
dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona
o dall'ufficio che ne era stato incaricato (2706).
Art.
1434 Violenza
La violenza
è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Art.
1435 Caratteri della violenza
La violenza
deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata è da farle
temere di esporre se o i suoi beni a un male ingiusto è notevole. Si ha riguardo,
in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.
Art.
1436 Violenza diretta contro terzi
La violenza
è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la
persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di
lui.
Se il male
minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente
valutazione delle circostanze da parte del giudice.
Art.
1437 Timore riverenziale
Il solo
timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
Art.
1438 Minaccia di far valere un diritto
La minaccia
di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando
è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Art.
1439 Dolo
Il dolo
è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti
sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i
raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti
al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Art.
1440 Dolo incidente
Se i raggiri
non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza
di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede
risponde dei danni (2056).
SEZIONE
III
Dell'azione
di annullamento
Art.
1441 Legittimazione
L'annullamento
del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito
dalla legge.
L'incapacità
del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione legale può essere fatta
valere da chiunque vi ha interesse.
Art.
1442 Prescrizione
L'azione
di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761, 775).
Quando l'annullabilità
dipende da vizio del consenso o da incapacità legale (1425 e seguenti), il termine
decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il
dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione (429), ovvero il minore
ha raggiunto la maggiore età (2).
Negli altri
casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto (428, 775, 1326).
L'annullabilità
può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se
è prescritta l'azione per farla valere.
Art.
1443 Ripetizione contro il contraente incapace
Se il contratto
è annullato per incapacità (1425) di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire
all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo
vantaggio (1190, 2039 e seguenti).
Art.
1444 Convalida
Il contratto
annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento,
mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità,
e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il contratto
è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento
vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
La convalida
non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il
contratto (1423,1451).
Art.
1445 Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi
L'annullamento
che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo
oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda
di annullamento (23, 25, 2377, 2652, 2824; att. 165).
Art.
1446 Annullabilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti
indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola
delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione
di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
CAPO XIII
Della rescissione
del contratto
Art.
1447 Contratto concluso in istato di pericolo
Il contratto
con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità,
nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona (2045), può essere rescisso sulla domanda (2652) della parte che si
è obbligata.
Il giudice
nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso
all'altra parte per l'opera prestata.
Art.
1448 Azione generale di rescissione per lesione
Se vi è
sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella dell'altra, e la
sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha
approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione
del contratto.
L'azione
non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione
eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione
deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono
essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (1934, 1970).
Sono salve
le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761 e seguenti).
Art.
1449 Prescrizione
L'azione
di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il
fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.
La rescindibilità
del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.
Art.
1450 Offerta di modificazione del contratto
Il contraente
contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione
del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
Art.
1451 L'inammissibilità della convalida
Il contratto
rescindibile non può essere convalidato.
Art.
1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi
La rescissione
del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (1757), salvi gli effetti
della trascrizione della domanda di rescissione (2652).
CAPO XIV
Della risoluzione
del contratto
SEZIONE
I
Della risoluzione
per inadempimento
Art.
1453 Risolubilità del contratto per inadempimento
Nei contratti
con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni,
l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878,
1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
La risoluzione
può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento;
ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data
della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere
la propria obbligazione.
Art.
1454 Diffida ad adempiere
Alla parte
inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine,
con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà
senz'altro risoluto (1662,1901).
Il termine
non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti
o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine
minore.
Decorso
il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Art.
1455 Importanza dell'inadempimento
Il contratto
non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza,
avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668,
1901).
Art.
1456 Clausola risolutiva espressa
I contraenti
possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata
obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo
caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara
all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Art.
1457 Termine essenziale per una delle parti
Se il termine
fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all'interesse
dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione
nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre
giorni (2964).
In mancanza,
il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita
la risoluzione.
Art.
1458 Effetti della risoluzione
La risoluzione
del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso
di contratti i esecuzione continuata o periodica, riguardo quali l'effetto della
risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite (1360).
La risoluzione,
anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (2652;
att. 165).
Art.
1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale
Nei contratti
indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la
risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata
debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Art.
1460 Eccezione d'inadempimento
Nei contratti
con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere
la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente
la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle
parti o risultino dalla natura del contratto (1565).
Tuttavia
non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto
è contrario alla buona fede (1375).
Art.
1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
Ciascun
contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni
patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento
della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959;
att. 169).
Art.
1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La clausola
con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare
o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità (1418
e seguenti), di annullabilità (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti)
del contratto.
Nei casi
in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi,
può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione (att.
167; Cod. Proc. Civ.1 19).
SEZIONE
II
Dell'impossibilità
sopravvenuta
Art.
1463 Impossibilità totale
Nei contratti
con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità
della prestazione dovuta (1256) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire
quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito
(2033 e seguenti).
Art.
1464 Impossibilità parziale
Quando la
prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile (1258), l'altra
parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta,
e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento
parziale (1181).
Art.
1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi
Nei contratti
che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono
diritti reali (1376), il perimento della cosa per una causa imputabile all'alienante
non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché
la cosa non gli sia stata consegnata.
La stessa
disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito
fino allo scadere di un termine.
Qualora
oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente
non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha
fatto la consegna o se la cosa è stata individuata (1378).
L'acquirente
è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto
a condizione sospensiva e l'impossilità è sopravvenuta prima che si verifichi la
condizione (1360).
Art.
1466 Impossibilità nel contratto plurilaterale
Nei contratti
indicati dall'art. 1420 impossibilità della prestazione (1256) di
una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo
che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
SEZIONE
III
Dell'eccessiva
onerosità
Art.
1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti
a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione
di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti
straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la
risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 (att. 168).
La risoluzione
non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale
del contratto.
La parte
contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente
le condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923).
Art.
1468 Contratto con obbligazioni di una sola parte
Nell'ipotesi
prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola
delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua
prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per
ricondurla ad equità.
Art.
1469 Contratto aleatorio
Le norme
degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura
(1879) o per volontà delle parti (1448, 1472).
TITOLO III
DEI SINGOLI
CONTRATTI
CAPO I
Della vendita
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
1470 Nozione
La vendita
è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o
il trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo
di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498).
Art.
1471 Divieti speciali di comprare
Non possono
essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori
dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto
ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali
pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro
che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui (320 e
seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari
(1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto
dell'art. 1395.
Nei primi
due casi l'acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli altri è annullabile (1441 e
seguenti).
Art.
1472 Vendita di cose future
Nella vendita
che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto della proprietà si verifica
non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi
o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati
o i frutti sono separati (820).
