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Obbligo di informazione a carico del medico

Pubblicato il: 12/07/2010



Sussiste a carico del medico l'obbligo di fornire al paziente una corretta informazione. La violazione di detto obbligo determina il diritto a richiedere il risarcimento del danno anche in assenza di una vera e propria lesione alla salute. Detto obbligo rientra nel dovere di diligenza e perizia, che caratterizzano la prestazione professionale del sanitario, disciplinato dagli art.1175 cc.c e 2236 c.c. Trattasi, infatti, di responsabilità contrattuale che impone, nella fase di esecuzione, la osservanza dei doveri di cura ed informazione. Cass. civ. Sez. III, 09-02-2010, n. 2847

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