La tutela avverso il licenziamento illegittimo

Il legislatore ha attenuato le differenze di tutela tra lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti e lavoratori dipendenti da aziende con più di 15 dipendenti

 

La legge non prevede più che all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento consegua automaticamente, nel caso di imprese con più di 15 dipendenti, l'obbligo di reintegrazione del lavoratore nel precedente posto di lavoro (cd. Tutela reale).

E' ora previsto un sistema di sanzioni articolato in relazione ai motivi per i quali è stato disposto il licenziamneto.

Più precisamente, per il licenziamento disciplinare (sia per giustificato motivo soggettivo che per giusta causa) il lavoratore licenziato può essere reintegrato a seguito di una valutazione del Giudice investito dell'impugnazione del provvedimento. Ciò particolare, qualora accerti che non ricorrono il giutificato motivo soggettivo o la giusta causa o quando verifichi che il fatto contestatao può essere sanzionato, sulla base della contrattazione collettiva o dei codici disciplinari, con una sanzione diversa di tipo “conservativo”.

In questi casi al lavoratore, oltre alla tutela reintegratoria, compete un risarcimento dei danni parametrato ai mesi intercoirrenti tra il licenziamneto e la riassunzione, che in ogni caso non potrà esere superiore a 12 mensilità.

Disposta la reintegrazione, il lavoratore deve prendere servizio entro 30 giorni dall'invito del datore di lavoro, pena la definitiva risoluzione dle rapporto.

Nei casi in cui il Giudice accerti illegittimità più lievi di quelle che danno luogo alla reintegrazione (ad esempio quanto i fatti contestati al lavoratore siano comunque sussitenti), si limita a dichiarare risolto il rapporto riconoscendo tuttavia la lavoratore un'indennità corrispondente a 12-24 retribuzioni, tenendo conto di una serie di indici (anzianità, numero dei dipendenti occupati, dimensioni dlel'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).

Diverso il caso in cui il licenziamento sia affetto da vizi afferenti o la motivazione del provvedimento o la violazione dell'art.7 dello Statuto dei lavoratori.

In questi casi il rapporto di lavoro resterà risolto definitivamente salvo la corresponsione al lavoratore di un'indennità nella misura corrispondente a 6-12.

Nel caso di licenziamento per motivo oggettivi, intimato cioè per esigenze connesse all'organizzazione dell'impresa, può essere disposta la reintegrazione solo qualora si accerti l'insussitenza della causa che ah dato luogo al licenziamento. Insieme alla reintegrazione viene disposèto il pagamento di un'indennità risarcitoria corrispondente ad un importo non superiore a 12 mensilità di reribuzione.

Qualora invece sia accertata l'illegittimità del licenziamento per motivi diversi dalla mancanza del motivo oggettivo, al lavoratore non compete la reintegrazione ma un'inennità da clacolarsi in misura compresa tra 12 e 24 mensilità di retribuzione, anche in questo caso da calcolarsi tenendo conto di una serie di indici (anzianità, numero dei dipendenti occupati, dimensioni dlel'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).

 

 

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