ARTT 438-548

CODICE DI PROCEDURA PENALE

LIBRO QUARTO
PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO

Artt.438-443

 

Vedi art223 d.lgs.19.2.1998.n.51

438 Presupposti del giudizio abbreviato*

1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, Fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

6. In caso di rigetto ai sensi del comma5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 ".

* come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

 

441 Svolgimento del giudizio abbreviato*

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423.

6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4 ".

 * come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

442 Decisione*

1-bis. Ai finì della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza ";

 

443 Limiti all`appello*

l. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula

a) le sentenze di proscioglimento (529 s.), quando l`appello tende a ottenere una diversa formula;

b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive .

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna (533), salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall`art. 599 .

* come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99

 

 

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

Artt.444-448

 

Vedi art 224 d.lgs.19.2.1998.n.51

Art 444

1.L`imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l`applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda: l’imputato è tuttavia condannato al pagamento ~delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3 ".

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l`efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

Giurisprudenza

"Impugnazioni (cod. proc. pen. 1988) - Provvedimenti impugnabili - Ordinanza - In genere - Provvedimento dibattimentale di esclusione della parte civile -Inoppugnabilità - Provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di esclusione della parte civile - Impugnabilità - Forma - Fattispecie".

Mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile é sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione é impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza.

(Fattispecie in tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che la possibilità di impugnazione dell'imputato sia limitata al capo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile).
(Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 12 del 13.7.1999

 

445 Effetti dell`applicazione della pena su richiesta

1. La sentenza prevista dall`art. 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (539) né l`applicazione di pene accessorie (c.p 19.) e di misure di sicurezza (c.p 215 sg..), fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall`art. 240 comma 2 c.p. Salvo quanto previsto dall'art 653. anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento (524), la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge (6892), la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

2. Il reato è estinto (136, 137 att.) se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l`imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l`applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

 

 

CIRCOLARE del Ministero dell'Interno 25 novembre 1998 n. 4.

LEGGE N. 16/92. APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI. CAUSA ESTINTIVA EX ART. 445 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

 

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1998, n. 286 )

Ai prefetti della Repubblica

e, p. c.:

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione siciliana

Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Sono pervenuti a questa Direzione generale alcuni quesiti sulla interpretazione del secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale in relazione all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 1990 come modificata dalla legge n. 16 del 1992, che prevede l'ineleggibilità di chi abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

In particolare é stato chiesto di conoscere quali siano le modalità operative della causa estintiva prevista dall'art. 445 del codice di procedura penale, e gli effetti del patteggiamento sulla condizione di ineleggibilità. Dopo aver acquisito il parere concorde di grazia e giustizia, si precisa che sugli effetti della sentenza di "patteggiamento" l'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale dispone tra l'altro che, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza é equiparata ad una pronuncia di condanna.

Sembra quindi corretto sostenere che alla sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta siano ricollegati tutti gli aspetti propri della sentenza di condanna, integrando quindi anche una causa di ineleggibilità. In ordine poi al limite temporale di efficacia della misura inibitoria occorre precisare che l'effetto estintivo proprio del decorso del termine di cinque anni, disciplinato dal secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale (e riguardante il reato e ogni effetto penale), é più ampio di quello previsto dalla riabilitazione.

Siccome per la sentenza di patteggiamento é previsto ex lege un effetto estintivo - connesso al decorso del termine quinquennale ed analogo ma più ampio di quello proprio della riabilitazione -, al fine di evitare che la causa di ineleggibilità possa permanere indefinitamente, con evidenti riflessi di incostituzionalità della disciplina, sembra doversi sostenere che la causa di ineleggibilità derivante dalla sentenza in questione venga meno al decorrere del summenzionato termine, qualora non siano intervenute medio tempore pronunce ostative.

In tal senso si é pronunciata la Cassazione civile, affermando che per il venir meno dell'incapacità legale a ricoprire la carica elettiva, in caso di applicazione della pena su richiesta, é sufficiente il verificarsi della condizione prevista dal secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale. Il mero decorso del tempo determina quindi ipso jure la cessazione dell'efficacia impeditiva dell'eleggibilità conseguente alla sentenza di patteggiamento.

Si deve altresì osservare che per quanto concerne le modalità operative in ordine alla causa estintiva in argomento non é necessaria una pronuncia giudiziale sul punto, derivando tale effetto direttamente dalla legge.

Peraltro, l'effetto estintivo previsto ex lege é subordinato alla condizione che il condannato non abbia commesso ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, circostanza questa che puo' essere accertata tramite l'acquisizione presso l'ufficio del casellario, a norma del primo comma dell'art. 688 del codice di procedura penale, del relativo certificato penale.

446 Richiesta di applicazione della pena e consenso

" 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma I ";*

2. La richiesta e il consenso nell`udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell`imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale(122) e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall`art. 583 comma 3.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato*

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell`imputato.

6. n pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

* come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

447 Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari (326 s.), il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell`altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l`udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all`altra parte. Almeno tre giorni prima dell`udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell`udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all`altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

 

448 Procedimenti del giudice

1. Nell’udienza prevista dall’articolo 447, nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta "..*

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello (594); negli altri casi la sentenza è inappellabile.

  1. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull`azione civile a norma dell`art. 578.

* come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99

 

TITOLO III

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Artt449-452

 

449 Casi e modi del giudizio direttissimo

1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato (380-383), il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l`imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall`arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell`art. 391, un quanto compatibili ( disp. di att.233 )

2. Se l`arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l`imputato e il pubblico ministero vi consentono.

3. Se l`arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo quando l`arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso l`imputato è presentato all`udienza non oltre il quindicesimo giorno dall`arresto.