Qualora
le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla,
se la cosa non viene ad esistenza.
Art.
1473 Determinazione del prezzo affidata a un terzo
Le parti
possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o
da eleggere posteriormente.
Se il terzo
non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la
sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti,
è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto
(1349; att. 82, 170).
Art.
1474 Mancanza di determinazione espressa del prezzo
Se il contratto
ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato
il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto
della pubblica autorità (o da norme corporative), si presume che le parti abbiano
voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta
di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini
o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli
della piazza più vicina.
Qualora
le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni
dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo,
in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo
comma dell'articolo precedente (1561).
Art.
1475 Spese della vendita
Le spese
del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono a carico del compratore,
se non è stato pattuito diversamente (1196, 1539, 554).
§ 1 Delle
obbligazioni del venditore
Art.
1476 Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni
principali del venditore sono:
1) quella
di consegnare la cosa al compratore;
2) quella
di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto
immediato del contratto (1376 e seguenti);
3) quella
di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art.
1477 Consegna della cosa
La cosa
deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita.
Salvo diversa
volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le
pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente) dal giorno della vendita.
Il venditore
deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della
cosa venduta (1527).
Art.
1478 Vendita di cosa altrui
Se al momento
del contratto (1326) la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi
è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore
diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare
di essa (att. 171).
Art.
1479 Buona fede del compratore
Il compratore
può chiedere la risoluzione del contratto (1453), se, quando l'ha concluso, ignorava
che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non
gliene ha fatto acquistare la proprietà.
Salvo il
disposto dell'art. 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente
il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre
rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la
diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare
suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore
è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per
la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie (att. 171).
Art.
1480 Vendita di cosa parzialmente di altri
Se la cosa
che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà
altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento
del danno a norma dell'articolo precedente quando deve ritenersi, secondo le circostanze,
che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario
(1419); altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento
del danno (1233; att. 131).
Art.
1481 Pericolo di rivendica
Il compratore
può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa
o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi (948), salvo che il venditore
presti idonea garanzia (1119).
Il pagamento
non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
Art.
1482 Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli
Il compratore
può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata
da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati
dal venditore e dal compratore stesso ignorati.
Egli può
inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa
non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il
danno ai sensi dell'art. 1479.
Se l'esistenza
delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi
non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di
lui solo per il caso di evizione.
Art.
1483 Evizione totale della cosa
Se il compratore
subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti
valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno (1223 e seguenti)
a norma dell'art. 1479.
Egli deve
inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a
restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia
della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
Art.
1484 Evizione parziale
In caso
di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella
del secondo comma dell'articolo precedente (2921).
Art.
1485 Chiamata in causa del venditore
Il compratore
convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare
in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata
in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano
ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
Il compratore
che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia,
se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
Art.
1486 Responsabilità limitata dal venditore
Se il compratore
ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il
venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della
somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.
Art.
1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
I contraenti
possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire
che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque
sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione
derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario (1266).
Art.
1488 Effetti dell'esclusione della garanzia
Quando è
esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli artt. 1479 e 1480; se
si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione
del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore
è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e
pericolo del compratore.
Art.
1489 Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Se la cosa
venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono
il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che
non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure
una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480.
Si osservano
inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 1481, 1485, 1486, 1487
e 1488.
Art.
1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore
è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea
all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto
con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in
mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).
Art.
1491 Esclusione della garanzia
Non è dovuta
la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della
cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in
questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art.
1492 Effetti della garanzia
Nei casi
indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione
del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per
determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta
è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa
consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione
del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore,
o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione
del prezzo.
Art.
1493 Effetti della risoluzione del contratto
In caso
di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare
al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475).
Il compratore
deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
Art.
1494 Risarcimento del danno
In ogni
caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223),
se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore
deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Art.
1495 Termini e condizioni per l'azione
Il compratore
decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto
giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla
legge.
La denunzia
non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione
si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia
convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché
il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima
del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).
Art.
1496 Vendita di animali
Nella vendita
di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza,
dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono
(1490 e seguenti).
Art.
1497 Mancanza di qualità
Quando la
cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui
è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo
le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti),
purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia
il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione
stabilite dall'art. 1495 (att. 172).
§ 2 Delle
obbligazioni del compratore
Art.
1498 Pagamento del prezzo
Il compratore
è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza
di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della
consegna e nel luogo dove questa si esegue (1477).
Se il prezzo
non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del
venditore (1182).
Art.
1499 Interessi compensativi sul prezzo
Salvo diversa
pattuizione, qualora la cosa venduta è consegnata al compratore produca frutti (820)
o altri proventi (1477), decorrono gli interessi (1284) sul prezzo, anche se questo
non è ancora esigibile.
§ 3 Del
riscatto convenzionale
Art.
1500 Patto di riscatto
Il venditore
può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la
restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto
di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo (1421
e seguenti) per l'eccedenza.
Art.
1501 Termini
Il termine
per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili
(1510 e seguenti) e di cinque anni in quella di beni immobili (1537 e seguenti).
Se le parti stabiliscono un termine maggiore, essi si riduce a quello legale.
Il termine
stabilito dalla legge è perentorio (2964) e non si può prorogare.
Art.
1502 Obblighi del riscattante
Il venditore
che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo,
le spese (1475) e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese
per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumentato, quelle che hanno aumentato
il valore della cosa (1150).
Fino al
rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la
cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una
dilazione, disponendo, se occorrono, le opportune cautele (1151, 1179).
Art.
1503 Esercizio del riscatto
Il venditore
decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore
la dichiarazione di riscatto (2653) e non gli corrisponde le somme liquide dovute
per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente
fatto per la vendita.
Se il compratore
rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto
di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza
del termine (1208 e seguenti).
Nella vendita
di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto
pena di nullità (1350, 2725).
Art.
1504 Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti
Il venditore
che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore
può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto
sia ad essi opponibile (2653, n. 3).
Se l'alienazione
è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto
del terzo acquirente.
Art.
1505 Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Il venditore
che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle
ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n. 3); ma è tenuto a mantenere le locazioni
fatte senza frode, purché abbiano data certa (2704) e siano state convenute per
un tempo non superiore ai tre anni.
Art.
1506 Riscatto di parte indivisa
In caso
di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario
che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore
(1111).
Se la cosa
non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il venditore che non ha
esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto,
anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Art.
1507 Vendita congiuntiva di cosa indivisa
Se più persone
hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna
può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.
La medesima
disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.
Il compratore,
nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino
congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano
il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di
riscattare la cosa per intero.
Art.
1508 Vendita separata di cosa indivisa
Se i comproprietari
di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto
la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto
sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà
prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art.
