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Il datore di lavoro non può collocare unilateralmente il lavoratore in aspettativa non retribuita

Pubblicato il: 11/05/2011



A prescindere dalla computabilità o meno di talune assenze ai fini del computo del periodo di comporto...risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell'obbligazione retributiva sia, nel caso di specie, con la norma contrattuale collettiva di cui all'art. 18, comma 3, che espressamente prevede che l'aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 aprile 2011, n. 9346

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