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Integra il reato di interruzione di un pubblico servizio, l'aver lasciato per due ore i pazienti in attesa

Pubblicato il: 04/11/2011



Ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'articolo 340 cod. pen., non ha rilievo che l'interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, atteso che la predetta fattispecie incriminatrice tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessita', ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (Cass. pen. sez. 6, 35071/2007 Rv. 238025); Il reato de quo si realizza anche se l'interruzione o il turbamento della regolarita' dell'ufficio o del servizio siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalita' delle attivita' (Cass. pen. sez. 6, 334/2008 Rv.); Pertanto, anche la condotta che determini una temporanea alterazione, purche' oggettivamente apprezzabile, nella regolarita' dell'ufficio o del servizio, e' idonea a realizzare l'azione esecutiva del delitto in questione (Cass. pen. sez. 5, 27919/2009 Rv. 244337). Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 6 ottobre 2011, n. 36253

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