Massima - Costituisce principio consolidato che giustifica il rigetto del ricorso dell'Amministrazione in camera di consiglio ex art. 375 del codice di procedura civile (nonostante il pubblico ministero ne avesse chiesto l'accoglimento) l'affermazione secondo cui gli atti di trasformazione di società proprietarie di immobili sono soggetti ad imposta catastale in misura fissa. Ciò anche quando una società di persone si trasformi in una società di capitali e acquisisca così personalità
giuridica.
Sent. n. 10008 del 28 aprile 2006 (ud. dell'8 marzo 2006)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Magno, Rel. Napoletano
Imposte sui trasferimenti - Imposta catastale - Trasformazione di società -
Applicazione in misura fissa - Art. 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 -
Art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635
Massima - Costituisce principio consolidato che giustifica il rigetto
del ricorso dell'Amministrazione in camera di consiglio
ex art. 375 del
codice di procedura civile (nonostante il pubblico ministero ne avesse
chiesto l'accoglimento) l'affermazione secondo cui gli atti di
trasformazione di società proprietarie di immobili sono soggetti ad imposta
catastale in misura fissa. Ciò anche quando una società di persone si
trasformi in una società di capitali e acquisisca così personalità
giuridica.
Fatto e Diritto - La società indicata in epigrafe proponeva ricorso
avverso l'avviso di liquidazione con il quale, in riferimento alla delibera
di trasformazione, registrata il 2 gennaio 1985, di essa società da S.n.c.
in S.p.a., veniva applicata l'imposta proporzionale sul valore degli
immobili che risultava nel bilancio di trasformazione.
La Commissione tributaria di I grado accoglieva il ricorso e la
sentenza veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della
Toscana sul rilievo che andava applicata l'imposta fissa e non quella
proporzionale non configurandosi, nel caso di trasformazione di società,
trasferimento del patrimonio dall'una all'altra società.
Con atto notificato in data 9 marzo 2000 il Ministero delle finanze ha
proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo con il quale
si è dedotta violazione e falsa applicazione dell'
art. 21 del D.P.R.
n. 635/1972 rilevandosi che presupposto dell'imposta catastale del 4 per
mille non è né un trasferimento né un attribuzione patrimoniale, bensì
l'esecuzione di una voltura catastale.
La società contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da
memoria.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato
nonostante le opposte conclusioni del Procuratore generale.
Preliminarmente, questa Corte deve ricordare che, con la sentenza n. 12384
del 2005, ha stabilito il principio secondo cui "l'inammissibilità della
pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte di
Cassazione ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 375 del codice di procedura civile, ovvero che emergano
condizioni incompatibili con la trattazione abbreviata, nel qual caso
rinvia la causa alla pubblica udienza. Ove la Corte, viceversa, ritenga che
la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con
l'immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza
dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero fossero,
all'opposto, per la manifesta infondatezza e viceversa".
Nella specie, la Corte non ritiene che vi siano condizioni
incompatibili con la trattazione abbreviata, poiché emerge dall'esame dello
stesso ricorso del contribuente, oltre che dalla sentenza impugnata, la non
fondatezza del primo.
Passando all'esame del merito osserva il Collegio che, come affermato
da questa Suprema Corte nella sentenza n. 7285/2001, la trasformazione
comporta solo il mutamento del tipo della società trasformata, che non si
estingue, ma continua ad esistere, "conservando" i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione, come è precisato dall'
art. 2498, comma 3,
del codice civile, la cui formulazione, specie se posta a raffronto con
quella utilizzata nell'art. 2504, ultimo comma, dello stesso codice per
descrivere gli effetti della fusione, è illuminante e sta ad indicare, in
modo inequivoco, che in caso di trasformazione l'individualità della
società trasformata non viene meno.
Queste conclusioni restano valide anche quando, come nel caso di
specie, la trasformazione comporti l'acquisto della personalità giuridica
da parte di una società che prima ne era sprovvista, perché appartenente ad
uno dei tipi regolati nei Capi III e IV del Titolo V del codice civile.
Dette società, infatti, ancorché prive di personalità giuridica, sono
considerate dall'ordinamento quali centri di imputazione di situazioni
giuridiche distinti dalle persone dei soci, anche nell'ambito dei diritti
reali (artt. 2659 e 2839 del codice civile). E ciò porta a ritenere che,
anche in tal caso, la società trasformata "sopravvive alla vicenda
modificativa senza ... perdere la sua identità soggettiva" e che, pertanto,
tutto il suo patrimonio, mobiliare e immobiliare, continua ad appartenere
alla medesima società, pur nella sua nuova veste, senza essere oggetto di
alcuna vicenda traslativa (Cass. 18 aprile 1998,
n. 3945).
L'entrata in vigore del D.Lgs. 31 ottobre 1990,
n. 347, il quale
dispone espressamente l'applicazione dell'imposta in misura fissa per le
volture eseguite in dipendenza di atti che non comportano il trasferimento
della proprietà di beni immobili o di diritti reali immobiliari (
art. 10),
ha chiarito definitivamente che allo stesso trattamento debbono ritenersi
assoggettate quelle effettuate a seguito della trasformazione di una
società, che pure non è esplicitamente menzionata dalla norma in questione.
Ma, come questa Corte ha già avuto occasione di puntualizzare, a non
diverse conclusioni doveva giungersi sotto la vigenza della disciplina
abrogata, applicabile nella specie
ratione temporis posto che, a norma
dell'
art. 21, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, la determinazione
dell'imposta in misura proporzionale (anziché fissa) presupponeva
l'esistenza di un atto traslativo e, in quanto tale, assoggettato
all'imposta proporzionale di registro (Cass.
n. 3945/1998, n. 7285/2001, n.
10359/2003, n. 8856/2003 e
n. 11987/2003).
Ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 375 del codice di
procedura civile il ricorso pertanto va rigettato con sentenza in camera di
consiglio.
Considerato che l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato si è
andato consolidando solo di recente stimasi compensare le spese della
presente fase del giudizio.
P.Q.M. - la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio
di legittimità.