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La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione, unitamente al rapporto processuale penale, anche di quello civile inserito nel processo penale

Pubblicato il: 08/02/2010



In tema di azione civile esercitata nel processo penale, deve ritenersi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione, unitamente al rapporto processuale penale, anche di quello civile inserito nel processo penale" (in termini, Sez. 4, n. 58/2001, in CED Rv. 219149): la esistenza e permanenza in vita dell'imputato, difatti, costituisce il presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale anche civilistico, essendo certamente inapplicabili in sede penale gli istituti civilistici della successione nel processo (articolo 110 c.p.c.), della interruzione del processo (articoli 299 e seg. c.p.c.) e della sua estinzione (articoli 307 e seg. c.p.c.); cessando, quindi, ogni rapporto processuale nei confronti dell'imputato nel processo penale (per il suo venir fisicamente meno), viene a cessare anche quell'elemento di collegamento che consentiva di far accedere a quello il rapporto processuale civile nei suoi confronti; conseguenza, questa, che esplica i suoi effetti anche nei confronti del responsabile civile, atteso che la posizione di questo (soggetto che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell'imputato: articolo 185 c.p.; "responsabile civile per il fatto dell'imputato": articolo 83 c.p.p., comma 1) e' intimamente connessa e collegata a quella dell'imputato: in tal senso cfr., ex plurimis: Sez. 6, n. 16812 del 25/09/1988 Ud. (dep. 30/11/1989) Rv. 182716; Sez. 6, n. 2071 del 16/12/1995 Ud. (dep. 23/02/1996) Rv. 204154. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 17 dicembre 2009, n. 48308

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