1509 Riscatto contro gli eredi del compratore
Qualora
il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare
contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta
è tuttora indivisa.
Se l'eredità
è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto
di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.
SEZIONE
II
Della vendita
di cose mobili
§ 1 Disposizioni
generali
Art.
1510 Luogo della consegna
In mancanza
di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove
questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza (1182),
ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto
o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro,
il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore
(1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti); le spese del trasporto
sono a carico del compratore (1475).
Art.
1511 Denunzia nella vendita di cose da trasportare
Nella vendita
di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine (1495) per la denunzia
dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento (att.
172).
Art.
1512 Garanzia di buon funzionamento
Se il venditore
ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta,
il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di
funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964
e seguenti). L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Il giudice,
secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare
la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei
danni (1223 e seguenti).
Sono salvi
gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche
in mancanza di patto espresso (att. 174).
Art.
1513 Accertamento dei difetti
In caso
di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore
possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696, Cod. Proc. Civ.
Il giudice, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) della parte interessata, può ordinare
il deposito (att. 77) o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto
di chi spetta, determinandone le condizioni.
La parte
che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne
rigorosamente l'identità e lo stato.
Art.
1514 Deposito della cosa venduta
Se il compratore
non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per
conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito (att.
77), oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna
doveva essere fatta.
Il venditore
deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito (1689 e seguente).
Art.
1515 Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore
Se il compratore
non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo (1498), il venditore può far vendere
senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita
è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti (att. 83) o,
in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di
un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore
del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa
ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità (o da norme corporative),
ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta
senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente
o di un commissario nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al
compratore pronta notizia della vendita.
Il venditore
ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita,
oltre al risarcimento del maggior danno (1536, 1551, 1686).
Art.
1516 Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore
Se la vendita
ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma
dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione (1476),
il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore,
a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente
(att. 83). Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore
ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e
il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno (1223,1536, 1551).
Art.
1517 Risoluzione di diritto
La risoluzione
ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine
stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa (1477)
o il pagamento del prezzo (1498), se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.
La risoluzione
di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito
per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia
scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non
l'accetta.
Il contraente
che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne
comunicazione all'altra parte entro otto giorni (2964) dalla scadenza del termine;
in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione
per inadempimento (1453 e seguenti).
Art.
1518 Normale determinazione del risarcimento
Se la vendita
ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'art.
1515, e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti,
il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente
nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior
danno.
Nella vendita
a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi
correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.
Art.
1519 Restituzione di cose non pagate
Se la vendita
è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza
di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano
presso il compratore (1156), purché la domanda sia proposta entro quindici giorni
dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna
stessa.
Il diritto
di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi
previsti dagli artt. 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo
della introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso
a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.
La disposizione
del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che
abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento
del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.
§ 2 Della
vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione
Art.
1520 Vendita con riserva di gradimento
Quando si
vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si
perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore (1353 e seguenti).
Se l'esame
della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, qualora il compratore
non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza,
in un termine congruo fissato dal venditore.
Se la cosa
si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel termine sopra indicato,
la cosa si considera di suo gradimento.
Art.
1521 Vendita a prova
La vendita
a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 e seguenti) che la
cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.
La prova
si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli
usi.
Art.
1522 Vendita su campione e su tipo di campione
Se la vendita
è fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per
la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore
il diritto alla risoluzione del contratto (1453).
Qualora,
però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente
a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto
se la difformità dal campione sia notevole (1455).
In ogni
caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495
(att. 172).
§ 3 Della
vendita con riserva della proprietà
Art.
1523 Passaggio della proprietà e dei rischi
Nella vendita
a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa
col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Art.
1524 Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi
La riserva
della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto
scritto avente data certa (2704) anteriore al pignoramento.
Se la vendita
ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva
della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato
dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale
nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata
dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita (2762;
att. 254 e seguente).
Sono salve
le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri (2683 e seguenti).
Art.
1525 Inadempimento del compratore
Nonostante
patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava
parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva
il beneficio del termine relativamente alle rate successive (1455; att. 176).
Art.
1526 Risoluzione del contratto
Se la risoluzione
del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire
le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre
il risarcimento del danno (1223).
Qualora
si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità,
il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta (1384).
La stessa
disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione,
e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al
conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti (att. 176).
§ 4 Della
vendita su documenti e con pagamento contro documenti
Art.
1527 Consegna
Nella vendita
su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore
il titolo rappresentativo della merce (1996) e gli altri documenti stabiliti dal
contratto o, in mancanza, dagli usi.
1528 Pagamento
del prezzo
Salvo patto
o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento
e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.
Quando i
documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo
adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose (1490), a meno
che queste risultino già dimostrate.
Art.
1529 Rischi
Se la vendita
ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa
la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore
i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.
Questa disposizione
non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita
o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.
Art.
1530 Pagamento contro documenti a mezzo di banca
Quando il
pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi
al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa è constatato all'atto
della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi (1268).
La banca
che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti
dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di
conferma del credito.
§ 5 Della
vendita a termine di titoli di credito
Art.
1531 Interessi, dividendi e diritto di voto
Nella vendita
a termine di titoli di credito (1992), gli interessi e i dividendi esigibili dopo
la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal
venditore, sono accreditati al compratore.
Qualora
la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore
fino al momento della consegna (1550; att. 177).
Art.
1532 Diritto di opzione
Il diritto
di opzione (2441) inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.
Il venditore,
qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore
in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto
del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.
In mancanza
di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti
di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto
di credito (1550; att. 251).
Art.
1533 Estrazione per premi o rimborsi
Se i titoli
venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli
oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione (1326)
del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.
Il venditore,
al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore
una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza
di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore,
i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione
al venditore prima dell'inizio della estrazione.
Art.
1534 Versamenti richiesti sui titoli
Il compratore
deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie
per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati (1550).
Art.
1535 Proroga dei contratti a termine
Se alla
scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto,
è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della
scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
Art.
1536 Inadempimento
In caso
d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli artt.
1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.
SEZIONE
III
Della vendita
di cose immobili
Art.
1537 Vendita a misura
Quando un
determinato immobile (812) è venduto con l'indicazione della sua misura e per un
prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore
ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella
indicata nel contratto (att. 166).
Se la misura
risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere
il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza
oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
Art.
1538 Vendita a corpo
Nei casi
in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua
misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento
di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto
a quella indicata nel contratto.
Nel caso
in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di
recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
Art.
1539 Recesso dal contratto
Quando il
compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il
prezzo e a rimborsare le spese del contratto (1475).
Art.
