Sei in Utilità


Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione

Pubblicato il: 07/11/2011



Il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzieta' del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l'attivita' di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato. Non integra, pertanto, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, in quanto tale comportamento: - non e' posto in essere da un soggetto in posizione di terzieta' e non ha autonoma rilevanza, ma e' invece meramente accessorio al rapporto di meretricio instauratosi tra prostituta e frequentatore, rapporto (non sanzionato penalmente) che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello ove la prostituta si pone in attesa dei clienti (Cass., sez. 3, 19.11.2004, n. 44918, P.M. in proc. De Virgilio); - pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice (Cass., sez. 3, 23.4.2001, n. 16536, P.M. in proc. Mazzanti); - costituisce condotta accessoria alla consumazione del rapporto, che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignita' personale della prostituta (Cass., sez. 3, 21.1.2005, n. 1716, P.M. in proc. Di Teodoro). Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 7 ottobre 2011, n. 36392

Leggi il testo integrale

Visualizza Tutti