Il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto ed in costanza di malattia, è radicalmente nullo

Il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto ed in costanza di malattia, è radicalmente nullo, e non temporaneamente inefficace, per violazione dell’art. 2110 c.c. Ne consegue che deve ritenersi pienamente legittima l’intimazione di un successivo licenziamento, basato anch’esso sul superamento del periodo di comporto, superamento effettivamente avvenuto a seguito di comunicazione del lavoratore del prolungamento del periodo di malattia, tenuto conto che la continuità e permanenza del rapporto di lavoro - non interrotto da un atto nullo - giustificano l’irrogazione di un secondo licenziamento basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice.

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 18 novembre 2014, n. 24525



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. DORONZO Adriana - rel. Consigliere

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 24085/2011 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) (STUDIO AVV.TI (OMISSIS) E (OMISSIS)), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 479/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/05/2011 R.G.N. 536/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'improcedibilita', l'inammissibilita', in subordine rigetto.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza depositata il 26 maggio 2011 la Corte d'appello di Genova rigettava l'appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza resa dal Tribunale di Chiavari che aveva rigettato la domanda dell'appellante diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della revoca del licenziamento effettuata in data 25/5/2009 dalla (OMISSIS) s.r.l., nonche' di illegittimita' del licenziamento intimatogli in data 30/4/2009 dalla stessa (OMISSIS), con la condanna della datrice di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro nonche' al risarcimento dei danni.

2. La Corte territoriale riassumeva i fatti di causa nei seguenti termini: a) il lavoratore, in aspettativa per malattia fino al 1/5/2009, aveva ricevuto una lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto datata 30/4/2009; in data 25/5/2009 la societa' gli aveva inviato altra lettera con cui precisava che licenziamento del 30 aprile precedente doveva ritenersi efficace solo dal momento in cui il lavoratore ne aveva avuto comunicazione (6/5/2009); c) in ogni caso, lo revocava e, contestualmente, ne intimava un altro, fondato sul superamento del periodo di comporto per effetto della comunicazione scritta, inviatagli dal lavoratore, di prolungamento del suo stato di malattia sino al 4/6/2009.

3. La Corte territoriale riteneva che: il primo licenziamento era nullo perche' intimato durante il periodo di malattia, e prima della scadenza del periodo di comporto; la revoca del licenziamento disposta con la missiva del 25/5/2009 doveva ritenersi improduttiva di effetti, in quanto non accettata dal lavoratore; in conseguenza della nullita' del primo licenziamento, era legittimo l'esercizio da parte della datrice di lavoro del nuovo potere di recesso, fondato sul definitivo superamento del periodo di comporto.

4. Contro la sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo di ricorso. La societa' resiste con controricorso.

5. Con l'unico motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 2110, 2119 e 1423 c.c.. Assume che, poiche' la Corte aveva ritenuto inefficace la revoca in quanto non accettata dal lavoratore, ogni ulteriore indagine doveva ritenersi superflua essendosi il rapporto ormai esaurito ed essendosi cosi' consumatosi il potere risolutorio del datore di lavoro. Tutti gli atti successivi al (primo) licenziamento erano pertanto privi di rilievo, compresa la missiva del ricorrente con la quale comunicava la prosecuzione del periodo di aspettativa, avendo il datore di lavoro gia' consumato il potere risolutorio con riferimento al superamento del periodo di comporto. Aggiunge che l'ipotesi in esame non configura un caso di nullita' del licenziamento ma di illegittimita', con la conseguenza che sussiste il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.

6. Il ricorso e' infondato alla luce dei principi piu' volte espressi da questa Corte e che sono stati pienamente osservati dalla Corte di merito.

7. Ed invero, in caso di licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla scadenza di questo, l'atto di recesso e' nullo per violazione di norma imperativa, di cui all'articolo 2110 c.c. - che vieta il licenziamento stesso in costanza della malattia del lavoratore -, e non gia' temporaneamente inefficace, con differimento dei relativi effetti al momento della scadenza: il superamento del comporto costituisce, infatti, ai sensi del citato articolo 2110 c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, percio', esistere gia' anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto, ove di esso costituisca il solo motivo (Cass. 21 settembre 1991 n. 9869; Cass., 26 ottobre 1999, n. 12031).

8. Dalla nullita' del licenziamento discende, secondo un orientamento cui questo Collegio intende dare continuita', la possibilita' di rinnovazione dell'atto. Essa, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo schema dell'articolo 1423 c.c. (che e' norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetto ex tunc e non a comprimere la liberta' delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale). In tal senso, Cass. 6 novembre 2006, n. 23641, e Cass., 19 marzo 2013, n. 6773. In particolare, quest'ultima sentenza conferma la giurisprudenza secondo cui e' consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma (purche' siano adottate le modalita' prescritte, omesse nella precedente intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validita' del primo licenziamento sia ancora sub iudice.

9. Deve aggiungersi che, secondo quanto emerge dagli atti e non e' oggetto di contestazione tra le parti, il secondo licenziamento e' stato intimato sulla base di una situazione diversa e nuova rispetto alla precedente, costituita dalla comunicazione di un ulteriore periodo di malattia del lavoratore, che ha determinato il definitivo superamento del periodo di comporto.

10. Ne consegue che la continuita' e la permanenza del rapporto, non interrotto dall'atto di recesso nullo, per un verso rendono privo di effetto l'atto di revoca del primo licenziamento intimato dalla societa' e, per altro verso, giustificano l'irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, siccome basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice, dalla quale solamente, in mancanza di tempestiva impugnazione, derivera' l'effetto estintivo del rapporto (v. Cass., 6 marzo 2008, n. 6055; Cass., 9 agosto 2013, n. 19104).

Il ricorso deve dunque essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 100 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 839 UTENTI