1540 Vendita cumulativa di più immobili
Se due o
più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo,
con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è
minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita
concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità
delle disposizioni sopra stabilite.
Art.
1541 Prescrizione
Il diritto
del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo
o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile
(att. 178).
SEZIONE
IV
Della vendita
di eredità
Art.
1542 Garanzia
Chi vende
un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria
qualità di erede (477, 588).
Art.
1543 Forme
La vendita
di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità (1350, 2643).
Il venditore
è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace,
di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
Art.
1544 Obblighi del venditore
Se il venditore
ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero
ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo
patto contrario.
Art.
1545 Obblighi del compratore
Il compratore
deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità,
e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che
sia convenuto diversamente.
Art.
1546 Responsabilità per debiti ereditari
Il compratore,
se non vi è patto contrario, è obbligato in solido (1292 e seguenti) col venditore
a pagare i debiti ereditari (752).
Art.
1547 Altre forme di alienazione di eredità
Le disposizioni
precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso.
Nelle alienazioni
a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'art. 797.
CAPO II
Del riporto
Art.
1548 Nozione
Il riporto
è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore
titoli di credito (1992) di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore
assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito,
la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo,
che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Art.
1549 Perfezione del contratto
Il contratto
si perfeziona con la consegna dei titoli.
Art.
1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
I diritti
accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato.
Si applicano le disposizioni degli artt. 1531, 1532,1533 e 1534.
Il diritto
di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore (att. 177).
Art.
1551 Inadempimento
In caso
di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli artt. 1515
e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe
le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto
cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della
stipulazione del contratto.
CAPO III
Della permuta
Art.
1552 Nozione
La permuta
è il contratto (1321) che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà
di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro (1376).
Art.
1553 Evizione
Il permutante,
se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore
della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita (1483 e seguenti),
salvo in ogni caso il risarcimento del danno (1223).
Art.
1554 Spese della permuta
Salvo patto
contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi
i contraenti in parti uguali.
Art.
1555 Applicabilità delle norme sulla vendita
Le norme
stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili
(1470 e seguenti).
CAPO IV
Del contratto
estimatorio
Art.
1556 Nozione
Con il contratto
estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga
a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Art.
1557 Impossibilità di restituzione
Chi ha ricevuto
le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di
esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile
(1218).
Art.
1558 Disponibilità delle cose
Sono validi
gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori
non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 514, 671) finché
non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che
ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.
CAPO V
Della somministrazione
Art.
1559 Nozione
La somministrazione
è il contratto (1321) con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di
un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative
di cose.
Art.
1560 Entità della somministrazione
Qualora
non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente
al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della
conclusione (1326) del contratto.
Se le parti
hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione
o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di
stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.
Se l'entità
della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito
un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità
corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.
Art.
1561 Determinazione del prezzo
Nella somministrazione
a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'art.
1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e
al luogo in cui queste devono essere eseguite.
Art.
1562 Pagamento del prezzo
Nella somministrazione
a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni
e in proporzione di ciascuna di esse.
Nella somministrazione
a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso.
Art.
1563 Scadenza delle singole prestazioni
Il termine
stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe
le parti (1184).
Se l'avente
diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole
prestazioni, egli deve comunicare la data al somministrante con un congruo preavviso.
Art.
1564 Risoluzione del contratto
In caso
d'inadempimento (1218) di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra
può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza
(1455) ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Art.
1565 Sospensione della somministrazione
Se la parte
che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve
entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare
congruo preavviso (1455, 1460).
Art.
1566 Patto di preferenza
Il patto
con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al
somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto,
è valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se
è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.
L'avente
diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli
da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine
stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se
intende valersi del diritto di preferenza (att. 1791).
Art.
1567 Esclusiva a favore del somministrante
Se nel contratto
è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non
può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario,
può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del
contratto.
Art.
1568 Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione
Se la clausola
di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante
non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto,
né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che
formano oggetto del contratto.
L'avente
diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli,
la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di
inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo
minimo che sia stato fissato.
Art.
1569 Contratto a tempo indeterminato
Se la durata
della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto,
dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza,
in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
Art.
1570 Rinvio
Si applicano
alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono,
anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni.
CAPO VI
Della locazione
SEZIONI
I Disposizioni generali
Art.
1571 Nozione
La locazione
è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile
o immobile per un dato tempo (1572 e seguenti), verso un determinato corrispettivo
(att. 180).
Art.
1572 Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione
Il contratto
di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione
(1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923).
Sono altresì
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della
locazione per una durata superiore a un anno (1605).
Art.
1573 Durata della locazione
Salvo diverse
norme di legge (1607, 1629), la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente
i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, e ridotta al
termine suddetto.
Art.
1574 Locazione senza determinazione di tempo
Quando le
parti non hanno determinato la durata della locazione (1616), questa s'intende convenuta:
1) se si
tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione,
di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si
tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità
di tempo a cui è commisurata la pigione;
3) se si
tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato
il corrispettivo;
4) se si
tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per
la durata della locazione del fondo stesso (2923).
Art.
1575 Obbligazioni principali del locatore
Il locatore
deve:
1) consegnare
(1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla
in istato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne
il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).
Art.
1576 Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il locatore
deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate
quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (1609, 1621).
Se si tratta
di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo
patto contrario, a carico del conduttore.
Art.
1577 Necessità di riparazioni
Quando la
cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi
è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta
di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso,
purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Art.
1578 Vizi della cosa locata
Se al momento
della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile
l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto
o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti
o facilmente riconoscibili.
Il locatore
è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova
di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Art.
1579 Limitazioni convenzionali della responsabilità
Il patto
con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa
non ha effetto (1229, 1421 e seguenti), se il locatore li ha in mala fede taciuti
al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della
cosa.
Art.
1580 Cose pericolose per la salute
Se i vizi
della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del
conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione
del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia (1229).
Art.
1581 Vizi sopravvenuti
Le disposizioni
degli articoli precedenti si osservano in quanto applicabili, anche nel caso di
vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.
Art.
1582 Divieto d'innovazione
Il locatore
non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del
conduttore.
Art.
1583 Mancato godimento per riparazioni urgenti
Se nel corso
della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino
al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione
del godimento di parte della cosa locata.
Art.
1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni
Se l'esecuzione
delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e,
in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del
corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità
del mancato godimento.
Indipendentemente
dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte
della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia,
il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art.
1585 Garanzia per molestie
Il locatore
è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento
della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto
a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva
al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio (1168).
Art.
1586 Pretese da parte di terzi
Se i terzi
che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore
è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi
agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia
chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione
del locatore, se non ha interesse a rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).
Art.
1587 Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore
deve:
1) prendere
in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (1176) nel
servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi
dalle circostanze;
2) dare
il corrispettivo nei termini convenuti (1282).
