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La somministrazione di lavoro
Le parti del rapporto di lavoro, la prestazione lavorativa e il contratto di somministrazione di lavoro.
Il contratto
l D. lgs n 267\2003 come modificato dal D. lgs n. 251\2004 ha introdotto l’istituto della somministrazione del lavoro o staff leasing. Con l’introduzione di tale modello contrattuale viene abrogata la disciplina del lavoro interinale.
La disciplina contrattuale è stata modificata dal dl 34/2014.
Parti
Nel contratto di staff leasing le parti del rapporto di lavoro sono tre:
- il somministratore, ovvero l’impresa che affitta il personale il quale assume e fornisce i lavoratori;
- l’impresa utilizzatrice, che utilizza la prestazione lavorativa per soddisfare le proprie esigenze;
- i lavoratori.
Il somministratore deve avere determinati requisiti soggettivi ed oggettivi e deve essere iscritto in apposito Albo presso il Ministero del Lavoro.
I lavoratori svolgono la prestazione lavorativa, per tutta la durata della somministrazione, sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.
Tipologie di contratto
Il contratto di somministrazione può essere concluso a tempo determinato o indeterminato.
In quest’ultimo caso i lavoratori rimangono a disposizione del somministratore per i periodi nei quali non sono occupati presso un utilizzatore.
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è ammesso solo per talune categorie di lavoratori dettagliatamente descritte dalla legge e dalla contrattazione collettiva tra cui a titolo esemplificativo si ricordano i sevizi di assistenza e consulenza nel settore informatico, attività di marketing ed analisi di mercato, per la gestione di call -center, servizi di pulizia custodia e portineria.
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare:
- estremi dell’autorizzazione del somministratore e numero dei lavoratori da somministrare;
- eventuali rischi per la salute del lavoratore;
- data di inizio e durata della somministrazione,
- mansioni e inquadramento del lavoratore, nonché luogo, orario e trattamento economico – normativo del lavoratore;
- assunzione dell’obbligazione, da parte dell’utilizzatore, di rimborsare al somministratore, gli oneri retributivi e contributivi sostenuti in favore dei lavoratori;
- assunzione da parte dell’utilizzatore dell’obbligazione di pagamento diretto del lavoratore, di ogni spettanza retributiva e contributiva spettatigli, in caso di inadempimento del somministratore, fatto poi salvo il diritto di rivalsa verso quest’ultimo.
Il contratto non deve più indicare le ragioni giustificatrici della tipologia di rapporto.
A diferenza di quanto previsto per il contratto a termine non ci sono limiti legali di contingentamento.
Non si applica a tale raporto neppure quanto previsto per ilcontratto a termine in relazione alla possibilità di prorogare fino ad 8 volte la durata inizialmente fissata.
In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione deve ritenersi nullo e il lavoratori considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’ utilizzatore
Nella somministrazione a tempo indeterminato è stabilito che il lavoratore percepisca una indennità mensile di disponibilità che il somministratore deve corrispondere per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione, la cui misura è stabilita della contrattazione collettiva.
Nel caso di somministrazione il lavoratore non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo.
Il potere disciplinare è esercitato dal somministratore in quanto titolare del rapporto di lavoro, così come sono a suo carico oneri contributivi e previdenziali.
Quest’ultimo ha inoltre l’onere di comunicare alle rappresentanze aziendali o alle associazioni di categoria il numero ed i motivi del ricorso allo staff leasing, prima della sua stipulazione ed ogni 12 mesi.
Nel caso che la somministrazione avvenga fuori dei limiti o delle condizioni previste, il lavoratore può, tramite ricorso giudiziale, contro l’utilizzatore, ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo con effetto dalla data di somministrazione.