Premetto che tutta la vicenda è seguita dal mio legale di fiducia, il quale gode di tutta la mia mas...

Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore

Quesito risolto:
Premetto che tutta la vicenda è seguita dal mio legale di fiducia, il quale gode di tutta la mia massima stima, ma essendo un caso delicato mi rivolgo a voi per avere, se possibile, una consulenza legale che mi possa aiutare a concludere la vicenda nel miglior modo possibile, perchè credo che un ulteriore parere, da chi ha esperienza specifica nel settore come voi, possa essere solamente positivo.
A seguito di incidente stradale è deceduta mia moglie e mia figlia ha riportato lesioni gravi.
Io ero alla guida del veicolo, che a seguito di guasto meccanico (perizia CTU che presuppone guasto alla scatola dello sterzo) andavo a sbattere contro un muro.
Tutti e tre gli occupanti del veicolo eravamo senza cinture di sicurezza allacciate.
Dagli accertamenti svolti risulta che rispettavo il limite di velocità, test droga ed alcool negativi, non facevo uso di cellulare, macchina regolarmente revisionata e gomme in ottimo stato.
Si procede con la richiesta risarcimento danni per i trasportati (mia moglie e mia figlia), viene effettuata liquidazione nella seguente modalità :
a mia figlia viene liquidato il danno per le lesioni da lei subite ed il danno morale per la morte di sua madre;
a mio suocero il danno morale per la morte della figlia;
a mio cognato il danno morale per la morte della sorella;
per quanto riguarda la mia posizione non viene liquidato in quanto sono ritenuto responsabile e sotto inchiesta (tutto questo viene detto verbalmente al mio legale).
Su suggerimento del mio legale si attende la chiusura dell'inchiesta giudiziaria nei miei confronti per eventualmente citare in giudizio la compagnia assicurativa.
Nel frattempo l'inchiesta giudiziaria contro di me viene conclusa con sentenza di patteggiamento.
Il mio legale scrive alla compagnia assicurativa chiedendo che venga liquidato il danno patrimoniale e non patrimoniale per la morte di mia moglie, rendendoci disponibile ad un incontro per definire la questione.
La compagnia assicurativa risponde che non è in grado di formulare un'offerta di risarcimento perchè "ai sensi dell'art. --- del D.Lgs. ---/---- non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il conducente del veicolo responsabile del sinistro".
Il mio legale contatta la compagnia dicendo loro che non stiamo chiedendo il risarcimento danno per me come conducente ma il risarcimento quale erede di mia moglie (trasportata).
La compagnia ritiene che io non sia terzo e ci invita a documentare possibilmente con delle sentenza di casi simili dove ci sia stata una liquidazione del sinistro.
Ad oggi siamo fermi qui, il mio legale sta approfondendo la questione ed è per questo che sto chiedendo a voi una consulenza legale che mi possa permettere di affrontare meglio la questione.
Spero vivamente di essere stato il più chiaro possibile, resto chiaramente a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti e seguendo la vostra impostazione, se ritenete di poter formulare una consulenza scritta oppure darmi delle indicazioni con eventuali citazioni di sentenze, resto in attesa di un vostro preventivo.
Un Cordiale Saluto


Inviato: 3564 giorni fa
Materia: Infortunistica stradale
Pubblicato il: 23/07/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3563 giorni fa
Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Nonostante le accurate ricerche effettuate in questi giorni, ho rinvenuto una sentenza, che riporto, dalla quel si potrebbe trarre il principio secondo il quale il conducente non può gire iure proprio per il risarcimento del danno morale ma può agire iure successionis.
Sul punto il Tribunale di Roma ha statuito come appresso.
Il conducente di un veicolo a motore possa domandare, nei confronti del proprietario del veicolo stesso (e del suo assicuratore della r.c.a.), il risarcimento del danno morale patito in conseguenza della morte del prossimo congiunto, trasportato sul veicolo medesimo. La risposta è stata per la negativa, in quanto, qualora vi fosse responsabilità del conducente, questi non avrebbe alcun titolo, in quanto responsabile del sinistro; qualora, invece, non fosse responsabile, il conducente dovrebbe rivolgersi aliunde, non essendo ontologicamente concepibile la responsabilità solidale del proprietario:
“Il conducente di un veicolo a motore non ha titolo per domandare nei confronti del proprietario del veicolo stesso (e del suo assicuratore della r.c.a.) il risarcimento del danno morale patito in conseguenza della morte del prossimo congiunto, trasportato sul veicolo, in quanto delle due l'una: o il conducente è responsabile del sinistro, ed allora egli non può pretendere il risarcimento di un danno (quello morale) che lui stesso ha cagionato a se medesimo; ovvero il conducente non è responsabile del sinistro, ed allora non può invocare la responsabilità del proprietario, ex art. ---- comma - c.c., e del suo assicuratore”.
Tribunale Roma, -- giugno ---- Rainaldi c. Soc. Assitalia assicur. e altro Giur. romana ----, ---
Diversa sarebbe la soluzione, nel caso il conducente agisse non jure proprio (per il danno morale), bensì jure ereditatis (ad esempio, per il danno biologico subito dal prossimo congiunto, successivamente deceduto): eserciterebbe, in tal guisa, un diritto maturato in capo al terzo, e pertanto pienamente risarcibile.
Purtroppo ho solo la massima e non la sentenza per esteso.
In ogni caso, il principio è chiaro.
Non spetta il danno morale proprio ma quello biologico, quale erede del congiunto trasportato si.

Non vi è dubbio che i trasportati siano terzi, sicchè il conducente erede del trasportato subentra nella stessa posizione del terzo.
Riporto una massima della cassazione penale che potrebbe essere utile ad illustrare detto concetto.
La posizione di "terzo", quale delineata dalla legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non può riconoscersi al conducente di un veicolo responsabile del sinistro; ciò alla luce dello stesso dettato normativo, che esclude che detta posizione possa essergli attribuita. La copertura assicurativa obbligatoria, invero, è prevista solo per i terzi trasportati; qualità che certo non può essere riconosciuta a colui che si trovava alla guida del furgone e la cui condotta di guida è stata riconosciuta come una delle cause del mortale incidente. Né la posizione di "terzo", nel senso inteso dalla richiamata normativa, possono reclamare i familiari del conducente, odierne parti civili, che nessun rapporto diretto hanno avuto con l'incidente, non essendone stati in alcun modo personalmente coinvolti, né con il veicolo incidentato. (Cass pen -----/----)
la sentenza afferma il principio, secondo il quale i terzi sono trasportato, sicchè lo è anche l-erede.
Resto a disposizione per eventuali richieste di chiarimento o assistenza.

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