5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell`interrogatorio (65, 294, 374, 388) ha reso confessione . L`imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato (335). L`imputato in stato di custodia cautelare (284-286) per il fatto per cui si procede è presentato all`udienza entro il medesimo termine.

6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso (12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente (18) per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

 

450 Instaurazione del giudizio direttissimo

1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all`udienza l`imputato arrestato in flagranza (380-383) o in stato di custodia cautelare (284-286).

2. Se l`imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all`udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall`art. 429 comma 1 lett. a), b), c), f), con l`indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell`art. 429 comma 2.

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall`art. 431, formato dal pubblico ministero (138 att.), è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l`avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate (433).

 

451 Svolgimento del giudizio direttissimo

1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli art. 470 e ss.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria (57).

3. Il pubblico ministero, l`imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall`art. 450 comma 2, contesta l`imputazione all`imputato presente.

5. Il presidente avvisa l`imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l`applicazione della pena a norma dell`art. 444.

6. L`imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni.

Quando l`imputato si avvale di tale facoltà il dibattimento è sospeso fino all`udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

 

452 Trasformazione del rito

1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall`art. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l’imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 ".*

* come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

 

TITOLO IV

GIUDIZIO IMMEDIATO

Artt.453-458

 

453 Casi e modi di giudizio immediato

1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata (65, 294, 374, 388) sui fatti dai quali emerge l`evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l`osservanza delle forme indicate nell`art. 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile ( 159, 160) .

2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso (12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente (18) per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

3. L`imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell`art. 419 comma 5.

 

454 Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall`art. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328).

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato (2532) e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

 

455 Decisione sulla richiesta di giudizio immediato

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

 

456 Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell`art. 429 commi 1 e 2

2. Il decreto contiene anche l`avviso che l`imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l`applicazione della pena a norma dell`art. 444 .

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all`imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All`imputato e alla persona offesa unitamente al decreto è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell`imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

 

457 Trasmissione degli atti

1. Decorsi i termini previsti dall`art. 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell`art. 431, al giudice competente per il giudizio.

2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell`art. 433 comma 2.

458 Richiesta di giudizio abbreviato

1. L`imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328) la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato

2. Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso, il giudice fissa con decreto l`udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all`imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli art.438, commi 3 e 5.*

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall`imputato a norma dell`art. 419 comma 5.

* come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99

 

TITOLO V

PROCEDIMENTO PER DECRETO

Artt.459-464

 

459 Casi di procedimento per decreto

). 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito èiscritto nel registro delle notizie dl reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non èammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale ".

** come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

 

460 Requisiti del decreto di condanna

1. Il decreto di condanna contiene:

a) le generalità dell`imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89);

b) l`enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell`eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

d) il dispositivo;

e) l`avviso (disp. di att 141-3.) che l`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l`imputato può chiedere mediante l`opposizione il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438) o l`applicazione della pena a norma dell`art. 444;

f) l`avvertimento all`imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l`avviso che l`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore (96, 100);

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell`ausiliario che lo assiste.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità dell’eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall’articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria*

3.Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ( comma così sostituito dalla legge 6 marzo 2001 n. 60 )

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell`imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.

5. 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato èestinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della •stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena ".

  • come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.96

461 Opposizione

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (disp. di att 140.), l`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace* del luogo in cui si trova l`opponente.

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l`opponente può nominare un difensore di fiducia.

3. Con l`atto di opposizione l`imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 sg.) o l`applicazione della pena a norma dell`art. 444.

4. L`opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l`esecuzione.

6. Contro l`ordinanza di inamissibilità l`opponente può proporre ricorso per cassazione (606).

 *Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

462 Restituzione nel termine per proporre opposizione

1. L`imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell`art. 175.

 

463 Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

1. L`esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all`opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile (648).

2. Se l`opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione

 

464 Giudizio conseguente all`opposizione

1.Se l’opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell’articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l’opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se I’opponente ha chiesto l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell’opponente.* Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l`imputato non abbia formulato nell`atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato .

2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione (disp. di att 141) contestuale all`opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.

3. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna*

4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.

5. Con la sentenza che proscioglie l`imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

  •  * come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99

 

LIBRO VII GIUDIZIO

 

TITOLO I

ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

Artt.465-469

 

465 Atti del presidente del tribunale o della Corte di Assise

1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio (429, 456, 464), può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l`udienza o differirla non più di una volta (disp. di att 143.).

2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private (60, 76, 84, 89), alla persona offesa (90) e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall`art. 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.

 

466 Facoltà dei difensori

1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento (431, 432) e di estrarne copia.

 

467 Atti urgenti

1. Nei casi previsti dall`art. 392, il presidente del tribunale o della Corte di Assise dispone, a richiesta di parte, l`assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento (240 bis disp di att..).

2. Del giorno, dell`ora e del luogo stabiliti per il compimento dell`atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

 

468 Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. Le parti che intendono chiedere l`esame di testimoni (194 sg.), periti (220 sg.) o consulenti tecnici (225, 233) nonchè delle persone indicate dall’articolo 210, *devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l`esame.

2. . Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210, escludendo le testimonianze vietate i dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l’esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo 495 ".*

3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

4 bis. La parte che intende chiedere l`acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale (238) deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l`esame a norma dell`art. 495 .

5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell`incidente probatorio a norma dell`art. 392 comma 2.

469 Proscioglimento prima del dibattimento

  1. Salvo quanto previsto dall`art. 129, comma 2, se l`azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per

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