ARTT 272-325

CODICE DI PROCEDURA PENALE

LIBRO QUARTO
artt 272-325

TITOLO I

MISURE CAUTELARI PERSONALI

CAPO I

Disposizioni generali

Artt 272-279

272 Limitazioni alle libertà della persona

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente Titolo.

273 Condizioni generali di applicabilità delle misure

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 ( agg. dalla legge 1.03.2001 n. 63)

2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50-54 c.p.) o di non punibilità (45-48, 85 s., 308, 309, 384, 599, 649 c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (150 s. c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena (171 s. c.p.) che si ritiene possa essere irrogata.

 

274 Esigenze cautelari

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l`acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d`ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell`imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l`imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell`imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l`ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

 

275 Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all`entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

2 bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

3. La custodia cautelare in carcere (285) può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all`art. 416 bis del codice penale, o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l`attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, é applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l`età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

5. (Abrogato).

Articolo 275bis Particolari modalità di controllo

(Artcolo aggiunto dall’articolo 16.2 del Dl 341/2000 conv. in L. 19.01.2001 n. 4)

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall’articolo 293, comma 1.

3. L’imputato che ha accettato l’applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

 

276 Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

(Artolo modificato dall’articolo 16.3 del Dl 341/2000 conv. in L. 19..01.2001 n. 4)

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

1ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

 

277 Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari (274) del caso concreto.

 

278 Determinazione della pena agli effetti dell`applicazione delle misure

1. Agli effetti dell`applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione (c.p 81-2.), della recidiva e delle circostanze del reato (59-70 c.p.), fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall`art. 62 n. 4) codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (c.p 633.).

 

279 Giudice competente

1. Sull`applicazione (291) e sulla revoca (299) delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede (disp. di att 91.). Prima dell`esercizio dell`azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (328).

 

CAPO II

Misure coercitive

Artt. 280-286bis

 

280 Condizioni di applicabilità delle misure coercitive

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall`art. 391, le misure previste in questo Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena (278) dell`ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (230 coord.).

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

 

281 Divieto di espatrio

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all`imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l`autorizzazione del giudice che procede (215 coord.).

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l`esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l`utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l`espatrio.

2 bis. Con l`ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente Capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. (Quest`ultimo comma é stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale)

 

282 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

1. Con il provvedimento che dispone l`obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all`imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell`attività lavorativa e del luogo di abitazione dell`imputato.

 

283 Divieto e obbligo di dimora

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all`imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l`autorizzazione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che dispone l`obbligo di dimora, il giudice prescrive all`imputato di non allontanarsi, senza l`autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non &eg

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