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Va escluso che l'esigenza del condannato di difendersi in un processo interno sia di ostacolo al trasferimento all'estero

Pubblicato il: 18/10/2010



Va escluso che l'esigenza del condannato di difendersi in un processo interno sia di ostacolo al trasferimento all'estero. Infatti, la facolta' riconosciuta dalla Legge n. 69 del 2005, articolo 24, di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del MAE implica una valutazione di opportunita' che deve tenere conto, tra l'altro, della comparazione della gravita' dei reati, della loro data di consumazione, della complessita' dei procedimenti, della fase e del grado in cui essi si trovano, della entita' della pena da scontare e delle modalita' della esecuzione. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 29 settembre 2010, n. 35181

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