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Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

Distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui ovvero programmi, informazioni o dati appartenenti ad altri è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La L.547/93 è intervenuta altresì inserendo nel codice penale una speciale ipotesi di danneggiamento relativo ai sistemi informatici e telematici. Si tratta dell’art. 635 bis c.p. che prevede l’ipotesi di chi distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui ovvero programmi, informazioni o dati appartenenti ad altri e sanziona tale condotta con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La nota individuatrice del danneggiamento riguardante il settore informatico è quella del suo potere di incidere quasi esclusivamente sul software (ferme restando l’integrità fisica della parte hardware e, di conseguenza, la sua successiva utilizzabilità una volta immesso nella struttura un nuovo complesso di istruzioni) o sui dati e/o sulle notizie in esso contenute”.

Nel 2° comma dell’art.635 bis, è contenuto un richiamo alle aggravanti di cui al 2° comma dell’art. 635 (molte delle quali però inapplicabili al danneggiamento informatico per la diversità dell’oggetto materiale della condotta) ed è prevista un’aggravante speciale, con riferimento “all’abuso della qualità di operatore di sistema”, la quale sussiste quando l’agente abbia strumentalizzato la predetta qualità ai fini della realizzazione della condotta: l’aggravante de qua non intende riferirsi alla titolarità astratta di una particolare qualifica professionale o tecnica nel settore informatico, ma vuole piuttosto sottolineare il momento di collegamento funzionale (anche se occasionale) di un determinato soggetto per ragioni inerenti ai suoi compiti professionali, con il sistema informatico.

Peraltro, la previsione di cui all’art. 635 bis c.p. trova applicazione “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” e da un punto di vista strettamente oggettivo, legato al diverso trattamento sanzionatorio previsto, deve ritenersi, nel caso in cui ricorra, la configurazione del più grave il reato di cui all’art. 420 c.p. che disciplina il delitto di attentato a impianti di pubblica utilità e prevede l’applicazione di una pena da uno a quattro anni di reclusione, non apparendo ipotizzabile fra le due fattispecie una forma di concorso.

La norma di cui all’art. 420 c.p. è stata completamente sostituita dalla L. 547/93 e nella sua nuova formulazione sanziona la condotta di chi commetta un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti. Si deve trattare di sistemi, dati, ecc. appartenenti a soggetti pubblici o privati, che abbiano complessità e rilevanza tali da far sì che un attentato agli stessi sia fonte di immediato pericolo per l’ordine pubblico o per gli interessi socio-economici della collettività.
Nel 3° comma è contenuta la previsione della fattispecie aggravata, unica per entrambe le ipotesi dei precedenti commi, e concernente sia il caso che dall’attentato derivi la distruzione o il danneggiamento o l’interruzione, anche parziale, del funzionamento dell’impianto, sia che le stesse conseguenze si producano rispetto ai sistemi informatici o telematici ovvero ai dati, alle informazioni o ai programmi in essi contenuti.

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