Art.
1588 Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore
risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della
locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti
per causa a lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti).
E' pure
responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha
ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Art.
1589 Incendio di cosa assicurata
Se la cosa
distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto
di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata
alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si
tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale
alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore,
se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve
in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).
Art.
1590 Restituzione della cosa locata
Il conduttore
deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta,
in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento
o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza
di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato
di manutenzione.
Il conduttore
non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.
Le cose
mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
Art.
1591 Danni per ritardata restituzione
Il conduttore
in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo
convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223;
Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti).
Art.
1592 Miglioramenti
Salvo disposizioni
particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per
i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore,
questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo
della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel
caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti
può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art.
1593 Addizioni
Il conduttore
che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della
locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario
preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore
un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni
al tempo della riconsegna.
Se le addizioni
non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento,
si osservano le norme dell'articolo precedente.
Art.
1594 Sublocazione o cessione della locazione
Il conduttore,
salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere
il contratto senza il consenso del locatore (1406).
Trattandosi
di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita
dagli usi.
Art.
1595 Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Il locatore,
senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro
il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora
debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte
le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.
Il subconduttore
non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi
locali (2764).
Senza pregiudizio
delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità (1418) o la risoluzione
del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la
sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui (2909).
Art.
1596 Fine della locazione per lo spirare del termine
La locazione
per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che
sia necessaria la disdetta.
La locazione
senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma
dell'art. 1574 una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine (fissato
dalle norme corporative o, in mancanza, in quello) determinato dalle parti
o dagli usi (954).
Art.
1597 Rinnovazione tacita del contratto
La locazione
si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato
nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato,
non è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.
La nuova
locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata
è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Se è stata
data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti
la volontà del locatore di rinnovare il contratto.
Art.
1598 Garanzie della locazione
Le garanzie
prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della
durata del contratto.
Art.
1599 Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
Il contratto
di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa (2704) anteriore
all'alienazione della cosa (999).
La disposizione
del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in
pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede (1147,
1153).
Le locazioni
di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non
nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (2643 n. 8, 2644).
L'acquirente
è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso
l'alienante (2923).
Art.
1600 Detenzione anteriore al trasferimento
Se la locazione
non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento,
l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente
a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Art.
1601 Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Se il conduttore
è stato licenziato dall'acquirente perché il contratto di locazione non aveva data
certa (2704) anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno
(1223 e seguenti).
Art.
1602 Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente
Il terzo
acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto,
nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
Art.
1603 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è
convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata,
l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando
il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal
caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto
contrario (2923).
Art.
1604 Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il compratore
con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore
fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine
fissato per il riscatto (1500 e seguenti).
Art.
1605 Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione
La liberazione
o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi
al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data
certa (2704) anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento
anticipato eseguito in conformità degli usi locali.
Se la liberazione
o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta
(2643 n. 9, 2644), può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il
triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso
nel giorno del trasferimento (2812, 2918, 2924).
Art.
1606 Estinzione del diritto del locatore
Nei casi
in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo,
le locazioni da lui concluse aventi data certa (2704) sono mantenute, purché siano
state fatte senza frode e non eccedano il triennio.
Sono salve
le diverse disposizioni di legge.
SEZIONE
II
Della locazione
di fondi urbani (l)
Art.
1607 Durata massima della locazione di case
La locazione
di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino
e per due anni successivi alla sua morte.
(Vedere
anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art.
1608 Garanzie per il pagamento della pigione
Nelle locazioni
di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa
di mobili sufficienti (2764) o non presta altre garanzie (1179) idonee ad assicurare
il pagamento della pigione.
Art.
1609 Piccole riparazioni a carico dell'inquilino
Le riparazioni
di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite
dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso,
e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito (2764).
Le suddette
riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
Art.
1610 Spurgo dei pozzi e di latrine
Lo spurgo
dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Art.
1611 Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta
di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del
danno prodotto dall'incendio (1588), proporzionalmente al valore della parte occupata.
Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente
alla parte da lui occupata (1589).
La disposizione
del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione
di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto
cominciare nella sua abitazione.
Art.
1612 Recesso convenzionale del locatore
Il locatore
che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso
nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali
(Cod. Proc. Civ. 657). (tacitamente abrogato dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392,
Leggi Speciali)
Art.
1613 Facoltà di recesso degli impiegati pubblici
Gli impiegati
delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal
contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro
domanda.
Tale facoltà
si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese
successivo a quello in corso alla data della disdetta.
Art.
1614 Morte dell'inquilino
Nel caso
di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed
è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro
tre mesi dalla morte.
Il recesso
si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre
mesi.
SEZIONE
III
Dell'affitto
§ 1 Disposizioni
generali
Art.
1615 Gestione e godimento della cosa produttiva
Quando la
locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile,
l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica
della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti (821) e le
altre utilità della cosa.
Art.
1616 Affitto senza determinazione di tempo
Se le parti
non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse può recedere dal
contratto dando all'altra un congruo preavviso.
Sono salve
(le norme corporative e) gli usi che dispongano diversamente.
Art.
1617 Obblighi del locatore
Il locatore
è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze (817), in
istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata.
Art.
1618 Inadempimenti dell'affittuario
Il locatore
può chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio
della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della
buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.
Art.
1619 Diritto di controllo
Il locatore
può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva
gli obblighi che gli incombono.
Art.
1620 Incremento della produttività della cosa
L'affittuario
può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché
esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano
conformi all'interesse della produzione.
Art.
1621 Riparazioni
Il locatore
è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie.
Le altre sono a carico dell'affittuario (1576).
Art.
1622 Perdite determinate da riparazioni
Se l'esecuzione
delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una
perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore
a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario può domandare una riduzione
del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze,
lo scioglimento del contratto.
Art.
1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
Se, in conseguenza
di una disposizione di legge, (di una norma corporativa), o di un provvedimento
dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta
notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita
e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto (1467)
ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Sono salve
le diverse disposizioni della legge (della norma corporativa) o del provvedimento
dell'autorità.
Art.
1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto
L'affittuario
non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
La facoltà
di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare
non comprende quella di cedere l'affitto.
Art.
1625 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è
convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che
voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'art. 1616.
Quando l'affitto
ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei
mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine
di preavviso.
Art.
1626 Incapacità o insolvenza dell'affittuario
L'affitto
si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione (414 e seguenti) o l'insolvenza
dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia (1179) per
l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
Art.
1627 Morte dell'affittuario
Nel caso
di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro
tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra
parte con preavviso di sei mesi.
