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In materia di sinistri stradali è esclusa la responsabilità penale solo se l'automobilista prova che la sua condotta è immune da qualsiasi addebito

Pubblicato il: 28/07/2010



La condotta del guidatore che ostruisce la carreggiata stradale (tanto più se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, non interrompe il nesso di casualità in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli nel frattempo sopraggiunti. Del resto, l'utente della strada, nel caso di infortunio subito da un terzo, potrebbe andare esente da responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, sì da presentarsi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento. Nella specie, secondo la Corte correttamente era stata ravvisata la colpa nell'eziologia dell'incidente a carico di un automobilista che, procedendo ad andatura elevata ed eccessiva rispetto al contesto della vicenda, perdendo il controllo del proprio autoveicolo, aveva «falciato», provocandone la morte, alcuni utenti della strada che, su un tratto autostradale, poco prima dell'ingresso in una galleria, stavano segnalando la presenza, all'interno della galleria, di un veicolo ivi fermatosi a seguito di incidente. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 25 maggio 2010, n. 19630

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