Carte di credito

Sei in Agenti di commercio

Rappresentazione ereditaria: concetto chiarito

Pubblicato il: 15/01/2010



Con la sentenza indicata in epigrafe la Suprema Corte ha prodotto un effetto chiarificatore in una materia assai intricata e che è spesso fonte di dubbi, anche tra gli addetti ai lavori. L'istituto giuridico della "rappresentazione" ereditaria è quello in base al quale l'eredità passa ai discendenti (rappresentanti) se rinunciano figli o fratelli del de cuius (rappresentato) chiamati all'eredità; quindi se il defunto ha istituito erede per testamento un figlio o un fratello e questi non vuole (per rinuncia) o non può (perché pre-morto) acquisire l'eredità, il diritto di accettare la stessa si trasferisce ai discendenti di quel figlio o di quel fratello. La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha però chiarito, ribaltando il giudizio d'appello, che non è possibile subentrare in linea retta o collaterale "all'infinito" nella successione, in forza del predetto istituto, se nel testamento (o per legge) il primo chiamato è un nipote del de cuius. In sostanza quindi, si legge nella sentenza in commento, la cosiddetta "rappresentazione" non opera se il chiamato all'eredità che non può o non vuole accettare è un soggetto diverso dal figlio o dal fratello del defunto e, in particolare, si tratta di un parente in linea collaterale (come è il figlio di un fratello del defunto) oppure anche di un parente in linea retta, quale è il figlio del figlio (suo nipote). La rappresentazione quindi, secondo il combinato disposto degli artt.467 e 468 del codice civile, può si avere luogo all'infinito (sia nella linea retta che nella linea collaterale), ma solo se il primo chiamato all'eredità è un figlio o un fratello del de cuius, mentre non opera se con il testamento viene istituito erede un soggetto diverso, pur se si tratta di un discendente in linea retta del defunto. Così come aveva stabilito in primo grado il Tribunale di Patti, negando l'acquisto ereditario a favore del pronipote del defunto. Corte di Cassazione II sezione civile n.22840 del 28.10.2009.

Leggi il testo integrale

Visualizza Tutti