dell’associazione nazionale e non nei confronti delle singole sezioni locali. Gli
obblighi e gli oneri tributari, in tal caso, dovranno pertanto essere adempiuti
dall’associazione nazionale, ivi compresa l’iscrizione nell’ Anagrafe delle ONLUS.
La verifica della sussistenza dell’autonoma soggettività tributaria delle
articolazioni periferiche di una organizzazione nazionale, nell’ambito del controllo
previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 luglio
2003, n. 266, comporta un’indagine incentrata sulla volontà statutaria interna dell’ente,
determinativa sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul piano della
governance degli organi. Pertanto, ciò che occorre verificare è l’intensità dei vincoli di
dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte, al fine
di comprendere se l’autonomia goduta sotto il profilo amministrativo, gestionale,
patrimoniale e contabile possa qualificarle come enti giuridicamente autonomi o quali
semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale.
In questa ultima ipotesi, come precisato nella citata circolare n. 22/E del 2005,
“si ha … un unico statuto, un’unica contabilità realizzata attraverso il consolidamento
dei diversi bilanci e un unico numero di codice fiscale e partita IVA” nonché un unico
patrimonio.
Al contrario, come precisato nella risoluzione n. 363 del 2002, qualora si
riscontri la sussistenza di marcati profili di autonomia patrimoniale, amministrativa,
gestionale e contabile delle associazioni locali (condizione che si verifica ad esempio
per le associazioni articolate autonomamente in forma “federativa”), le stesse si
configurano quali enti giuridicamente autonomi da iscrivere autonomamente
nell’anagrafe delle ONLUS.
L’autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile della
articolazione territoriale di una organizzazione nazionale, come sopra precisato,
costituisce il presupposto necessario ai fini dell’autonoma iscrizione nell’anagrafe
delle ONLUS.
In particolare gli elementi in base ai quali l’organizzazione locale può
qualificarsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto da
quello nazionale, sono a titolo esemplificativo: