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Nelle cause di responsabilità medica, il paziente che agisce in giudizio deve deve solo provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario

Pubblicato il: 10/03/2011



Nelle cause di responsabilità medica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve solo provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento, pur non potendo ciò tradursi né comportare una sorta di responsabilità oggettiva in capo al sanitario convenuto, ossia di un titolo di responsabilità che prescinda dall'accertamento in capo allo stesso di un addebito colposo. Ciò anche perché incombe pur sempre sul creditore, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, (fatte salve alcune ipotesi in cui il danno può ritenersi in re ipsa in ragione del diritto violato), l'onere di provare il danno-conseguenza ex artt. 1223 e ss. e art. 2059 c.c., in applicazione del principio dell'onere della prova sul nesso di causalità giuridica tra l'evento dannoso determinatosi e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili che ne siano conseguenza immediata e diretta. Ai fini della ricostruzione del citato nesso causale, anche in materia di responsabilità medica (come del resto per la responsabilità civile in genere), vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, diversamente da quanto accade nel capo penale dove, invece, occorre la regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Tribunale Genova Sezione 2 Civile, Sentenza del 25 gennaio 2011, n. 356

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