Massima - Gli atti di ogni specie di trasformazione societaria non comportano trasferimento patrimoniale, e perciò erano assoggettati ad imposta catastale in misura fissa già in base all'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (sia nel testo originario, sia in quello sostituito
dall'art. 7, D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito in L. 24 luglio 1978, n. 388) e all'art. 15 della Tariffa allegata al decreto stesso, che la prevede per "qualunque altro annotamento non specificamente contemplato". Simile regime impositivo è stato ribadito dall'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990 (approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali), entrato in vigore il primo gennaio 1991 .
Sent. n. 11987 dell'8 agosto 2003 (ud. del 20 novembre 2002)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Riggio, Rel. Giancola
Tributi erariali indiretti - Imposte catastali - In genere - Trasformazione
societaria - Atti - Imposta catastale in misura fissa - Applicabilità -
Fondamento - Art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 - Art. 7, D.L. 26
maggio 1978, n. 216, convertito in L. 24 luglio 1978, n. 388
Massima - Gli atti di ogni specie di trasformazione societaria non
comportano trasferimento patrimoniale, e perciò erano assoggettati ad
imposta catastale in misura fissa già in base all'
art. 21, D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 635 (sia nel testo originario, sia in quello sostituito
dall'
art. 7, D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito in L. 24 luglio 1978,
n. 388) e all'
art. 15 della Tariffa allegata al decreto stesso, che la
prevede per "qualunque altro annotamento non specificamente contemplato".
Simile regime impositivo è stato ribadito dall'
art. 10, comma 2, D.Lgs. n.
347/1990 (approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecarie e catastali), entrato in vigore il primo gennaio 1991
(1).
Fatto - Ricevuta la denuncia di avveramento della condizione sospensiva
apposta all'atto registrato il 18 aprile 1989, di trasformazione da società
in nome collettivo in società a responsabilità limitata, l'Ufficio del
Registro di Trento notificava alla S.r.l. H.L. l'avviso di liquidazione
dell'imposta catastale nella misura dello 0,4% sul valore del compendio
immobiliare societario, valore desunto dall'allegato perizia di stima dei
beni.
La società impugnava l'avviso sostenendo l'inesistenza del presupposto
impositivo ed in subordine l'illegittimità del riferimento al valore
indicato nella perizia di stima, in luogo di quello risultante dal bilancio
societario. L'adìta Commissione tributaria di primo grado di Trento
accoglieva il ricorso. Con sentenza del 20 giugno-17 novembre 1997 la
Commissione tributaria di secondo grado di Trento respingeva l'appello
dell'Ufficio del Registro. Confermava che nel caso di trasformazione di una
società di persone in società di capitali non ricorreva il presupposto
dell'imposta catastale, "costituito da una nuova iscrizione o dal
cambiamento di quella originaria conseguente ad un mutamento "dell'assetto
catastale" per l'insorgenza di un nuovo soggetto giuridico o ad un
trasferimento di ricchezza, che comporti il conseguente onere di
registrazione".
L'Amministrazione delle finanze ha proposto ricorso avverso questa
sentenza sulla base di un unico motivo. La società H.L. non ha resistito.
Diritto - L'Amministrazione delle finanze dello Stato censura la
decisione resa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento,
deducendo la violazione dell'art. 21, D.P.R. 26 ottobre, n. 635 e falsa
applicazione dell'art. 10, D.Lgs. n. 31 ottobre 1990, n. 347 (art. 360, n.
3 del codice di procedura civile). Sostiene che il presupposto per
l'applicazione dell'imposta catastale, a prescindere della ricorrenza o
meno di un trasferimento immobiliare e di un valore accertato ai fini
dell'imposta di registro o di successione, atteso anche il criterio
sussidiario di cui all'art. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, richiamato
dall'art. 21 del medesimo D.P.R.
La censura è infondata.
Giova premettere che secondo il costante orientamento di questa Corte
(Cass. 4 luglio 2000, n. 10254; Cass.13 settembre 2002, n. 13434). "In tema
di società, ogni specie di trasformazione comporta soltanto il mutamento
formale di un organizzazione societaria già esistente, non la creazione di
un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché, l'ente trasformato,
quand'anche consegua la personalità giuridica della quale era sprovvisto,
non si estingue per rinascere sotto altra forma, né da altro luogo ad un
nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla
vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua
la sua identità soggettiva, con la conseguenza che tutto il patrimonio
(mobile e immobile) della società trasformata deve essere considerato,
automaticamente e senza possibilità d'eccezione alcuna di proprietà della
medesima società della medesima società, pur nella sua veste e
denominazione".
Nella specie deve, quindi, escludersi che la trasformazione da società
in nome collettivo in società a responsabilità limitata abbia comportato un
trasferimento patrimoniale e specificatamente immobiliare da società a
società. Tale rilievo appare sufficiente a precludere l'applicazione
dell'imposta catastale nella misura prevista dall'art. 21, comma 1, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, dovendosi riconfermare il condivisibile
principio già espresso da questa Corte e fondato non solo sul rapporto fra
gli artt. 3 e 21, D.P.R. n. 635/1972, secondo il quale "Anche nella vigenza
dell'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (sia nel testo originario, sia
in quello sostituito dall'art. 7 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216,
convertito in L. 24 luglio 1978, n. 388 - così come, pacificamente,
dell'entrata in vigore (primo gennaio 1991) dell'art. 10, comma 2, del
D.Lgs. n. 347/1990 (approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecarie e catastali) - gli atti di ogni specie di trasformazione
societaria, in quanto non comportano trasferimento patrimoniale, debbono
ritenersi assoggettati ad imposta catastale in misura fissa, quale
determinata dell'art. 15 della Tariffa, allegata al decreto, che la prevede
per "qualunque altro annotamento non specificatamente contemplato". D'altra
parte anche gli artt. 5 e 9 della medesima tariffa, allegata al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 635, nel differenziare, in base all'esistenza o meno di
effetti traslativi immobiliari, la misura del prelievo fiscale sulle
trascrizione degli atti e delle sentenze, determinandolo in misura fissa
ove l'atto non comporti un trasferimento immobiliare, appare ulteriormente
confermare l'esposto principio.
Per tali rilievi il riscontro dell'Amministrazione finanziaria deve
essere respinto.
P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso dell'Amministrazione finanziaria
deve essere respinto.