Se l'affitto
ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario
in corso alla scadenza del termine di preavviso.
§ 2 Dell'affitto
di fondi rustici
Art.
1628 Durata minima dell'affitto
(Se le norme
corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di
un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo
così stabilito).
Art.
1629 Fondi destinati al rimboschimento
L'affitto
di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine
massimo di novantanove anni.
Art.
1630 Affitto senza determinazione di tempo
L'affitto
a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato
per il tempo necessario affinché l'affittuario possa svolgere e portare a compimento
il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.
Se il fondo
non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo
necessario alla raccolta dei frutti (820).
L'affitto
non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso
di sei mesi.
(Sono salve
le diverse disposizioni delle norme corporative).
Art.
1631 Estensione del fondo
Per l'affitto
a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di
difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le
obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della
vendita (1537).
Artt. 1632-1634
(abrogati)
Art.
1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali
Se, durante
l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora
separati perisce per caso fortuito, l'affittuario può domandare una riduzione del
fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.
Qualora
la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e determinata
alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli
anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento
di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.
La riduzione
non può mai eccedere la metà del fitto.
In ogni
caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa
conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al perimento
è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Art.
1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali
Se l'affitto
ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di
almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una
parte del fitto, in misura non superiore alla metà.
Art.
1637 Accollo di casi fortuiti
L'affittuario
può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati
tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti
potevano ragionevolmente ritenere probabili.
E' nullo
il patto (1421 e seguenti) col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti
straordinari.
Art.
1638 Espropriazione per pubblico interesse
In caso
di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato,
l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo
corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
Art.
1639 Canone di affitto
Il fitto
può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti
del fondo locato.
Art.
1640 Scorte morte
Le scorte
morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario
all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono,
anche se stimate essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa
specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi,
nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro,
secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non
può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e
la pratica dei luoghi.
La disposizione
del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario
ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore
salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte
sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista
la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte
in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente,
al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
Sono salve
(le diverse disposizioni delle norme corporative o) le diverse pattuizioni delle
parti.
Art.
1641 Scorte vive
Quando il
bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato
in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli
seguenti, salvi (le norme corporative o) i patti diversi.
Art.
1642 Proprietà del bestiame consegnato
Qualora
il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della
specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è
stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario
può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
Art.
1643 Rischio della perdita del bestiame
Il rischio
della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi
lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito (1637).
Art.
1644 Accrescimenti e frutti del bestiame
L'affittuario
fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento
che ne deriva (1615).
Il letame
però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
Art.
1645 Riconsegna del bestiame
Nel caso
previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire
bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello
ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in
cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo,
l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza
nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il
valore al tempo della riconsegna.
La disposizione
del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto l'affittuario
ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.
Si applica
altresì la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.
Sono salvi
(le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.
Art.
1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
L'affittuario
uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali
opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo
affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti
per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.
Per l'ulteriore
determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante
si osservano (le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza) gli usi locali.
§ 3 Dell'affitto
a coltivatore diretto (l)
(Vedere
anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, Leggi Speciali)
Art.
1647 Nozione
Quando l'affitto
ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio
o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono (sempre che il
fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono
essere determinati dalle norme corporative) (2079).
Art.
1648 Casi fortuiti ordinari
Il giudice,
con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento
rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario
ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del
fondo.
Art.
1649 Subaffitto
Se il locatore
consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore
e il nuovo affittuario.
Artt. 1650-1651
(abrogati)
Art.
1652 Anticipazioni al'affittuario
Qualora
l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli
le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione
del fondo.
Il credito
del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale (1284).
Artt. 1653-1654
(abrogati)
CAPO VII
Dell'appalto
Art.
1655 Nozione
L'appalto
(2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera
o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art.
1656 Subappalto
L'appaltatore
non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato
autorizzato dal committente (1670).
Art.
1657 Determinazione del corrispettivo
Se le parti
non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di
determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice (2225).
Art.
1658 Fornitura della materia
La materia
necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente
stabilito dalla convenzione o dagli usi (2223).
Art.
1659 Variazioni concordate del progetto
L'appaltatore
non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente
non le ha autorizzate.
L'autorizzazione
si deve provare per iscritto (2725).
Anche quando
le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera
opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni
o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art.
1660 Variazioni necessarie del progetto
Se per l'esecuzione
dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti
non si accordano, spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e
le correlative variazioni del prezzo.
Se l'importo
delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore
può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un equa indennità.
Se le variazioni
sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a
corrispondere un equo indennizzo.
Art.
1661 Variazioni ordinate dal committente
Il committente
può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto
del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori
lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione
del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute
nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o
dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione
dell'opera medesima.
Art.
1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Il committente
ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese
lo stato.
Quando,
nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni
stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo
termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso
inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del
committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).
Art.
1663 Denuncia dei difetti della materia
L'appaltatore
è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo
fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare
esecuzione.
Art.
1664 Onerosità o difficoltà dell'esecuzione
Qualora
per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni
nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una
diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore
o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione
può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo (1467).
Se nel corso
dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche,
idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa
la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Art.
1665 Verifica e pagamento dell'opera
Il committente,
prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.
La verifica
deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di
poterla eseguire.
Se, nonostante
l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica
senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine,
l'opera si considera accettata.
Se il committente
riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché
non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa
pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo
quando l'opera è accettata dal committente (att. 181).
Art.
1666 Verifica e pagamento di singole partite
Se si tratta
di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica
avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento
in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento
fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto
il versamento di semplici acconti (att. 181).
Art.
1667 Difformità e vizi dell'opera
L'appaltatore
è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (1668). La garanzia
non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano
da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati
in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente
deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi
entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore
ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione
contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché
le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta
e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181).
Art.
1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera
Il committente
può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore,
oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del
danno nel caso di colpa dell'appaltatore (1223).
Se però
le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla
sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (2226;
att. 181).
Art.
1669 Rovina e difetti di cose immobili
Quando si
tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga
durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo
o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno
dalla scoperta.
Il diritto
del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.
Art.
1670 Responsabilità lei subappaltatori
L'appaltatore,
per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza,
comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Art.
1671 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente
può recedere dal contratto (16603), anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera
o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute,
dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (1372, 2227).
Art.
1672 Impossibilità di esecuzione dell'opera
Se il contratto
si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza
di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la
parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione
del prezzo pattuito per l'opera intera.
Art.
1673 Perimento o deterioramento della cosa
Se, per
causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima
che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla
(1207), il perimento o il deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi
abbia fornito la materia.
Se la materia
è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento
dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il
resto è a carico dell'appaltatore.
Art.
