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Trasformazione di società di persone in societa di capitali
Pubblicato il:
26/09/2010
Massima - Non può essere riconosciuta la riduzione alla metà
dell'Irpeg, prevista dall'art. 105 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per le
imprese operanti nei territori del Mezzogiorno - poi divenuta esenzione
totale ex art. 14 della L. 1° marzo 1986, n. 64 - in caso di trasformazione
di una società di persone già operante - in detti territori - in società di
capitali qualora difetti il necessario requisito della novità
dell'iniziativa produttiva. Né è possibile desumere tale requisito dal già
avvenuto riconoscimento dell'esenzione ai fini dell'Ilor (ex art. 101 del
citato D.P.R. n. 218 del 1978), in quanto il requisito va autonomamente
accertato dal giudice di merito, con riguardo al momento genetico della
trasformazione societaria .
Sent. n. 1359 del 29 gennaio 2003 (ud. del 5 giugno 2002)
della Corte Cass.
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Catastale - Trasformazione di società - Imposta proporzionale
Pubblicato il:
26/09/2010
Massima - Vigente l'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, gli atti di trasformazione di una società erano soggetti all'imposta catastale in misura proporzionale.
Questa Corte, con sentenza 22 febbraio 1991, n. 1965, ha già chiarito che presupposto dell'imposizione catastale, secondo il soppresso art. 21 del D.P.R. n. 635 del 1972 (vigente all'epoca dell'imposizione tributaria), non era un'attribuzione patrimoniale (presupposto, questo, tipico delle imposte di "trasferimento" e non anche dell'imposta catastale), ma la mera esecuzione di una voltura, ancorchè questa fosse stata resa necessaria da una modificazione meramente formale della precedente situazione patrimoniale.
Sent. n. 2789 del 28 marzo 1997
della Corte Cass.
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Tributi erariali indiretti Imposte catastali genere Trasformazione
Pubblicato il:
26/09/2010
Massima - Gli atti di ogni specie di trasformazione societaria non comportano trasferimento patrimoniale, e perciò erano assoggettati ad imposta catastale in misura fissa già in base all'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (sia nel testo originario, sia in quello sostituito
dall'art. 7, D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito in L. 24 luglio 1978, n. 388) e all'art. 15 della Tariffa allegata al decreto stesso, che la prevede per "qualunque altro annotamento non specificamente contemplato". Simile regime impositivo è stato ribadito dall'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990 (approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali), entrato in vigore il primo gennaio 1991 .
Sent. n. 11987 dell'8 agosto 2003 (ud. del 20 novembre 2002)
della Corte Cass.
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registro imposta catastale trasformazione societaria
Pubblicato il:
26/09/2010
Massima - Anche nelle operazioni di trasformazione societaria effettuate ante D.Lgs. n. 347/1990, non potendosi parlare di trasferimento patrimoniale da una società ad un'altra in quanto il soggetto sopravvive alla vicenda modificativa senza perdere la sua identità soggettiva,
l'imposta catastale è dovuta in misura fissa e non proporzionale, non ravvisandosi così alcun sintomo di capacità contributiva. Questo orientamento e conforme ai successivi pronunciamenti della Suprema Corte
Sent. n. 3945 del 18 aprile 1998 (ud. del 10 dicembre 1997)
della Corte Cass.
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trasformazione societa imposte trasferimenti
Pubblicato il:
26/09/2010
Massima - Costituisce principio consolidato che giustifica il rigetto del ricorso dell'Amministrazione in camera di consiglio ex art. 375 del codice di procedura civile (nonostante il pubblico ministero ne avesse chiesto l'accoglimento) l'affermazione secondo cui gli atti di trasformazione di società proprietarie di immobili sono soggetti ad imposta catastale in misura fissa. Ciò anche quando una società di persone si trasformi in una società di capitali e acquisisca così personalità
giuridica.
Sent. n. 10008 del 28 aprile 2006 (ud. dell'8 marzo 2006)
della Corte Cass.
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fondazioni bancarie agevolazioni tributarie
Pubblicato il:
26/09/2010
Come noto la trasformazione di srl in fondazioni e viceversa è ammessa tranne il caso di trasformazione di fondazioni bancarie in societ' di capitale e di societ' di capitali in fondazioni bancarie.
A tal riguardo per quanto concerne le fondazioni bancarie la Suprema Corte mette in evidenza che il compito che il legislatore ha assegnato alle c.d. fondazioni bancarie non appare compatibile con quelli propri degli enti a fiscalità privilegiata. Questa e una delle motivazioni che ha indotto il legislatore ha prevedere il divieto in parola.
Sentenza del 22/01/2009 n. 1593 - Corte di Cassazione
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Imposte sui redditi - Accertamento - Contrasto all'elusione - Fattispecie
Pubblicato il:
26/09/2010
Massima - Il diritto comunitario e nazionale accordano al contribuente piena autonomia negoziale al fine di esercitare la propria attività economica stabilendo altresì il divieto di perseguire quale unico scopo delle operazioni il conseguimento di un vantaggio fiscale altrimenti
indebito. Ai fini dell'applicazione dell'art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 in tema di attività elusive, la disposizione deve essere integralmente soddisfatta in ogni presupposto: carenza di valide ragioni economiche, aggiramento di disposizioni, illegittimo risparmio d'imposta) né la medesima
costituisce fonte per l'irrogazione di sanzioni atteso che il disconoscimento degli effetti dei negozi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria rappresenta essa medesima ammenda per il contegno del contribuente.
Sono ammessi in deduzione i costi sostenuti in relazione ad operazioni poste in essere con soggetti residenti nei paesi aventi regime fiscale privilegiato laddove il contribuente abbia documentalmente soddisfatto l'onere di dimostrazione dell'effettiva attività svolta dall'operatore
economico e dell'interesse alla conclusione delle operazioni.
Sent. n. 6 del 28 gennaio 2009 (ud. del 15 luglio 2008)
della Comm. trib. prov. di Vicenza
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Registro Agevolazioni tributarie Enti creditizi operazioni straordinarie
Pubblicato il:
26/09/2010
Massime - L'art. 7, L. n. 218/1990 (legge Amato), secondo cui ai conferimenti di un'azienda bancaria in un'altra, come alle fusioni e alle incorporazioni si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore
a cento milioni di lire, va interpretato nel senso che ogni imposta conserva la propria autonomia, con la conseguenza che continuano ad applicarsi le tre imposte, per ciascuna delle quali viene applicata l'aliquota dell'uno per mille (con il tetto di cento milioni di lire).
Godono dell'agevolazione di cui all'art. 7, L. n. 218/1990 solo quei conferimenti e quei conseguenti aumenti di capitale sociale che siano funzionali agli scopi di cui all'art. 1 della stessa legge e cioè determinino la trasformazione o l'assorbimento in società per azioni degli
enti pubblici creditizi indicati nel medesimo art. 1.
Sent. n. 16056 del 20 dicembre 2001 (ud. del 20 settembre 2001)
della Corte Cass.
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imposta registro agevolazioni trasformazione
Pubblicato il:
26/09/2010
Massima - Il beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa,accordato dall'art. 39, ultimo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, è applicabile esclusivamente alle operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione di società, ivi espressamente considerate e non si estende agli aumenti di capitale, anche se deliberati in occasione di operazioni di fusione e concentrazione. Ciò in quanto il richiamo all'art. 2 della L. n. 1101 del 1971 contenuto nella norma, è limitato alle condizioni ed ai termini delle operazioni contemplate e non introduce implicitamente anche le operazioni di aumento di capitale tra quelle fruenti del regime agevolato (1).
Sent. n. 4377 del 5 maggio 1994 (ud. del 30 novembre 1993) della Corte Cass., Sez. I civ.
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Ai fini dell'imposta di registro la trasformazione di una società di persone in impresa individuale non realizza una "cessione d'azienda"
Pubblicato il:
26/09/2010
La massima
Ai fini dell'imposta di registro la trasformazione di una società di persone in impresa individuale non realizza una "cessione d'azienda" ma piuttosto un'"assegnazione d'azienda" in capo al socio superstite, con la conseguenza che si applica la tassa fissa e non quella proporzionale.
La Cassazione, condividendo quanto sostenuto dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione addiviene alla soluzione che la "assegnazione di azienda" ad un socio e' soggetta ad imposta fissa
di registro per il combinato disposto di cui all'art. 4, lettera d), n. 2, e lettera a) n. 3, della Tariffa, Parte prima, allegata al T.U. dell'imposta di registro (D.p.R. n. 131/1986) a norma del quale alle assegnazioni ai soci "con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a, singoli rami dell'impresa" si applica la
"tassa fissa" e non quella proporzionale, che si applica invece alle cessioni d'azienda.(n.d.r.).
Corte di Cassazione 16 febbraio 2007 n. 3671
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