Legittimità della qualifica di onlus per una fondazione che gestisce una casa di riposo per anziani

La Cassazione non toglie la qualifica di onlus alle case di cura che abbiano come pazienti persone benestanti. I Supremi giudici, con la recente sentenza n. 24883/08, hanno puntualizzato che l'elemento fondamentale da considerare è la finalità solidaristica dell'ente e non lo status dei soggetti assistiti. Una conclusione questa che però in passato ha trovato una posizione nettamente diversa delle Entrate. POSIZIONE DELLE ENTRATE. Secondo l'Agenzia nel concetto di prestazioni rese si devono necessariamente tenere presenti le condizioni socio-economiche dei soggetti proprio per la natura e le finalità delle onlus. I giudici di piazza Cavour hanno evidentemente una visione più aperta dell'Agenzia perché come unica condizione ostativa hanno riconosciuto l'impossibilità di distribuire il surplus realizzato e che questo venga reimpiegato per lo svolgimento dell'attività dell'ente. Per concludere - si legge nella sentenza - la prova dell'indebito utilizzo delle somme corrisposte dai beneficiari delle onlus deve essere fornita dall'Agenzia. In mancanza, un secondo errore commesso dall'amministrazione.

Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 20 maggio-9 ottobre 2008 n. 24883

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