1674 Morte dell'appaltatore
Il contratto
di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione
della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può
sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento
per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.
Art.
1675 Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore
Nel caso
di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto
a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito,
e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti
in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente
ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali
preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere
dell'ingegno (2578).
Art.
1676 Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente
Coloro che,
alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera
o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente
per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (2900).
Art.
1677 Prestazione continuativa o periodica di servizi
Se l'appalto
ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano, in
quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione
(1559 e seguenti).
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
1678 Nozione
Col contratto
di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo (2761, 2951), a trasferire
persone o cose (1683 e seguenti) da un luogo a un altro (1378).
Art.
1679 Pubblici servizi di linea
Coloro che
per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi di linea per il trasporto
di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano
compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite
o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico (2951).
I trasporti
devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee,
deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni
generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a
parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le
speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime
è nulla (1421 e seguenti), e alla clausola difforme è sostituita la norma delle
condizioni generali (1339, 1419).
Art.
1680 Limiti di applicabilità delle norme
Le disposizioni
di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria
e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione
e dalle leggi speciali.
SEZIONE
II
Del trasporto
di persone
Art.
1681 Responsabilità del vettore
Salva la
responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto
(1218 e seguenti), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del
viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore
porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno (2951).
Sono nulle
le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono
il viaggiatore (1229).
Le norme
di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito (2951).
Art.
1682 Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
Nei trasporti
cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia
il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione
dell'intero percorso.
SEZIONE
III
Del trasporto
di cose
Art.
1683 Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore
Il mittente
deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione,
la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri
estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione
del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore
all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico
del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni
o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
Art.
1684 Lettera di vettura e ricevuta di carico
Su richiesta
del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione,
contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute
per il trasporto.
Su richiesta
del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con
la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una
ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
Salvo contrarie
disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico
possono essere rilasciate con la clausola "all'ordine" (2008 e seguenti).
Art.
1685 Diritti del mittente
Il mittente
può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne
la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche
disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni
derivanti dal contrordine.
Qualora
dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura
o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per
il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare
le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente
non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione
del destinatario (1378).
Art.
1686 Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto
Se l'inizio
o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa
non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente,
provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
Se le circostanze
rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non
sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell'art. 1514 (att. 77),
o se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art.
1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito
o della vendita (att. 83).
Il vettore
ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto
anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione
del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
Art.
1687 Riconsegna delle merci
Il vettore
deve mettere le cose trasportate a disposizione (1177) del destinatario nel luogo,
nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se la riconsegna
non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso
dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente
è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
Art.
1688 Termine di resa
Il termine
di resa, quando sono indicati più termini parziali è determinato dalla somma di
questi.
Art.
1689 Diritti del destinatario
I diritti
nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal
momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero
dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
Il destinatario
non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore
dei crediti derivanti dal trasporto (2761) e degli assegni da cui le cose trasportate
sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare del}e somme dovute sia controverso, il
destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito
(att. 251).
Art.
1690 Impedimenti alla riconsegna
Se il destinatario
è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate,
il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le
disposizioni dell'art. 1686.
Se sorge
controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna
o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le
cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'art. 1514 o, se
sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515
per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente
del deposito o della vendita (att. 83).
Art. 1691
Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine
Se il vettore
ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all'ordine o la
ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore
si trasferiscono mediante girata del titolo (2009 e seguenti).
In tal caso
il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose trasportate,
salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione
risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.
Il possessore
del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine,
deve restituire il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.
Art.
1692 Responsabilità del vettore nei confronti del mittente
Il vettore
che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli
assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa,
è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e
non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione
verso il destinatario (2951).
Art.
1693 Responsabilità per perdita e avaria
Il vettore
è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto,
dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non
prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai
vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello
del destinatario (1218).
Se il vettore
accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non
presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Art.
1694 Presunzioni di fortuito
Sono valide
le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente,
in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito
(att. 181 e seguenti).
Art.
1695 Calo naturale
Per le cose
che data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione
nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano
il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione
non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del
caso non poteva giungere alla misura accertata.
Si deve
tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art.
1696 Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria
Il danno
derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose
trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna (15153).
Art.
1697 Accertamento della perdita e dell'avaria
Il destinatario
ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo
stato delle cose trasportate.
Se la perdita
o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse
disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti
dall'art. 696 Cod. Proc. Civ.
Art.
1698 Estinzione dell'azione nei confronti del vettore
Il ricevimento
senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore
(1689-2) estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa
grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili
al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato
appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento (2964; att. 182).
Art.
1699 Trasporto con rispedizione della merce
Se il vettore
si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo
di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura
diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto
oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere (1737 e seguenti).
Art.
1700 Trasporto cumulativo
Nei trasporti
che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto,
i vettori rispondono in solido (1292 e seguenti) per l'esecuzione del contratto
dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.
Il vettore
chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri
vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto
nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso
contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai
percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio
percorso.
Art.
1701 Diritto di accertamento dei vettori successivi
I vettori
successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato,
lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza
di dichiarazioni, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla
lettera di vettura.
Art.
1702 Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore
L'ultimo
vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti
che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose
trasportate (2761).
Se egli
omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori
precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
1703 Nozione
Il mandato
è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici
per conto dell'altra.
Art.
1704 Mandato con rappresentanza
Se al mandatario
è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le
norme del capo VI del titolo II di questo libro (1387 e seguenti).
Art.
1705 Mandato senza rappresentanza
Il mandatario
che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli
atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi
non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario,
può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del manda, salvo che
ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli
articoli che seguono.
Art.
1706 Acquisti del mandatario
Il mandante
può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito
in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di
buona fede (1153 e seguenti).
Se le cose
acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici
registri (812 e seguenti), il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante.
In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo
di contrarre (2652, n. 2, 2690 n. 1, 2932; att. 183).
Art.
1707 Creditori del mandatario
I creditori
del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione
del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di
beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa (2704)
anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili
iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto
di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo (2915; att.
183).
Art.
1708 Contenuto del mandato
Il mandato
comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma anche quelli che sono
necessari al loro compimento.
Il mandato
generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non
sono indicati espressamente.
Art.
1709 Presunzione di onerosità
Il mandato
si presume oneroso. La misura del compenso (2761), se non è stabilita dalle parti,
è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata
dal giudice.
§ 1 Delle
obbligazioni del mandatario
Art.
1710 Diligenza del mandatario
Il mandatario
è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) con la diligenza del buon padre
di famiglia (1176); ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata
con minor rigore.
Il mandatario
è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare
la revoca o la modificazione del mandato.
Art.
1711 Limiti del mandato
Il mandatario
non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta
a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario
può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante,
e tali che non possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere
che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Art.
1712 Comunicazione dell'eseguito mandato
Il mandatario
deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo
del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore
a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche
se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art.
1713 Obbligo di rendiconto
Il mandatario
deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha
ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti).
La dispensa
preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario
deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229).
Art.
1714 Interessi sulle somme riscosse
Il mandatario
deve corrispondere al mandante gli interessi legali (1284) sulle somme riscosse
per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene
la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Art.
1715 Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
In mancanza
di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso
il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali
ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli
nota all'atto della conclusione del contratto.
Art.
1716 Pluralità di mandatari
Salvo patto
contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente
non ha effetto, se non è accettato da tutte.
Se nel mandato
non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può
concludere l'affare (2203). In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione,
deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni
derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari
hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido (1292 e seguenti)
verso il mandante.
Art.
1717 Sostituto del mandatario
Il mandatario
che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato
o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato
della persona sostituita.
Se il mandante
aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde
soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario
risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante
può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Art.
1718 Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Il mandatario
deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del
mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano
segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi è
urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515
(att. 83).
Di questi
fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso
al mandante.
Le disposizioni
di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli
dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.
§ 2 Delle
obbligazioni del mandante
Art.
1719 Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
Il mandante,
salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari
per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine
il mandatario ha contratte in proprio nome.
Art.
1720 Spese e compenso del mandatario
Il mandante
deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali (1284)
dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta (2761).
Il mandante
deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
Art.
1721 Diritto del mandatario sui crediti
Il mandatario
ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi,
con precedenza sul mandante e sui creditori di questo (2761).
§ 3 Dell'estinzione
del mandato
Art.
1722 Cause di estinzione
Il mandato
si estingue:
1) per la
scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per
il quale è stato conferito;
2) per revoca
da parte del mandante;
3) per rinunzia
del mandatario;
4) per la
morte, l'interdizione o l'inabilitazione (414 e seguenti) del mandante o del mandatario.
Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio
di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il
diritto di recesso delle parti o degli eredi (att. 184).
Art.
1723 Revocabilità del mandato
Il mandante
può revocare il mandato; ma se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei
danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato
conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca
da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta
causa di revoca (2259); non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità
(1425) del mandante.
Art.
1724 Revoca tacita
La nomina
di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del
mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono
stati comunicati al mandatario (1334 e seguente).
Art.
1725 Revoca del mandato oneroso
La revoca
del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare,
obbliga il mandante a risarcire i danni (1223 e seguenti), se è fatta prima della
scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta
causa.
Se il mandato
è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora
non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Art.
1726 Revoca del mandato collettivo
Se il mandato
è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune,
la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra
una giusta causa (2609).
Art.
1727 Rinunzia del mandatario
Il mandatario
che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni (1223 e seguenti)
al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza
giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni
caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa
provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.
Art.
1728 Morte o incapacità del mandante o del mandatario
Quando il
mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta (1425) del mandante,
il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel
ritardo.
Quando il
mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità (414 e seguente) del
mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno
conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto
nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Art.
1729 Mancata conoscenza della causa di estinzione
Gli atti
che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi
nei confronti del mandante o dei suoi eredi (1396).
Art.
1730 Estinzione del mandato conferito a più mandatari
Salvo patto
contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente
si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
SEZIONE
II
Della commissione
Art.
1731 Nozione
Il contratto
di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha per oggetto l'acquisto o la
vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.
Art.
1732 Operazioni a fido
Il commissionario
si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi
del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.
Se il commissionario
concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non
è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato,
salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla
concessa dilazione.
Il commissionario
che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del
contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza
dilazione e si applica il disposto del comma precedente.
Art.
1733 Misura della provvigione
La misura
della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si
determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi
provvede il giudice secondo equità.
Art.
1734 Revoca della commissione
Il committente
può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia
concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che
si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.
Art.
1735 Commissionario contraente in proprio
Nella commissione
di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che
risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 1515, se il committente non ha
diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose
che deve comperare, o può acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in
ogni caso, il suo diritto alla provvigione (1395).
Anche quando
il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può
praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione,
se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che
fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello
corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
Art.
1736 Star del credere
Il commissionario
che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo "star del credere" risponde nei confronti
del committente per l'esecuzione dell'affare.
In tal caso
ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione,
la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è
compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.
SEZIONE
III
Della spedizione
Art.
1737 Nozione
Il contratto
di spedizione è un mandato (1703 e seguenti) col quale lo spedizioniere assume l'obbligo
di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto
(1678) e di compiere le operazioni accessorie (1374 e seguenti).
Art.
1738 Revoca
Finché lo
spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente
può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute
e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata (1725).
Art.
1739 Obblighi dello spedizioniere
Nella scelta
della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere
è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo
il migliore interesse del medesimo (1711).
Salvo che
gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non
ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
I premi,
gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati
al committente, salvo patto contrario.
Art.
1740 Diritti dello spedizioniere
La misura
della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina,
in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo
gli usi del luogo in cui avviene la spedizione (2761, 2951).
Le spese
anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere
sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e
i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Art.
1741 Spedizioniere vettore
Lo spedizioniere
che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte,
ha gli obblighi e i diritti del vettore (1683 e seguenti).
CAPO X
Del contratto
di agenzia
(Vedere
anche Legge 3 maggio 1985, Leggi Speciali sul Commercio).
Art.
1742 Nozione
Col contratto
di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra,
verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Ciascuna
parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa
sottoscritto. (Comma aggiunto dall'art 1, Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303).
Art.
1743 Diritto di esclusiva
Il preponente
non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso
ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona
e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro (1567 e seguenti).
Art.
1744 Riscossioni
L'agente
non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata
attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art.
1745 Rappresentanza dell'agente
Le dichiarazioni
che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e
i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.
L'agente
può chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti) nell'interesse
del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei
diritti spettanti a quest'ultimo.
Art.
1746 Obblighi dell'agente
L'agente
deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute (1711)
e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella
zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei
singoli affari.
Egli deve
altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario (1731 e seguenti),
in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
Art.
1747 Impedimento dell'agente
L'agente
che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso
al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno (1223).
Art.
1748 Diritti dell'agente ed obblighi del preponente
L'agente
ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per gli affari che hanno avuto regolare
esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente
in proporzione della parte eseguita.
La provvigione
è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere
esecuzione nella zona riservata all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente
ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del
contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta.
L'agente
non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Il preponente
deve porre a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni
o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione
del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole,
non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente
inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente
deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione
o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.