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L'esigenza di abbattere in via generale ed immediata le barriere architettoniche non riguarda le sale cinematografiche aperte al pubblico

Pubblicato il: 07/10/2010



L'esigenza di abbattere in via generale ed immediata le barriere architettoniche riguarda unicamente gli "edifici e spazi pubblici". Pertanto, il fatto che una sala cinematografica privata sia aperta al pubblico non comporta, ai sensi della ripetuta legge n. 104/1992 e del regolamento attuativo, la completa parificazione agli edifici pubblici per quanto riguarda la disciplina relativa alle barriere architettoniche. Dette conclusioni si pongono anche in stretta consonanza con il principio enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza 4 luglio 2008, n. 251, nella quale, proprio con riferimento alla pretesa del remittente di imporre l'eliminazione delle barriere architettoniche pure negli edifici esistenti, si sottolinea che viene richiesta una pronuncia additiva "che non può essere considerata costituzionalmente obbligata in quanto è diretta a privilegiare una delle possibili forme di intervento a favore delle persone disabili, in sostituzione di un sistema caratterizzato dalla concreta valutazione anche di altri interessi, dai quali non possono escludersi quelli relativi agli oneri economici eventualmente derivanti, allo stato, dalla forma di tutela prescelta. Consiglio di Stato Sezione 4, Sentenza del 3 agosto 2010, n. 5151

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