Vinciamo in primo grado una causa per danni medici a mio figlio. La compagnia assicuratrice propone ...

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Quesito risolto:
Vinciamo in primo grado una causa per danni medici a mio figlio. La compagnia assicuratrice propone una cifra transattiva che non accettiamo in quanto non la riteniamo sufficiente. Controparte allora chiede la correzione della sentenza in base all'articolo --- cpc ed Il giudice accoglie la richiesta e corregge la sentenza abbassando notevolmente la cifra stabilita.
Senza entrare nel merito dei motivi di correzione, noi non abbiamo accettato la transazione forti di una sentenza del tribunale: a nostro modo di vedere il giudice che ha corretto la sentenza ha recato grave danno economico a nostro figlio, in quanto se avessimo accettato la transazione nostro figlio avrebbe avuto una cifra maggiore di circa ---.--- Euro a quanto stabilito nella correzione della sentenza.
Il quesito è il seguente: esistono basi giuridiche per poter avviare azione legale per danni contro lo Stato? (Mi risulta che i Giudici non possano rispondere direttamente).
Grazie

Inviato: 3405 giorni fa
Materia: Responsabilità medica
Pubblicato il: 30/01/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3399 giorni fa

Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Le specifico che la sentenza è corretta, ove erronea è soggetta ad impugnazione.
L'art.--- c.p.c, infatti, descrive il procedimento di correzione.
In virtù della su citata norma, infatti, se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'art.--- c.p.c primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.
Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.
L'art.--- c.p.c stabilisce che la ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.
Tanto premesso , l'art. ---, comma -, riguardo alle parti della motivazione della sentenza corrette fa decorrere il termine di impugnazione dalla notificazione dell'ordinanza che dispose la correzione. Tale termine è quello di cui all'art.--- c.cp e cioè di -- gg . Ove la notificazione manchi, è pacifico che trovi applicazione il termine di cui all'art.--- c.p.c c.p.c., che decorrerà dalla pubblicazione dell'ordinanza (cfr Cass.-)
La previsione dell'ult. Comma, secondo insegnamento giurisprudenziale, è riferibile solo all'ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche oggettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, e non quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione [C. -----/----;C. -----/----, ove si precisa che il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla data di deposito della relativa ordinanza (o da quella della sua notificazione); C. -----/----
Concludendo lei non deve chiedere i danni allo Stato ma impugnare la sentenza.

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. --- c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento alla luce del disposto dell'art. --- c.p.c., comma -, n. -, a tenore del quale non sono modificabili nè revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto (diversamente da quanto ritenuto con la sentenza qui impugnata, che ha ravvisato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta), deve ritenersi che (solo) la sentenza corretta resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, proprio al fine di verificare se, in virtù del surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato eventualmente già formatosi (cfr. Cass. n. ---- del ---- e, da ultimo, Cass. n. ----- del ----).
Tanto premesso, le suggerisco di impugnare la sentenza nella parte corretta.
Deve però verificare se è stata notificata o meno la ordinanza.
Se non notificata il termine è di sei mesi dal deposito, ex art.--- c.p.cse notificata è di -- gg dalla notifica ex art.--- c.p.c

. Nel caso di correzione della sentenza di primo grado, il termine annuale per proporre appello decorre dalla data del deposito del provvedimento di correzione, se l'errore corretto era tale da suscitare una obiettiva ambiguità sull'effettivo contenuto della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che appartenesse a quest'ultima categoria l'errore col quale la sentenza di primo grado del giudice tributario, in luogo di affermare doversi "rigettare il ricorso", aveva statuito doversi "accogliere il ricorso", ed ha di conseguenza ritenuto che il termine c.d. "lungo" per impugnare la decisione decorresse dalla data del deposito del provvedimento di correzione). (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Siracusa, -- marzo ----)
Sez. V, Sent. n. ----- del ---------- (ud. del ----------
Faccio presente che nel caso innanzi indicato al ordinanza non era notificata.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o assistenza

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