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L'assistenza al padre disabile non sempre esonera il lavoratore dal trasferimento

Pubblicato il: 11/10/2011



Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuita' un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dalla Legge n. 104 del 1992, articolo 33, comma 5, non si configura come assoluto ed illimitato, giacche' esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - puo' essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico - in un danno per l'interesse della collettivita', gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Ordinanza del 5 settembre 2011, n. 18223

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