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In tema di espropriazione per pubblica utilita', si ritiene che gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo

Pubblicato il: 17/03/2011



In tema di espropriazione per pubblica utilita', si ritiene che gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti gia' rilasciata la concessione in sanatoria, per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valore venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta la sola area, si' da evitare che l'abusivita' degli insediamenti possa concorrere anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo. La stessa regola vale anche per le ipotesi di espropriazione cosiddetta larvata previste dalla Legge n. 2359 del 1865, articolo 46, atteso il necessario raccordo tra l'indennizzo previsto da tale norma e l'indennita' di espropriazione (anche se regolata da leggi speciali) e cio' pure se il danno lamentato consista proprio nella diminuzione di godimento dell'immobile abusivo, poiche' e' principio di carattere generale desumibile dalla normativa sia urbanistica, che espropriativa (Legge n. 865 del 1971, articolo 16, comma 9), quello per cui il proprietario non puo' trarre alcun beneficio dalla sua attivita' illecita (Cass., 14.12.2006, n. 26260; Cass., 30.1.2006, n. 25526; Cass., 12.5.2003, n. 7269). Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 21 febbraio 2011, n. 4206

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